Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30699 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. II, 27/11/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 27/11/2018), n.30699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16624/2014 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 46 SC

E, presso lo studio dell’avvocato MARCO DI LOTTI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

C.L., P.L.C.R., C.A., quali

coeredi di C.M., rappresentati e difesi dall’avvocato

ENZO GIUSEPPE MARIA SARLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 170/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 07/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per quanto di ragione, con particolare riferimento al

primo motivo di gravame.

Fatto

RILEVATO

che l’ing. L.P. ha chiesto la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Potenza, confermando la sentenza del tribunale della medesima città, ha accolto l’opposizione avanzata dalla società Cle.Da.Mar. s.r.l. al decreto ingiuntivo che l’aveva condannata a corrispondere al medesimo ing. L. la somma di Lire 12.612.100 a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali consistenti nella ristrutturazione e nell’adeguamento di un immobile ceduto a detta società dal sig. C.M. (indicato dalla società opponente quale effettivo debitore dell’ing. L. e chiamato in giudizio iussu iudicis);

che, per quanto qui ancora interessa, la corte territoriale ha disatteso il secondo motivo di appello dell’ing. L., avente ad oggetto la statuizione con cui il tribunale aveva rigettato la domanda di pagamento formulata dal medesimo L. nei confronti del sig. C. (deceduto in corso di causa ed i cui eredi sono subentrati in giudizio);

che, a fondamento della suddetta statuizione, la corte di appello ha argomentato che la domanda proposta dal L. contro il C. doveva giudicarsi inammissibile perchè era tardiva – in quanto proposta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, dopo la maturazione delle decadenze di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 353 del 1990 – e tale tardività era rilevabile di ufficio in difetto di accettazione de contraddittorio da parte del C. (accettazione del contraddittorio, si legge a pag. 5 della sentenza, non desumibile dal semplice protrarsi del difetto di reazione alla domanda nuova);

che il ricorso dell’ing. L. si articola in due motivi;

che gli eredi C. – sigg.ri C.L., C.A. e P.L.C.R. – hanno depositato controricorso mentre la società Cle.Da.Mar. s.r.l. non ha spiegato attività difensive in questa sede;

che la causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 per la quale solo il Procuratore Generale ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, il ricorrente denuncia il vizio di ultrapetizione in violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè la violazione o falsa applicazione dell’art. 107 c.p.c. e art. 184 c.p.c., nel testo previgente all’entrata in vigore della L. n. 353 n. 1990;

che il motivo attinge la declaratoria di inammissibilità, per tardività, della domanda proposta dall’odierno ricorrente nei confronti del terzo chiamato C.M. e si articola in due distinti profili;

che, sotto il primo profilo, nel motivo si deduce che la statuizione di tardività della domanda proposta dall’opposto nei confronti del signor C. contrasterebbe con il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore nei confronti del terzo chiamato iussu iudicis quale titolare passivo del credito azionato;

che, sotto il secondo profilo, nel motivo si deduce che, essendo stato il giudizio introdotto con atto di citazione notificato il 22 luglio 1994, sotto la disciplina anteriore all’entrata in vigore delle modifiche al rito civile recate dalla L. n. 353 del 1990, l’inammissibilità della domanda, in ragione della relativa tardività, non poteva essere rilevata in difetto di opposizione del C. alla proposizione di tale domanda;

che con il secondo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, dolendosi del mancato accoglimento della domanda da lui proposta contro il C.;

che il primo motivo di ricorso è fondato, in relazione al secondo profilo di censura, che assorbe il primo;

che, infatti, ha errato la corte d’appello nel rilevare la tardività della domanda proposta dal L. nei confronti del C. in sede di precisazione delle conclusioni, negando che quest’ultimo avesse accettato il contraddittorio sulla stessa, senza che il C. si fosse opposto alla proposizione di tale domanda nella stessa udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. SSUU in 8596/1998: “La domanda proposta all’udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio, per accettazione implicita del contraddittorio, qualora la parte nei cui confronti essa è rivolta non ne abbia eccepito nella stessa udienza la preclusione, non essendo utile allo scopo l’opposizione fatta in comparsa conclusionale”; conf. Cass. 15185/2001, 11064/2003; Cass. 21816/2006; Cass. 10653/2008);

che il secondo motivo va giudicato inammissibile in quanto non è pertinente alle motivazioni della sentenza gravata, la quale non si è pronunciata sul merito della domanda proposta dal L. nei confronti del C., essendosi limitata a dichiararla inammissibile in rito;

che quindi in definitiva il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo d’impugnazione, con cassazione della sentenza gravata in relazione alla censura accolta e rinvio alla corte territoriale per l’esame del motivo di appello proposto dall’odierno ricorrente in relazione alla statuizione di primo grado di rigetto della sua domanda contro il C.;

che la statuizione sulle spese di lite va rimessa al giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza gravata in relazione alla censura accolta e rinvia alla corte di appello di Potenza, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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