Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3070 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.06/02/2017),  n. 3070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9668/2016 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE

22, presso lo studio dell’Avvocato ANDREA DEL VECCHIO, rappresentato

e difeso dall’Avvocato DOMENICO VISONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NOLA, depositato il 21/03/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che oggetto della controversia è il pagamento del compenso per l’attività di recupero e custodia di veicolo sequestrato nell’ambito di procedimento penale (veicolo Ford Fiesta, sprovvisto di numeri di targa e telaio) svolta dal custode giudiziario R.A. nel periodo dal 20 giugno 1999, data del sequestro dell’autovettura, al 28 novembre 2009, data di distruzione della stessa, a fronte di una richiesta di pagamento presentata ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 72, in data 27 gennaio 2010;

che il GIP del Tribunale di Nola, con provvedimento in data 13 marzo 2015, disponeva il pagamento dell’importo di Euro 569,75, oltre IVA a titolo di compenso per l’attività espletata dal 21 gennaio 2009 al 28 novembre 2009, essendo il credito prescritto fino al 20 gennaio 2009 dal 20 gennaio 1999, non essendovi prova di atti interruttivi;

che il Tribunale di Nola, con ordinanza in data 21 marzo 2016, ha rigettato l’opposizione: ritenuta applicabile la prescrizione decennale (non risultando che il provvedimento di conferimento dell’incarico di custodia prevedesse una periodicità nella corresponsione del compenso), il Tribunale ha rilevato che il termine di prescrizione decorre da quando matura ciascuna prestazione, cioè di giorno in giorno dall’inizio della custodia, ed ha precisato che nel decennio dal 1999 al 2009 non sono stati formulati atti interruttivi;

che per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale il R. ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 aprile 2016, sulla base di un motivo;

che l’intimato Ministero della giustizia ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico mezzo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2943, 2945, 2946, 1219 c.c. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 72, nonchè omesso esame di un punto decisivo della controversia;

che il motivo è fondato;

che questa Corte (Cass., Sez. 2, 19 dicembre 2011, n. 27328) ha già statuito che il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell’ambito di un procedimento penale al compenso per l’attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato a una prestazione non periodica, ma continuativa, e matura di giorno in giorno, sicchè è soggetto a prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno, a meno che nel provvedimento di conferimento dell’incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi in tal caso ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione stabilito dall’art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;

che l’ordinanza impugnata, avendo rilevato che il provvedimento di conferimento dell’incarico non stabiliva una periodicità nella corresponsione del compenso, ha correttamente ritenuto applicabile la prescrizione decennale;

che, tuttavia, il Tribunale non ha considerato che – proprio perchè il diritto del custode giudiziario al compenso matura di giorno in giorno ed è soggetto a prescrizione decennale – doveva essere tenuto in conto l’effetto interruttivo del corso della prescrizione verificatosi in data 27 gennaio 2010 attraverso il deposito dell’istanza di liquidazione;

che l’errore dell’ordinanza sta nel non avere provveduto a liquidare l’indennità al custode a far data dal 27 gennaio 2000, ossia per tutto il periodo ricompreso tra i dieci anni precedenti il deposito della predetta istanza di liquidazione e la data di cessazione del rapporto di custodia (ossia il 28 novembre 2009);

che pertanto il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata cassata;

che, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Nola, che la deciderà in persona di diverso magistrato;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Nola, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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