Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3070 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3070 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 17582-2012 proposto da:
MINOZZI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato VINTI STEFANO,
rappresentato e difeso dagli avvocati BARONE VALERIO, NAPOLI
MAURIZIO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controrkorrente –

Data pubblicazione: 11/02/2014

avverso la sentenza n. 203/15/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 16/05/2011,
depositata il 27/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 17582 sez. MT – ud. 18-12-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia del territorio -appello proposto
contro la sentenza n.138/01/2009 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso del
contribuente Minozzi Alessandro- ed ha così confermato l’avviso di classamento di
unità immobiliare urbana, recante aumento della rendita catastale.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di ritenere esente da vizi l’atto di
classamento, sia per ciò che concerne la censurata carenza di motivazione, sia per ciò
che concerne il mancato rispetto della procedura prevista dalla legge. In specie, con
l’atto di appello ed all’udienza di discussione l’Agenzia aveva ancor più chiarito i
principi seguiti ed i criteri di classificazione, sicchè risultava una equiparazione alle
unità immobiliari della zona ed anche dello stesso fabbricato.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.3 della
legge n.241/1990 e dell’art.7 della legge n.212/2000, oltre che dei principi generali in
materia di motivazione degli atti catastali) la ricorrente —dopo avere premesso che
l’art.58 della legge n.662/1996 prevede in particolare che il processo di riclassamento
prende avvio su richiesta del comune, per le microzone individuate con apposito
procedimento, previa verifica dell’esistenza dei presupposti da parte dell’Agenziacensura la decisione (tra l’altro) per avere erroneamente omesso di considerare che

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letti gli atti depositati

l’atto di accertamento non era validamente motivato, non essendosi dato conto delle
ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto sulle cui basi la rendita catastale
dell’immobile è stata variata.
Il ricorso merita di essere accolto.
Risulta dagli atti delle parti che l’avviso dell’Agenzia del Territorio appare

attuali classamenti ed all’eventuale assegnazione di nuovi classamenti, per una serie
di fabbricati con classamento non aggiornato ovvero palesemente non congruo
rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche; se ne può arguire che
l’attribuzione di rendita è stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate
sull’estimo comparativo, dettate dai R. D. 13 aprile 1939, n. 652 … e dal DPR 1
dicembre 1949, n. 1142, nonché ai sensi di quanto previsto dall’ari. 11, comma 1, del
D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio
1988, n. 154. L’Agenzia aggiunge di avere effettuato il nuovo classamento tenendo
conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici dell’immobile, delle sue
caratteristiche edilizie e del fabbricato che lo comprende, anche attraverso un
dettagliato esame delle mutate capacità reddituali degli immobili ricadenti nella
stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali,
nonché della qualità urbana ed ambientale del contesto insediativo, che ha subito
significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle infrastrutture urbane,
riconoscendo però che la motivazione specifica del provvedimento era limitata
all’enunciazione dei meri dati catastali.
Siffatta motivazione —diversamente da come è stato ritenuto dal giudice di meritoappare insufficiente a sorreggere adeguatamente il provvedimento di modifica del
classamento,
Ed infatti non si può tralasciare di considerare che —recentemente: Sent. n.9629 del
13 giugno 2012, ma ricollegandosi ad un più antico orientamento che sembrava
essere stato superato dall’indirizzo interpretativo valorizzato in questa sede dalla
parte ricorrente: si veda, per tutte, Cass. Sez. V civ., n. 25.2.2009, n.4507- la sezione

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conseguente alla richiesta del Comune di Napoli di provvedere alla verifica degli

quinta di questa Corte (provvedendo su casi del tutto analoghi a quello qui in esame)
ha modificato il proprio orientamento sulla questione generale che costituisce nucleo
logico essenziale anche della presente procedura, finendo con il ritenere che:”Quando
procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare
a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato

questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui
si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è
provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di
significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, specificamente riferito alla questione del
necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti del genere qui considerato,
appare conseguente ritenere che —sul punto- il motivo di ricorso appare
manifestamente fondato e la sentenza impugnata sia meritevole di cassazione.
Consegue da ciò che la Corte potrà provvedere anche nel merito -accogliendo
l’impugnazione del contribuente ed annullando l’avviso di classamento in questioneapparendo già dagli atti di causa che il predetto avviso non è rispettoso del principio
di diritto dianzi trascritto e non essendoci esigenza di nuovi accertamenti di fatto.
Roma, 10 aprile 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della integrale

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classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in

compensazione, atteso che l’esito del processo è correlato ad un indirizzo
giurisprudenziale attestatosi dopo la proposizione del ricorso;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
annulla il provvedimento impositivo. Compensa tra le parti le spese del presente

Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013

Depositata in Cancelleria

grado e dei gradi di merito.

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