Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3070 del 08/02/2011
Cassazione civile sez. VI, 08/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3070
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.A. (OMISSIS) in proprio e quale
amministratore revocato, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CHIUSOLO
VINCENZO, ALBERTO SIMEONI, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATORE del FALLIMENTO GIDOVI SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 96/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
6.11.09, depositata il 16/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che sul ricorso proposto da C.A. il consigliere relatore ha depositato, ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.
“considerato:
che C.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo avverso la sentenza n. 96/09 della corte d’appello di Napoli con cui era stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della Gidovi srl poichè lo stesso non era stato invece notificato al fallimento predetto nel termine di dieci giorni previsto dalla L. Fall., art. 18, comma 6 e con il quale si erano esclusi i presupposti per la rimessione in termini; che fallimento intimato non ha resistito con controricorso.
Osserva quanto segue.
Con l’unico di ricorso la società ricorrente contesta la sentenza impugnata laddove la stessa ha ritenuto che il reclamo fosse inammissibile ed in particolare deduce l’erroneità dell’assunto secondo cui nessuna notifica era stata eseguita.
Il ricorso sul punto è del tutto generico non fornendo alcun elemento in ordine alla asserita notifica e neppure in ordine alla data in cui la stessa sarebbe avvenuta. Sul punto infatti la corte d’appello aveva rilevato che il procuratore della C. aveva ricevuto copia del decreto di fissazione d’udienza il 4.6.09. Onde il ricorso doveva essere notificato entro il 14.6.09,ma nessuna deduzione svolge la ricorrente su tale circostanza.
Il ricorso contiene inoltre una serie di asserzioni in punto di fatto circa l’impossibilità del procuratore della C. a presenziare all’udienza di discussione del reclamo che sono del tutto prive di rilevanza ai fini del decidere.
Il ricorso appare quindi inammissibile e può, pertanto, essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; che non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011