Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 307 del 09/01/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 307 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: PETITTI STEFANO

estinzione
per rinuncia

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STURA STEFANO,

elettivamente domiciliato

in Roma, Lungotevere

Flaminio n. 46, presso lo studio Grez e Associati s.r.1., rappresentato e difeso dall’Avv. Giancarlo Borneto per procura
speciale a margine del ricorso;

ricorrente

contro
SALAS JIMENEZ SILVIA, elettivamente

domiciliata

in Roma, via

Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’Avv. Luigi
Manzi, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all’Avv.
Cesare Glendi, per procura speciale ad atto notaio Miguel Angel Garcia-Ramos Iturralde del 4 maggio 2004;

– controricorrente –

oW
és(-74’L

Data pubblicazione: 09/01/2013

nonché contro
SANMINIATELLI

PIERA,

elettivamente domiciliata in Roma, via

Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’Avv. Emanuele Coglitore, dal quale è rappresentata e difesa per procura

76871;

– controricorrente

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 57 depositata il 22 gennaio 2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 26 ottobre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
uditi, per Salas Jimenez, l’Avvocato Federica Manzi, con delega 0 e, per Sanminiatelli Piera Anna, l’Avvocato Emanuele Coglitore;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. Carmelo Sgroi, che ha chiesto l’estinzione del giudizio
per rinuncia.

Ritenuto

che Stura Stefano ha proposto ricorso per cassa-

zione avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n.
57 depositata il 22 gennaio 2004, con la quale è stata rigettata l’opposizione di terzo all’esecuzione proposta in relazione alla esecuzione immobiliare iniziata da Salas Jimenez
Silvia su un immobile di proprietà di Sanminiatelli Piera;

-2

speciale per Notaio Paolo Lizza del 16 dicembre 2004 rep.

che hanno resistito al ricorso per cassazione Salas Jimenez
Silvia e Sanminiatelli Piera con distinti controricorsi;
che a seguito di proposizione di querela di falso inerente
il giudizio di cassazione, è stata disposta la sospensione del

che, a seguito di informazione da parte della Cancelleria
del Tribunale di Genova dell’avvenuta estinzione del processo
per querela di falso dinnanzi a quel Tribunale proposto, è
stata fissata la trattazione del ricorso in pubblica udienza;
che in prossimità dell’udienza è pervenuto in Cancelleria
atto con il quale Stura Stefano ha rinunciato al ricorso;
che la detta rinuncia è stata accettata dalla resistente
Sanminiatelli ed è stata notificata a Salas Jimenez Silvia, la
quale non la ha accettata.

Considerato che, per effetto della intervenuta rinuncia il
giudizio di cassazione si è estinto;
che quanto alla regolamentazione delle spese, non vi è luogo a provvedere nel rapporto tra Stura e Sanminiatelli, avendo
quest’ultima accettato la rinuncia;
che nel rapporto tra Stura e Salas Jimenez le spese devono
invece essere poste a carico della parte rinunciante, liquidate in base alle disposizioni di cui al d.m. n. 140 del 2012,
nella misura di euro 2.000,00 per la fase di studio, in euro
1.800,00 per la fase introduttiva e in euro 2.200,00 per la

-3

processo;

fase decisoria, e così complessivamente in euro 6.000,00, oltre ad euro 100,00 per esborsi, e agli accessori di legge.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione; con-

legittimità in favore di Salas Jimenez Silvia, che liquida in
euro 6.000,00 per compensi, oltre ad euro 100,00 per esborsi,
e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il 26 ottobre 2012.

danna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA