Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30700 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

E.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Montebello n.

8, presso lo studio dell’avv. Cartelli Ivan, rappresentata e difesa

dell’avv. Tremante Luigi;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che Le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 33, n. 207 del 14 maggio 2008;

Letta la relazione scritta del consigliere relatore dott. Aurelio

Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, che ha

concluso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che E.A. propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia all’istanza di rimborso dell’imposta di registro, corrisposta in merito a compravendita di immobile di valore storico-artistico stipulata il 12.11.2003, per la parte eccedente a quella commisurata sul mero valore catastale dell’immobile;

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata dalla commissione regionale;

che i giudici di appello affermarono, in particolare, che la previsione dalla L. n. 413 del 1991, art. 11 che prescrive la tassazione secondo il valore catastale per gli immobili in rassegna, non è applicabile all’imposta di registro;

rilevato:

che, avverso tale decisione, la contribuente proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo;

che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;

osservato:

– che, con l’unico motivo, la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 11 e del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43 e 51 nonchè vizio di motivazione;

considerato:

– che la sentenza impugnata risulta aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 20021710, 20083/09, 343/06, 17152/04), secondo la quale, in tema di regime fiscale degli edifici riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 3 la particolare disciplina per la determinazione della base imponibile dalla L. n. 413 del 1991, art. 11 trova applicazione solo nell’ambito della materia per la quale è stata dettata, e cioè per le imposte sui redditi, e non si applica ai fini della definizione della base imponibile dell’imposta di registro in occasione del trasferimento di tali beni (per i quali è, peraltro, prevista dagli artt. 1, comma 3, della Tariffa, parte prima, D.P.R. n. 131 del 1986 e D.P.R. n. 643 del 1972, art. 25, comma 4,) il diverso beneficio dell’aliquota agevolata;

ritenuto:

che il ricorso della contribuente si rivela manifestamente infondato, sicchè va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 (di cui Euro 1.100,00, per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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