Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30701 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30701 Anno 2017
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: VALLE CRISTIANO

ORDINANZA

sul ricorso 17589-2012 proposto da:
SILVIA GIUSEPPE CLAUDIO SLVGPP7OR22G315M, domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’ avvocato SALVATORE ARMENIO, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro
2017
3683

AGNELLINI DONATELLA, MINGUZZI CLAUDIA, elettivamente
domiciliate n ROMA, VIA FONTEIANA 142, presso lo
studio dell’avvocato FABIO VALERINI, rappresentate e
difese dall’avvocato ENRICO ANGELINI, giusta delega
in atti;

Data pubblicazione: 21/12/2017

- controricorrente nonchè contro

OTTOGALLI LUIGI;
– intimato e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G.

BUSETTA NICOLA, BUSETTA SALVATORE, in proprio e nella
qualità di prossimi congiunti del Sig. BUSETTA
GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA
V. PANTALEO 3, presso lo studio dell’avvocato MARCO
ZUMMO, che li rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– ricorrenti successivi contro

SILVIA GIUSEPPE CLAUDIO SLVGPP7OR22G315M, domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’ avvocato SALVATORE ARMENIO, giusta delega in
atti;
– controricorrente al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 319/2012 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 06/03/2012 r.g.n.
2106/2010.

proposto da:

Corte di Cassazione Sez. IV – Lavoro

Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non
partecipata del 27 settembre 2017, dal consigliere relatore Cristiano
Valle;
rilevato che:
la Corte di appello di Palermo, sezione lavoro, con sentenza pubblicata

e Salvatore Busetta avverso la sentenza del Tribunale di Marsala, giudice
del lavoro, resa in data 4 giugno 2010 ed ha dichiarato inefficaci gli
appelli – qualificandoli incidentali – proposti da Giuseppe Claudio Silvia
e Donatella Agnellini, in proprio e nella qualità di genitore esercente la
potestà sul minore Luca Minguzzi e da Claudia Minguzzi, compensando
le spese del grado;
la decisione della corte territoriale si fonda sul rilievo che la sentenza di
primo grado era stata notificata, ad iniziativa del Silvia, nei confronti dei
germani Busetta, presso la cancelleria del Tribunale di Marsala, in data
30 giugno 2010, in mancanza di elezione di domicilio da parte dei
procuratori dei Busetta presso detto ufficio giudiziario, con la
conseguenza che l’appello di questi in data 5 ottobre 2010 risultava
tardivo, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni, decorrente
dal 30 giugno 2010 e da detta inammissibilità derivava, ai sensi dell’art.
334, comma 2, c.p.c., l’inefficacia degli appelli incidentali proposti dagli
eredi Minguzzi e dal Silvia;
avverso detta sentenza hanno proposto separate impugnazioni per
cassazione Giuseppe Claudio Silvia, con ricorso notificato il 6 luglio 2012
e depositato il 20 luglio 2012, e Nicola e Salvatore Busetta, con ricorso
depositato il 13 agosto 2012;
Donatella Agnellini, Claudia e Luca Minguzzi hanno resistito con
controricorso al ricorso proposto da Claudio Giuseppe Silvia e questi ha
depositato controricorso avverso il ricorso di Nicola e Salvatore Busetta;

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oltre frontespizio

il 6 marzo 2012, ha dichiarato inammissibile l’appello, proposto da Nicola

Corte di Cassazione Sez. IV – Lavoro

Giuseppe Claudio Silvia, con il ricorso principale per cassazione, censura
la sentenza d’appello con plurimi motivi, ai sensi dell’art. 360, comma
1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., con riferimento agli artt. 326, 333 e 334 c.p.c.,
nonché degli artt. 2087, 2049 c.c. 4, 7, e 89 del d.lgs. n. 626 del 1994
e del 3, 9 e 20 d.l. n. 494 del 1996 e infine artt. 2697, 2699, 2730, 2733
e 2735 c.c.;

cassazione (con rinvio) per unico motivo ai sensi dell’art. 360, comma
1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, degli artt.
170 e 285 c.p.c.;
gli eredi Minguzzi, nel controricorso avverso il ricorso principale del
Silvia, resistono chiedendo la conferma della pronuncia gravata;
ritenuto che:
i ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo devono
essere riuniti, stante la loro connessione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa
sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima
impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale
nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con
l’atto contenente il controricorso, tuttavia, quest’ultima modalità non
può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si
converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto
con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è
condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti)
risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c.,
indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di
impugnazione in astratto operativi. (Cass. n. 5695 del 2015);
il Tribunale di Marsala, giudice del lavoro, disposto mutamento di rito,
ha accolto, nei confronti del solo Giuseppe Claudio Silvia, l’azione
risarcitoria proposta dai germani Nicola e Salvatore Busetta, a seguito
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oltre frontespizio

Nicola e Salvatore Busetta, con il proprio ricorso, ne chiedono la

Corte di Cassazione Sez. IV – Lavoro

del decesso, a causa di infortunio sul lavoro, del loro fratello Giuseppe
Busetta, rigettando la domanda di garanzia proposta dal Silvia nei
confronti degli eredi Minguzzi e di Luigi Ottogalli;
la Corte di appello di Palermo, adita da Nicola e Salvatore Busetta, da
Giuseppe Claudio Silvia e dagli eredi Minguzzi, dichiarata la contumacia
dell’Ottogalli, ha ritenuto inammissibile il gravame proposto dai fratelli

appelli proposti dagli eredi Minguzzi e dal Silvia;
la sentenza del Tribunale di Marsala, giudice del lavoro, risulta essere

Busetta e dichiarato inefficaci, qualificandoli impugnazioni incidentali, gli

stata pubblicata il 4 giugno 2010 e quindi notificata a Busetta Nicola e _((,.,…
Salvatore, costituenti un’unica parte processuale, in data 30 giugno
2010, presso la cancelleria del detto tribunale – che non risulta avesse
un’autonoma cancelleria della sezione lavoro, stante anche la mancata
costituzione di un’autonoma sezione di giudici del lavoro (sul punto, in
senso conforme e con identica fattispecie, sebbene riferita a diverso
tribunale, si veda Cass. n. 13615 del 2006) -, in quanto il loro
procuratore non aveva eletto domicilio nella circoscrizione del detto
ufficio giudiziario, con la conseguenza che deve ritenersi che l’elezione
di domicilio fosse stata effettuata presso la cancelleria della stessa
autorità giudiziaria, cosicché detto domicilio assume rilevanza ai fini
della notifica della sentenza per il decorso del termine breve di
impugnazione, rimanendo irrilevante l’indicazione della residenza o
anche l’elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle
liti (Cass. Sez. U. n. 20845 del 2007);
nella relata di notifica della sentenza di primo grado, effettuata ad
istanza del Silvia, il difensore dei fratelli Busetta risulta indicato per
nome e cognome, pertanto, argomentando a contrariis
dall’orientamento di questa Corte, recentemente ribadito (Cass. n. 4313
del 2016 e in precedenza n. 5563 del 2004), la notifica deve ritenersi
come sostanzialmente eseguita al procuratore costituito dei medesimi

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oltre frontespizio

Corte di Cassazione Sez. IV – Lavoro

fratelli Busetta, con conseguente decorrenza da essa del termine breve
per appellare, non rispettato da nessuna delle odierne parti;
conseguentemente, l’appello proposto da Nicola e Salvatore Busetta in
data 5 ottobre 2010, data del deposito, risultava tardivo e, quindi, è
stato ritualmente dichiarato inammissibile dalla corte territoriale nella

quale ulteriore conseguenza, le impugnazioni incidentali proposte da
Giuseppe Claudio Silvia e dagli eredi Minguzzi sono state correttamente
dichiarate inefficaci dalla corte territoriale, in forza del disposto dell’art.
334, comma 2, c.p.c., stante l’inammissibilità dell’impugnazione
principale (si veda, in termini, quale espressione di orientamento
consolidato Cass. n. 14609 del 2014 e in precedenza, in via generale,
sull’operatività dell’art. 334, comma 2, c.p.c., nei soli casi di
dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione principale, Cass. n.
22385 del 2008);
i ricorsi vanno, conseguentemente, entrambi rigettati, risultando
infondati sia il ricorso principale proposto dal Silvia Giuseppe Claudio che
quello successivo di Nicola e Salvatore Busetta;
le spese di questo giudizio di cassazione possono essere compensate tra
tutte le parti, stante l’esito complessivo della lite;
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta i ricorsi; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,
sezione IV lavoro, in data 27 settembre 2017. Il presidente
Antonio Manna

CORTE SUPREMA DI CASSAZI
iv &rione

Ae0

sentenza impugnata;

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