Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 307 del 10/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/01/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 10/01/2020), n.307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15592-2018 proposto da:

P.M., in proprio e quale procuratrice speciale delle proprie

figlie M.M., M.C., quali eredi di

Mo.Ca., R. COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese

dall’avvocato GIOVANNI DI NARDO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 875/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOUSE, depositata il 21/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Campobasso con sentenza 192/13, sez. 3, accoglieva il ricorso proposto dalla R. Costruzioni srl e da Mo.Ca. avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) per registro ed imposta ipotecaria.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Molise che, con sentenza 875/2/2017, rigettava l’impugnazione e respingeva altresì la richiesta di risarcimento dei danni per lite temeraria avanzata dai contribuenti con compensazione delle spese.

Questi ultimi hanno proposto ricorso avverso la detta sentenza sulla base di un motivo.

Non ha resistito con controricorso l’Amministrazione.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e decisa con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso i contribuenti contestano l’avvenuta compensazione delle spese di giudizio.

Il motivo è manifestamente fondato.

Nel caso di specie la Commissione regionale, ha motivato la compensazione delle spese nel modo che segue “la particolare vicenda processuale e l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale consigliano comunque la compensazione delle spese del presente grado di giudizio”.

A questo proposito, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in tema di compensazione delle spese processuali, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, “ratione temporis” applicabile), quando la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell’oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell’assenza di un orientamento univoco o consolidato all’epoca della insorgenza della controversia (Cass. 24234/16;) non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o una prassi giurisprudenziale corrente (vedi Cass. 5267/16; Cass. 11815/18).

Ciò posto, va chiarito che, se è vero che la compensazione delle spese costituisce una facoltà discrezionale riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 30592/2017), non è men vero, tuttavia, che quando il giudice di merito decida di compensare le spese ed indichi specificamente, le ragioni della sua pronuncia, il sindacato di legittimità si deve estendere in tal caso alla verifica dell’idoneità in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia (ex plurimis, Cass. n. 7523/2009, Cass. 13767/18).

Ciò impone a questa Corte di verificare se la motivazione dianzi riportata fornita dal giudice di secondo grado sia congrua o meno.

Nel caso di specie non risulta che la stessa abbia i predetti requisiti.

Per quanto concerne la sussistenza di un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito, rispetto a soluzioni interpretative non ancora passate al vaglio di legittimità, questa Corte ha già affermato che la predetta circostanza non può essere ricondotta alla nozione di “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009 applicabile “ratione temporis”, trattandosi di circostanza non idonea ad accreditare un ragionevole affidamento della parte sulla fondatezza delle proprie ragioni.(Cass. 1521/16)

Per quanto concerne l’affermata “particolarità della vicenda processuale” trattasi di affermazione del tutto generica inidonea a giustificare la decisione di compensazione.

Il ricorso va pertanto accolto in relazione alla pronuncia di compensazione con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Molise in diversa composizione

affinchè si pronunci nuovamente sulle spese e provveda anche su quelle del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Molise in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2020

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