Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30702 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30702 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso 19212-2013 proposto da:
NARDOIANNI

ANNALISA

C.F.

NRDNLS80A63C034X,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA
85, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO ROSARIO
BONGARZONE, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
3728

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso
lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 21/12/2017

- controricorrente

avverso la sentenza n. 63/2013 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 14/01/2013 R.G.N. 130/2010.

RG. 19212 /2013

RILEVATO
che con sentenza in data 14 gennaio 2013 la Corte di Appello di Roma
ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la
domanda proposta da Annalisa Nardoianni di accertamento della
illegittimità del termine apposto al contratto intercorso con Poste
Italiane s.p.a. nel periodo dal 1 ottobre 2005 al 21 gennaio 2006 ai

sostitutivo correlate all’esigenza di sostituire personale con diritto alla
conservazione del posto addetto al servizio di recapito presso il Polo
logistico Territoriale Lazio assente nel periodo dal 1 ottobre 2005 al 31
gennaio 2006.
La Corte territoriale ha ritenuto che la causale apposta al contratto
fosse sufficientemente specifica (luogo, mansioni e periodo) e che
fosse altresì provata l’effettività dell’esigenza sostitutiva nella sede di
destinazione (ufficio postale di Cassino nel quale si erano verificate 611
giornate di assenze e 375 giornate di presenze di personale a tempo
determinato).

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Nardoianni affidato a
due motivi, al quale ha opposto difese Poste Italiane s.p.a. con
controricorso.

CONSIDERATO
che con il primo motivo di ricorso è denunciato l’omesso esame di un
fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Sostiene la ricorrente
che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto provate le
esigenze sostitutive poste a base del contratto utilizzando un prospetto
depositato dalla società datrice dal quale, tuttavia, non sarebbe stato
possibile desumere le mansioni dei dipendenti da sostituire, i
nominativi di quelli in concreto sostituiti, il collegamento tra il numero
di giornate di assenza e le assunzioni a termine. Con il secondo motivo
di ricorso, poi, nel denunciare ancora una volta l’omesso esame di un
fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti si duole del fatto che,
pur reiterate in appello tutte le censure formulate in primo grado, la
Corte di merito abbia omesso di pronunciare sulla causa di nullità del

sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 per ragioni di carattere

termine collegata alla mancata effettuazione della valutazione dei rischi
presso l’ufficio di appartenenza sebbene sin dal primo grado la
documentazione portata dalla società a sostegno del suo rispetto
(stampe informatiche dei documenti di valutazione dei rischi) fosse
stata specificatamente contestata.

che il primo motivo di ricorso è inammissibile. L’art. 360 primo comma
n. 5 cod. proc. civ. nel testo modificato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del
22 giugno 2012, convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012

cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e
abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe
determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel
rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e
369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il
“fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o
extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale
fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua
“decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori
non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto
di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. s.u. nn. 8053 e 8054 del 7
aprile 2014 e recentemente Cass. n. 9253 del 11/04/2017);

che, infatti ciò che viene denunciata è una illogica interpretazione dei
documenti, non l’omesso esame di fatti decisivi, e si risolve nella
pretesa di una diversa e più favorevole valutazione degli stessi che non
è consentita a questo giudice;

che del pari è inammissibile il secondo motivo di ricorso che, in
disparte la inesatta rubricazione ai sensi dell’art. 360 primo comma n.
5 cod. proc. civ. invece che n. 4, non riporta il contenuto della censura
formulata in primo grado con riguardo alla mancata valutazione dei
rischi limitandosi a trascriverne la sola intestazione. A ciò si aggiunga
che nel ricorso non è riportato affatto il contenuto della contestazione

4

introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per

a verbale della documentazione depositata. Così facendo la ricorrente
incorre nella violazione dell’art. 366 primo comma nn. 4 e 6 cod. proc.
civ. sanzionata con l’inammissibilità.
che in conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le
spese vengono regolate come da dispositivo;
che sussistono la condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115
del 2002
P.Q.M.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità che si liquidano in C 4000,00 per compensi professionali, C
200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per
legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della,
ricorrente, dell’ulteriore a titolo di contributo unificato pari a quello già
dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Adunanza camerale del 28 settembre 2017
Il Presidente
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, (Vittorio Nobile

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p. CORTE SOMMA CA CASS

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La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

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