Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30700 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. II, 27/11/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 27/11/2018), n.30700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14974-2017 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.A., C.B., D.A.,

M.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che i rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSIMO FERRARO;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

19/12/2016, RG.n. 57461/2011, Cron.n. 8865/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/05/2018 dal Consigliere ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.A., M.V., C.B., D.A., con ricorso iscritto in data 18/11/2011 esponevano che con sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Fallimentare in data 9 ottobre 1997 era stato dichiarato il fallimento della società (OMISSIS) spa.; che tutti i ricorrenti erano stati ammessi al passivo in data 7 gennaio 1998; chiedevano in via istruttoria l’acquisizione degli atti del giudizio presupposto e, quindi, nel merito ex L. n. 89 del 2001 la condanna del Ministero della Giustizia alla liquidazione del danni non patrimoniali (e patrimoniali) subiti a causa della non ragionevole durata del processo presupposto, in misura di Euro 7.050,00 ciascuno o, in subordine, nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonchè alta rifusione delle spese processuali.

Si costituiva il Ministero, che eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso; chiedeva disporsi opportune informative presso la locale sede dell’INPS circa l’eventuale liquidazione di importi in favore delle parti a titolo di mensilità e di TFR, anticipate in corso di procedura, nonchè quanto alla sussistenza, allo stato, di posizioni creditorie in capo ai ricorrenti e di quale entità, posto che alcuni erano interventi quali eredi; nel merito riteneva che, vista la complessità della procedura sarebbe stato equo considerare un ritardo eccessivo della durata del processo di anni due e mesi 6.

La Corte di Appello di Roma con decreto n. cronolog. 57461 del 2011 condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 7.050,00 a favore di ciascun ricorrente. Condannava, altresì, il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del procedimento. Secondo la Corte distrettuale, l’indennizzo di cui si dice doveva essere quantificato tenendo conto il ritardo risarcibile era di anni sette e mesi nove, e che “(…) quanto al danno morale non risultavano circostanze atte ad escludere che nella fattispecie si fossero prodotte le conseguenze, normalmente derivanti dal superamento della ragionevole durata del processo (…)”. Di qui la conseguenza che la liquidazione dell’indennizzo andava rapportata ad Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni e ad Euro 1.000,00 per gli ulteriori anni di ritardo oltre la ragionevole durata del processo. La cassazione di questo decreto è stata chiesta dal Ministero della Giustizia con ricorso affidato a tre motivi. I sig.ri C.A., M.V., C.B., D.A. hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= il Ministero della Giustizia lamenta:

a) Con il primo motivo di ricorso, motivazione apparente in relazione al parametro costituzionale ex art. 111 Cost., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Secondo il ricorrente, la decisione impugnata sarebbe motivata solo apparentemente. Infatti la Corte distrettuale sarebbe pervenuta alla liquidazione sulla base di una valutazione di tipo meramente tabellare condotta sulla scorta di parametri medi e/o di tipo standard che nulla hanno a che vedere con il concreto andamento della procedura presupposta e sul quantum avrebbe applicato un parametro standard senza alcun riferimento al comportamento processuale delle parti avuto riguardo alla procedura di concordato fallimentare; alla complessità della procedura (definendola, apoditticamente come una procedura media).

1.1.= Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha più volte affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nei contenuti della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (soprattutto Cass. n. 16736/2007).

Ciò non ricorre nel caso in esame, posto che la Corte distrettuale: a) ha chiarito di fissare in sei anni la durata ragionevole della procedura fallimentare, per aver fatto proprio l’orientamento costante della giurisprudenza di questa Suprema giurisprudenza della S.C. il termine di durata ragionevole previsto per le procedure fallimentare è di anni sei, occorre evidenziare (…..)”. Piuttosto, bisogna ritenere che la Corte distrettuale avrebbe omesso la motivazione solo nel caso in cui si fosse discostata dai parametri costantemente affermati da questa Corte di legittimità, senza alcuna spiegazione;

b) La sentenza impugnata esplicita anche, sia pure, in forma sintetica, e sia pure rinviando, ancora una volta, all’orientamento pacifico di questa Corte Suprema, le ragioni per le quali ha ritenuto congrua la liquidazione dell’indennizzo richiesto nella misura di Euro. 750,00 per i primi tre anni e di Euro 1000,00 per i successivi anni, di ritardo oltre la ragionevole durata del giudizio presupposto. Come ha affermato la Corte distrettuale: “quanto al danno morale, non risultano circostante atte ad escludere che nella fattispecie si siano prodotte le conseguenze normalmente derivanti dal superamento della ragionevole durata del processo (…)”.

2.= Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta motivazione omessa su un fatto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorrente si duole del fatto che la Corte distrettuale non abbia parametrato l’indennizzo liquidato all’effettiva consistenza della posta in giuoco considerate le scarse possibilità di integrale soddisfazione dei crediti insinuati nel passivo fallimentare e per quanto parzialmente soddisfatè anche con l’intervento dell’INPS. La Corte distrettuale avrebbe dovuto valutare che la liquidazione effettuata era esorbitante rispetto a quanto la stessa parte ben sapeva di poter realizzare.

2.1. = Il motivo è inammissibile per genericità. Infatti, il ricorrente non indica le circostanze in base alle quali era prevedibile la scarsa esigibilità dei crediti insinuati nel passivo fallimentare, per altro, di una procedura, come è evidente, chiusa non per mancanza di attivo, ma, per riparto finale ai sensi del R.D. n. 267 del 1942. Così come, il ricorrente non indica, neppure, l’ammontare dei singoli crediti insinuati nel passivo fallimentare, non consentendo a questa Corte di verificare la consistenza e/o l’effettività della censura.

3.= Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione L. n. 89 del 2001, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale nel pervenire all’addebito di 7 anni e mesi 9, non avrebbe tenuto conto della complessità e della peculiarità della procedura e, comunque, non avrebbe tenuto conto del comportamento delle parti per via del prolungamento dei tempi di definizione della procedura a seguito dell’attivazione della procedura di concordato fallimentare; della rilevanza del giudizio contenzioso seguito alla mancata ammissione alla procedura di concordato fallimentare, dell’intervento surrogatorio del fondo di garanzia presso l’INPS.

3.1.= Il motivo in parte rimane assorbito nel primo motivo ed in parte è infondato.

Va qui osservato che secondo lo standard ricavato dalle pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo, le procedure fallimentari non dovrebbero superare la durata complessiva di sette anni (Cass. 2010/ 8047; 2010/22408), in quanto, tenuto conto della peculiarità della procedura fallimentare, il termine di cinque anni, che può ritenersi normale nella procedura di media complessità, è stato ritenuto elevabile fino a sette anni, allorquando nella specie – il procedimento si presenti notevolmente complesso (Cass. 2009/20549), ipotesi ravvisabile in presenza di un numero elevato di creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi ecc), della proliferazione di giudizi connessi alla procedura, ma autonomi e, quindi, a loro volta di durata condizionata dalla complessità del caso, oppure della pluralità delle procedure concorsuali interdipendenti.

Ora, la Corte distrettuale, nell’aver fissato in sei anni la durata ragionevole della procedura fallimentare mostra di aver valutato le circostanze dedotte dal ricorrente tanto è vero che ha escluso la durata normale di anni cinque.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo con distrazione a favore dell’avv. Alessandro Ferrara dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero della Giustizia a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro. 1.500,00, oltre spese generali apri al 15% del compenso ed accessori come per legge con distrazione a favore dell’avv. Alessandro Ferrara dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile di questa Corte di Cassazione, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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