Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30701 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in Roma, viale del

Vignola n. 73, presso lo studio dell’avv. Massimiliano Battistelli,

rappresentata e difesa dell’avv. Domenico Boniello;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 41, n. 135 del 6 ottobre 2006.

Letta la relazione scritta del consigliere relatore dott. Aurelio

Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

Che la contribuente presentò istanza di rimborso del saldo ilor asseritamente versato in eccedenza nel 1991 in relazione a cessione di azienda. Propose, quindi, ricorso giurisdizionale avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio;

– che l’adita commissione provinciale accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia;

Rilevato:

che, avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in quattro motivi;

che la contribuente ha resistito con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui dispone la condanna per colpa grave per violazione degli artt. 96 e 112 c.p.c.” e formula il seguente quesito: “… se la condanna al risarcimento dei danni prevista dall’art. 96 c.p.c. presupponga, l’istanza della parte e non possa essere pronunciata d’ufficio e se, per l’effetto, il giudice d’appello abbia violato gli artt. 96 e 112 c.p.c., pronunciandosi in assenza di detta istanza”;

– che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. e” e formula il seguente quesito: “… se la domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere specifica a pena d’inammissibilità e cioè contenere le ragioni di fatto e di diritto che la sostanziano e che, per l’effetto, nella fattispecie andava dichiarata inammissibile”;

– che, con il terzo e quarto motivo di ricorso, l’Agenzia deduce vizi motivazionali;

considerato:

– che – atteso che si verte in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello pubblicata dopo l’1.3.2006 e prima del 4.7.2009 (cfr. Cass. 22578/09) -occorre, prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, rilevare l’inammissibilità delle censure proposte dall’Agenzia, per violazione artt. 96 e 112 c.p.c.” e formula il seguente quesito: “… se la condanna al risarcimento dei danni prevista dall’art. 96 c.p.c. presupponga l’istanza della parte e non possa essere pronunciata d’ufficio e se, per l’effetto, il giudice d’appello abbia violato gli artt. 96 e 112 c.p.c., pronunciandosi in assenza di detta istanza”;

– che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2 lett. e” e formula il seguente quesito: “… se la domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere specifica a pena d’inammissibilità e cioè contenere le ragioni di fatto e di diritto che la sostanziano e che, per l’effetto, nella fattispecie andava dichiarata inammissibile”;

che, con il terzo e quarto motivo di ricorso, l’Agenzia deduce vizi motivazionali;

considerato:

– che – atteso che si verte in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello pubblicata dopo l’1.3.2006 e prima del 4.7.2009 (cfr. Cass. 22578/09) -occorre, prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, rilevare l’inammissibilità delle censure proposte dalla (“società contribuente per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., in tema di “quesito di diritto” e “momento di sintesi”. – che deve, infatti, osservarsi che, ai sensi della disposizione indicata, il quesito inerente ad una censura in diritto – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v.

Cass. s.u. 3519/08); mentre, in ipotesi di deduzione di vizio motivazionale, la disposizione indicata, è violata quando il fatto controverso coinvolto dal motivo, in relazione al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, e le ragioni, per cui la motivazione medesima sia reputata inidonea a sorreggere la decisione, s’identifichino solo in esito alla completa lettura del motivo e non in base alla specifica sintesi offertane dal ricorrente, al fine dell’osservanza del requisito sancito dall’art. 366 bis, (v. Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07).

– che – tanto premesso in linea di principio – deve, peraltro, rilevarsi, in concreto, che i quesiti di cui sono corredati le censure di violazione di legge svolte dall’Agenzia ricorrente si esauriscono, in contrasto con il suesposto criterio, in mere petizioni di principio della cui fondatezza si chiede conferma a questa Corte; mentre il dedotto vizio di motivazione è del tutto privo di momento di sintesi;

ritenuto:

che – essendo, peraltro, il primo motivo di ricorso inammissibile anche perchè fondato su presupposto in fatto (assenza di istanza di parte alla condanna ex art. 96 c.p.c.) contraddetto dall’accertamento del giudice del merito – il ricorso va, conseguentemente, disatteso nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, l’Agenzia ricorrente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 800,00 (di cui Euro 700,00, per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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