Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30700 del 21/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2017, (ud. 13/09/2017, dep.21/12/2017),  n. 30700

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n.96/2012 la Corte d’Appello di Bologna ha respinto l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del tribunale che aveva accolto la domanda proposta da C.A. volta al riconoscimento che ai sensi del combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20 e art. 3, comma 6 la base di calcolo per la determinazione dell’indennità una tantum a causa di morte dovuta ai superstiti di lavoratore il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, non poteva che essere annuale dovendosi per contro disapplicare il D.M. 13 gennaio 2003 che aveva fatto riferimento al diverso e più restrittivo parametro del mese.

A sostegno della decisione la Corte richiamava il contenuto delle predette disposizioni sostenendo che il diritto invocato trovasse fondamento nella stessa formulazione letterale delle leggi le quali contemplano l’ammontare annuo e non mensile dell’assegno sociale che funge da base di calcolo, con inevitabile disapplicazione del decreto ministeriale ai sensi degli artt. 4 e 5 Legge sull’abolizione del contenzioso amministrativo.

Avverso la pronuncia ha proposto ricorso con un motivo l’INPS illustrato da memoria. La parte intimata non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, articoli 4 e 5; violazione della L. 18 agosto 1995, n. 335, art. 1,comma 20 ed art. 3, comma 6 del D.M. del lavoro e delle politiche sociali 13 gennaio 2003, art. 3 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) atteso che le citate disposizioni della L. n. 335 del 1995 non prevedono che l’indennità una tantum debba essere calcolata sulla base dell’importo annuale dell’assegno sociale, di talchè il regolamento non è in contrasto con la legge.

2.- Il ricorso è infondato.

La L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, commi 19 e 20 stabilisce:

19. “Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un’unica prestazione denominata “pensione di vecchiaia”.

20. “Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonchè dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell’assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all’art. 3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all’ammontare dell’assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell’assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all’anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell’indennità.

L’art. 3, comma 6 della stessa legge prevede: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a Lire 6.240.000, denominato “assegno sociale”.

3. Non v’è dubbio pertanto che in base al canone dell’interpretazione testuale l’art. 1, comma 20 cit. stabilisca che la base di calcolo dell’indennità una tantum debba essere “pari all’ammontare dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6”; e che questa norma stabilisca “…un ammontare annuo…”.

4. Nessuna diversa determinazione è perciò possibile; certamente non da parte del D.M. che non è neppure abilitato dalla legge a variare l’importo della prestazione, dovendosi occupare soltanto delle “modalità e termini per il conseguimento dell’indennità”.

5. Le contrarie argomentazioni dedotte dall’INPS in ricorso non sono

pertinenti. Non può infatti rilevare nell’interpretazione del disposto normativo in oggetto se la L. n. 335 del 1995 – stabilendo come base di calcolo dell’indennità una tantum la prestazione assistenziale relativa all’assegno sociale – abbia innovato radicalmente le modalità di determinazione della indennità una tantum ai superstiti rispetto alla precedente disciplina di cui alla L. n. 218 del 1952, art. 13 (mod. dalla L. n. 603 del 1965, art. 23) che ancorava l’indennità in questione all’ammontare dei contributi previdenziali versati.

6.- E’ pure infondato ritenere che la legge abbia inteso riferirsi al tipo di prestazione piuttosto che ad al suo importo. Essendo sufficiente rilevare in contrario che la legge stabilisca invece che l’una tantum debba essere “pari all’ammontare dell’assegno di cui al citato art. 3, comma 6”; all’ammontare annuo dell’assegno quindi stabilito in questa norma attraverso un rinvio recettizio che consente di saldare una norma con l’altra.

Neppure può rilevare – allo scopo di stabilire se la base di computo consistente nell’assegno sociale debba intendersi nel suo importo annuale oppure mensile – la diversa natura previdenziale ed assistenziale delle due prestazioni; o la diversa questione se il rinvio debba ritenersi esteso anche al meccanismo di riduzione in ragione del reddito previsto dal predetto articolo.

Le predette questioni sollevate dall’Inps non possono ritenersi argomenti esaustivi nell’ottica della conseguenza che ne vorrebbe trarre l’INPS, nè coerenti in relazione al problema oggetto della causa; non scalfiscono quindi la predetta interpretazione testuale e si riproporrebbero anche nell’ottica della base di calcolo mensile dell’assegno previsto nell’art. all’art. 3, comma 6.

Inoltre una volta stabilito con la legge che l’ammontare della prestazione sia quello annuo stabilito per l’assegno sociale; altro diverso problema interpretativo – non oggetto di questa causa – è decidere se tale importo sia o meno adeguato e se debba intendersi come riferito a quello previsto per l’anno 1996 nel cui importo l’indennità in questione si sarebbe cristallizzata oppure se occorra fare riferimento a quello in concreto erogabile anno per anno o nell’anno di riferimento.

7. In conclusione, sulla scorta della considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.

Nulla spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA