Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30701 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. II, 27/11/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 27/11/2018), n.30701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26278 – 2014 R.G. proposto da:

(OMISSIS), – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona dell’amministratore pro

tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in

calce al ricorso dall’avvocato Grazia Marchese ed elettivamente

domiciliato in Roma, alla piazza Mazzini, n. 27, presso lo studio

dell’avvocato Lucio Nicolais;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona dell’amministratore pro

tempore, B.A. – c.f. (OMISSIS) – S.Z. – c.f.

(OMISSIS) – L.P.C. – c.f. (OMISSIS) – C.C. –

c.f. (OMISSIS) – P.G. – c.f. (OMISSIS) – P.M. –

c.f. (OMISSIS) – P.D. – c.f. (OMISSIS) – rappresentati e

difesi in virtù di procura speciale in calce al controricorso

dall’avvocato Roberto Gambino ed elettivamente domiciliati in Roma,

alla via Statilio Ottato, n. 8, presso lo studio dell’avvocato

Daniela Seddio;

– controricorrente –

e

B.M., – c.f. (OMISSIS) – SF.FI.RO. –

c.f. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza della corte d’appello di Palermo n. 1559 dei

17.9/17.10.2013;

udita la relazione nella camera di consiglio del 23 maggio 2018 del

consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Su ricorso del (OMISSIS) (cosiddetto palazzo “(OMISSIS)”) il pretore di Agrigento faceva ordine ad B.A., B.M., S.Z., R.P. e L.P.C. di sospendere i lavori intrapresi e finalizzati alla trasformazione in strada carrabile della scalinata con gradoni di accesso all’ex arena cinematografica “(OMISSIS)”.

Con atto in data 11.10.1999 il (OMISSIS), citava a comparire innanzi al tribunale di Agrigento B.A., B.M., S.Z., R.P. e L.P.C..

Esponeva che era proprietario, unitamente ai convenuti, della scalinata interessata dai lavori; che le opere intraprese erano lesive della comproprietà e del compossesso dei condomini dello stabile di via (OMISSIS).

Chiedeva la condanna dei convenuti al ripristino dello status quo ante.

Si costituivano B.A., S.Z. e L.P.C..

Instavano per il rigetto dell’avversa domanda; in riconvenzionale chiedevano, tra l’altro, accertarsi lo stato di interclusione dell’area dell’ex arena “(OMISSIS)”, ove era stato edificato il condominio di via (OMISSIS) – di cui essi convenuti erano condomini – e conseguentemente costituirsi servitù di passaggio anche veicolare lungo il tratto di scala che conduce all’ingresso del (OMISSIS) (palazzo “(OMISSIS)).

Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci B.M. e R.P..

Spiegavano volontario intervento C.C. e P.G., quest’ultimo in qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori D. e P.M..

Chiamato in causa, si costituiva il condominio di via (OMISSIS).

Con sentenza n. 104/2003 l’adito tribunale, respinta ogni ulteriore istanza, in accoglimento della domanda attorea, condannava i convenuti e gli intervenuti C.C. e P.G. a ripristinare lo status quo ante.

In data 19.6.2002 decedeva R.P. ed i suoi eredi, con atto del 16.12.2004, alienavano l’appartamento relitto dal de cuius e ricompreso nello stabile di via (OMISSIS), a Sf.Fi.Ro..

Proponevano appello B.A., S.Z., L.P.C., C.C. e P.G., costui quale genitore esercente la potestà sui figli minori D. e P.M..

Resisteva il (OMISSIS).

Si costituiva il condominio di via (OMISSIS); aderiva alle domande degli appellanti.

Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci B.M. e R.P..

Espletata c.t.u., acquisita l’integrazione alla c.t.u., con sentenza n. 1559 del 17.9/17.10.2013 la corte d’appello di Palermo accoglieva il terzo motivo di gravame – assorbita la disamina di ogni ulteriore motivo di impugnazione – e disponeva l’ampliamento della servitù di passaggio a piedi in servitù di passaggio carrabile “nel tratto di scala che dalla via (OMISSIS) conduce all’ingresso dell’edificio denominato “(OMISSIS)”” (così sentenza d’appello, pag. 20; ossia all’ingresso del *condominio di via (OMISSIS), n. 9* (fondo servente)).

Evidenziava la corte che, alla stregua delle risultanze della relazione di c.t.u. e della integrazione alla relazione di consulenza, lo stabile di via (OMISSIS), era senza dubbio intercluso limitatamente alla possibilità di accesso carrabile e di fruizione del relativo parcheggio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il (OMISSIS)Lauricella, n. 9(OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi – di cui il primo articolato in forma binaria – la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Il condominio di via (OMISSIS), di Agrigento, B.A., S.Z., L.P.C., C.C., P.G., P.M. e P.D. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese; in subordine hanno chiesto rimettersi la causa al giudice a quo per l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 332 c.p.c..

B.M. e Sf.Fi.Ro. non hanno svolto difese.

Il condominio ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo profilo del primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione dell’art. 101 c.p.c., la non integrità del contraddittorio, la nullità della sentenza e del procedimento d’appello.

Deduce che il contraddittorio innanzi al corte d’appello di Palermo non era integro; che invero l’atto di gravame non è stato notificato nè a B.M. nè a R.P., segnatamente agli eredi o aventi causa di costui; che nella fattispecie si versa in un’ipotesi di litisconsorzio necessario e sostanziale, attesa la natura reale dei diritti in contesa, e processuale, attesa la veste di parti, ancorchè contumaci, del giudizio di primo grado di B.M. e di R.P..

Deduce che a nulla rileva la volontaria costituzione in appello del condominio di via (OMISSIS).

Con il secondo profilo del primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 101 e 331 c.p.c., la non integrità del contraddittorio, la nullità della sentenza e del procedimento d’appello.

Deduce che M. e P.D. sono divenuti maggiorenni nel corso del giudizio innanzi al corte d’appello di Palermo; che dunque nel corso del secondo giudizio è venuta meno la capacità del padre, P.G., di stare in giudizio in vece loro, in veste di loro legale rappresentante.

Deduce quindi che la corte di merito avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M. e P.D..

Deduce inoltre che P.G. non aveva veste di unico rappresentante legale dei figli; che infatti Pa.Ro., madre di M. e P.D., mai è intervenuta in giudizio.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 1130e 1131 c.c. e art. 101 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento d’appello, il difetto di legittimazione passiva del (OMISSIS)Lauricella(OMISSIS).

Deduce che esso (OMISSIS)Lauricella(OMISSIS), difetta della legittimazione passiva rispetto alla domanda ex adverso esperita e volta alla costituzione coattiva di servitù; che il suo difetto di legittimazione, siccome attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1027 e 1102 c.c..

Deduce che alla stregua del rogito in data 10.9.1960 la scalinata che l’impugnata statuizione ha gravato di servitù di passaggio carrabile, è di proprietà comune dei proprietari degli immobili ricompresi nel (OMISSIS)Lauricella(OMISSIS), e dei proprietari degli immobili ricompresi nel condominio di via (OMISSIS).

Deduce quindi che l’autorizzata trasformazione della scalinata in strada carrabile viola il divieto ex art. 1102 c.c. di alterare la destinazione della cosa comune.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la corte distrettuale ha omesso l’esame della circostanza, debitamente dedotta, per cui la scalinata gravata da servitù di passaggio carrabile è di proprietà comune di tutte le parti del giudizio.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1102,1051 e 1052 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il travisamento del fatto, l’omesso esame di fatto decisivo.

Deduce – in via subordinata – che la corte territoriale ha senz’altro errato a reputare, uniformandosi alle risultanze della relazione di c.t.u. e della integrazione alla relazione di c.t.u., interclusa ai fini dell’accesso carrabile l’area ove sorge il condominio di via (OMISSIS).

Con il sesto motivo (erroneamente indicato come quinto) il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 1.

Deduce che ha errato la corte di Palermo sia a condannarlo fino a concorrenza di 1/2 alle spese di c.t.u. sia a condannarlo fino a concorrenza di 1/4 alle spese relative all’ampliamento della servitù.

Il primo profilo del primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

L’appello che B.A., S.Z., L.P.C., C.C. e P.G. (costui quale genitore esercente la potestà sui figli allora minori D. e P.M.) hanno proposto avverso la sentenza n. 104/2003 del tribunale di Agrigento, non è stato notificato, nonostante la declaratoria di contumacia operata dalla corte siciliana, nè a B.M. nè agli eredi di R.P., deceduto in data (OMISSIS), allorchè pendeva il giudizio di prime cure (con riferimento agli eredi di R.P. cfr. Cass. 6.8.2015, n. 16555, secondo cui, in tema di notifica dell’atto di impugnazione, poichè il principio dell’ultrattività del mandato al difensore non può operare con riguardo alla parte contumace, nel caso di morte della stessa nel corso del giudizio, ancorchè l’evento non sia notificato o certificato ai sensi dell’art. 300 c.p.c., comma 4, l’atto di impugnazione deve essere notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento nel quale il decesso è avvenuto, sia dall’eventuale ignoranza, anche se incolpevole, dell’evento da parte del soccombente).

Del resto i controricorrenti non disconoscono l’omessa notificazione dell’atto di appello a B.M. ed agli eredi di R.P., tant’è che deducono, per un verso, che il condominio di via (OMISSIS), è subentrato nella titolarità dei diritti controversi (cfr. controricorso, pag. 14), che gli appellanti non avevano interesse a coltivare il gravame “anche nei confronti dei ridetti B.M. e R.P.” (così controricorso, pag. 15), che “in denegata ipotesi la doglianza (…) fosse ritenuta (…) fondata, ciò comporterebbe esclusivamente il rinvio della causa al giudice a quo affinchè sia disposta l’integrazione dl contraddittorio ex art. 332 c.p.c.” (così controricorso, pag. 15).

Ovviamente B.M. e gli eredi di R.P. hanno veste di litisconsorti necessari, e sostanziali e processuali, sicchè la corte d’appello avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

Più esattamente hanno veste di litisconsorti necessari sostanziali, in quanto comproprietari della scalinata interessata dai lavori finalizzati a trasformarla in accesso carrabile, lavori per i quali il (OMISSIS)Lauricella(OMISSIS), ha invocato la condanna al ripristino dello status quo ante (cfr. Cass. 17.4.2001, n. 5603, secondo cui, nel giudizio avente ad oggetto una domanda di condanna alla demolizione di un immobile, sono necessari contraddittori tutti i comproprietari pro indiviso del manufatto, in quanto, stante l’unitarietà “ab origine” del rapporto dedotto in giudizio, una sentenza di demolizione pronunciata soltanto nei confronti di alcuni di essi sarebbe “inutiliter data”; Cass. 11.2.1999, n. 1158).

Più esattamente hanno veste di litisconsorti necessari processuali, in quanto, allorchè più soggetti vengano chiamati congiuntamente in giudizio da altri soggetti o “iussu iudicis”, e vi partecipino poi attivamente costituendosi o lo subiscano rimanendo contumaci, si determina, in ogni caso, una situazione di litisconsorzio processuale che, pur ove non sia configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo, tuttavia, alla formazione di un rapporto che, ai fini dei giudizi di gravame, soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili, con la conseguenza che, anche in tal caso, si impone, nei successivi gradi o fasi del giudizio, la presenza di tutti i soggetti già presenti in quelli pregressi ove non esplicitamente estromessi (cfr. Cass. 13.4.2007, n. 8854; Cass. 17.10.2007, n. 21832; Cass. 5.5.2004, n. 8519, secondo cui, nel caso di litisconsorzio cosiddetto “processuale”, qualora l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado (quantunque non litisconsorti necessari), la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello (sempre che trattisi di cause inscindibili o tra loro dipendenti) determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado, rilevabile (anche d’ufficio) in sede di legittimità, con la conseguenza che la Corte di cassazione è tenuta a rimettere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 331 e 383 c.p.c., le parti dinanzi al giudice d’appello per un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa).

Il secondo profilo del primo motivo di ricorso è privo di fondamento.

Da un canto, è sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte, a tenor del quale il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore a norma dell’art. 300 c.p.c., resta privo d’incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suo rappresentante legale (cfr. Cass. 9.1.2004, n. 116).

Dall’altro, è sufficiente evidenziare che in virtù del disposto dell’art. 322 c.c. unicamente Pa.Ro., madre di M. e P.D., è legittimata a dolersi del fatto che il coniuge ha atteso in via esclusiva – in deroga al disposto dell’art. 320 c.c., comma 1, che devolve la rappresentanza dei figli minori ad ambedue i genitori congiuntamente – alla rappresentanza in giudizio dei figli.

Il secondo motivo è parimenti destituito di fondamento.

Pur al riguardo è sufficiente il rinvio all’insegnamento di questo Giudice del diritto.

Invero questo Giudice spiega che, ai sensi dell’art. 1131 c.c., comma 2, la legittimazione passiva dell’amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell’edificio, promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino (cfr. Cass. 10.11.2010; n. 22886; Cass. 16.4.2007, n. 9093; Cass. 26.2.1996, n. 1485, secondo cui l’art. 1131 c.c., comma 2, nel prevedere la legittimazione passiva dell’amministratore in ordine ad ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini (senza distinguere tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna), deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi, soccorrendo, così, all’esigenza di rendere più agevole ai terzi la chiamata in giudizio del condominio, senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei condomini).

Conseguentemente l’amministratore del (OMISSIS)Lauricella(OMISSIS), è passivamente legittimato rispetto all’avversa azione volta alla costituzione coattiva di servitù.

Il buon esito del primo profilo del primo motivo di ricorso assorbe e rende vana la disamina degli ulteriori mezzi di impugnazione. D’altronde il quinto motivo risulta espressamente esperito in via subordinata (cfr. ricorso, pag. 19).

In accoglimento del primo profilo del primo motivo di ricorso la sentenza n. 1559 dei 17.9/17.10.2013 della corte d’appello di Palermo va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte di merito.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Il ricorso è da accogliere. Non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il condominio ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 D.P.R. cit., comma 21 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo profilo del primo motivo di ricorso; rigetta il secondo profilo del primo motivo di ricorso ed il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbita la disamina di ogni ulteriore motivo di ricorso; cassa, in relazione e nei limiti del primo profilo del primo motivo di ricorso, la sentenza n. 1559 dei 17.9/17.10.2013 della corte d’appello di Palermo; rinvia ad altra sezione della stessa corte d’appello anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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