Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30699 del 21/12/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2017, (ud. 13/09/2017, dep.21/12/2017),  n. 30699

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 584/2012 la Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza con la quale era stata accolta per avvenuta prescrizione l’opposizione proposta dalla G.d.C. srl avverso la cartella esattoriale contenente la pretesa dell’Inps di pagamento di somme dovute a titolo di oneri L. n. 223 del 1991, ex art. 5, comma 4.

A fondamento del decisum la Corte rilevava che, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 5, comma 4 e art. 3, comma 9 la somma dovuta dal datore di lavoro in caso di messa in mobilità di lavoratori andasse qualificata come contributo previdenziale assistenziale soggetto al termine di prescrizione quinquennale, deponendo in tal senso il tenore letterale della rubrica delle norme indicate ed il contenuto del comma 4 che riconduce il pagamento alla gestione degli interventi assistenziali di sostegno alle gestioni previdenziali; nello stesso deponeva, inoltre, la circolare Inps-Inail n. 141/96 e la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo illustrato da memoria. Ha resistito l’intimata G.d.C. Srl con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso l’Inps lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, comma 4 e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), avendo la Corte territoriale sbagliato a qualificare gli oneri a carico delle imprese che collocano i propri lavoratori in mobilità come contribuzione previdenziale con applicazione del termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge per la contribuzione. Per l’Inps la parola generica “onere” avrebbe un contenuto più ampio di quello assegnato alla parola contribuzione. Inoltre a favore della prospettata diversità causale dei pagamenti in questione militavano, secondo l’INPS, anche le diverse modalità di calcolo, in quanto quando si parla di contribuzione il legislatore ancora il parametro di riferimento ad aliquote percentuali, mentre nel caso di specie il parametro di riferimento è la prestazione erogata al lavoratore; inoltre, l’art. 16 istituisce a carico dell’impresa l’obbligo del versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo facendo convivere tale contributo con la somma di cui all’art. 5, comma 4; ed ancora, mentre la contribuzione previdenziale è riversata in una serie di gestioni previdenziali per lo più disciplinate dalla L. n. 88 del 1989, le somme in questione affluivano nella gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali; infine, l’onere conseguente alla messa in mobilità dei lavoratori rifluisce nella gestione della L. n. 223 del 1991, art. 37 la contribuzione dovuta per la cassa integrazione guadagni rifluisce in altra e diversa gestione (prevista nell’art. 24 L. cit).

2. Il ricorso è infondato. Sul piano letterale è agevole rilevare anzitutto che le somme in oggetto previste dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 siano qualificate come “contributi” alla stessa Legge n. 223, art. 3, comma 3.

Nella rubrica della L. n. 223 del 1991, art. 5 si parla di oneri (in generale) a carico del datore, per ricomprendervi il rispetto di ulteriori requisiti (di natura formale, procedurale e sostanziale) e non per distinguere le somme in questione dai contributi.

3. Inoltre, il D.M. n. 142 del 1993, art. 4, comma 6 assoggetta il mancato pagamento degli importi in questione alle sanzioni civili di cui al D.L. n. 536 del 1987, art. 4,comma 6 convertito in L. n. 48 del 1988, riguardanti il mancato versamento dei contributi alle gestioni previdenziali ed assistenziali.

4. Di “contributi” parlano pure la circolare Inps-Inail numero 141 del 1996; ed il messaggio INPS 10358/2016.

5.- Sul piano causale occorre rilevare che si tratta di somme che devono essere versate allo scopo di finanziare il pagamento di una prestazione previdenziale come “l’indennità di mobilità”; che fa fronte al bisogno derivante dalla perdita del lavoro a seguito di licenziamento collettivo, ai sensi dell’art. 38 Cost., comma 2 e che è sostitutiva di ogni diverso trattamento stabilito contro la disoccupazione involontaria. Esse affluiscono, secondo la legge, nella “gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, all’art. 37”.

6. Inoltre, come si verifica per i contributi in generale, in base al principio dell’automaticità delle prestazioni, per i lavoratori in mobilità non ha rilievo se l’imprenditore non provveda a pagare le somme a suo carico.

7. Va pure considerato che la L. n. 223 modula il contributo per l’indennità di mobilità con due diverse modalità (al momento dell’apertura della procedura ed a prescindere da essa): a) la somma di cui all’art. 16 è posta a carico di tutte le imprese i cui dipendenti possano beneficiare dell’indennità di mobilità ed i contributi vanno calcolati sulla retribuzione assoggettabile al contributo integrativo per la assicurazione di disoccupazione; b) inoltre l’indennità di mobilità è finanziata dagli imprenditori che mettono effettivamente in mobilità i lavoratori allo scopo di porre una remora ai licenziamenti e l’entità della somma varia a seconda se prima della messa in mobilità si sia utilizzata o meno la Cigs; avendo la legge voluto incentivare l’uso della Cigs prima della messa in mobilità.

Il fatto che la somma in questione conviva con quella prevista dall’art. 16 a carico di tutti i datori di lavoro rientranti nell’orbita della disciplina della mobilità – della cui natura contributiva nessuno dubita – non ha rilievo ai fini della qualificazione di cui si discute; poichè anzi entrambe le somme servono al finanziamento dell’indennità di mobilità ed affluiscono alla stessa gestione degli interventi assistenziali di sostegno alle gestioni previdenziali di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 37.

8.- Va pure considerato che una parte della stessa somma, il cosiddetto contributo di ingresso (calcolato su una mensilità di massimale CIGS, per il numero di lavoratori che si intende licenziare) deve essere pagata in anticipo, prima dell’inizio della procedura di mobilità. Possono perciò verificarsi situazioni di saldo a credito per gli imprenditori che abbiano rinunziato a collocare in mobilità i lavoratori o ne abbiano collocati in numero inferiore a quello per cui è stato pagato il contributo di ingresso (posto che la mensilità su cui computare il contributo per ogni lavoratore effettivamente licenziato può essere inferiore, in quanto corrisponde al trattamento mensile iniziale di mobilità).

In tal caso, come previsto dalla L. n. 223, art. 4, comma 10 l’impresa in saldo attivo precede al recupero delle somme pagate in eccedenza mediante conguaglio con i contributi dovuti all’Inps; l’operazione di conguaglio o di rimborso va fatta determinando le somme versate in eccedenza e trasmettendo quindi all’ufficio riscossione contributi della sede Inps competente copia della comunicazione all’UPLMO sui risultati della conciliazione sindacale e dell’elenco dei licenziati inviati all’URLMO.

Anche la disciplina del conguaglio conduce a considerare unitariamente la natura delle somme pagate dal datore ed ad affermare l’assoggettamento ad una medesima disciplina della prescrizione.

9. Questa Corte di Cassazione ha sempre qualificato come contributi le somme in questione, parificandone la disciplina a quella dei contributi:

– ai fini del pagamento di essi da parte di società a capitale misto come i contributi dovuti per la cassa integrazione (Cass. 8591/17);

– ai fini di rilevarne la diversità dei rapporti contributivi e la irrilevanza del giudicato in relazione ai diversi periodi di debenza (Cass. sentenza n. 7981/2016);

– per inferire ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, commi 11 e 12, che la contribuzione per l’indennità di mobilità non è dovuta dai datori di lavoro che non sono tenuti ai contributi per la disoccupazione involontaria (Sez. L, Sentenza n. 8212 del 08/04/2014, posto che l’indennità di mobilità “è regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile. Ne discende che la contribuzione per la mobilità non è dovuta allorquando non sia dovuta quella per la disoccupazione involontaria”);

– per determinare le imprese tenute a versare il contributo a loro carico solo con riferimento alle posizioni dei dipendenti posti in mobilità che abbiano diritto all’indennità, ma non con riferimento alle posizioni dei dipendenti posti in mobilità non aventi diritto ad usufruire dell’indennità stessa (Sez. L, Sentenza n. 14305 del 20/06/2007, la quale nota che: “Questo contributo di mobilità è riferito perciò singolarmente a ciascuno dei lavoratori posti in mobilità (e non all’insieme di essi considerati nel loro complesso), ed è rapportato come importo al trattamento mensile di mobilità spettante singolarmente a quel singolo lavoratore.

10.- Le argomentazioni fatte valere dall’INPS non possono essere accolte. Basti osservare che le somme in questione rientrano de plano nella stessa definizione di contribuzione dedotta dall’INPS in ricorso, trattandosi appunto di “somme di danaro versate da parte del datore di lavoro e/o del lavoratore agli enti previdenziali per la tutela previdenziale rientrante sotto l’art. 38 Cost., comma 2”.

11.- Nè il fatto che le somme in questione – accanto allo scopo primario di finanziare il pagamento della indennità di mobilita – tendano anche a porre un freno ai licenziamenti e siano diminuite ove si raggiunga un accordo sindacale, costituiscono argomenti idonei ad incidere sulla loro natura sostanziale primaria, facendone assumere una qualificazione diversa rispetto alla varietà delle somme qualificate dalla legge come contributi. E lo stesso vale per la mancanza di periodicità nel pagamento o per la base imponibile commisurata al trattamento o per il fatto che nel periodo di mobilità maturi la contribuzione figurativa.

12.- D’altra parte, occorre considerare che proprio per la varietà dei tipi di contributi (obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, ecc.) e per la diversità funzionale di cui sono contraddistinti, potrebbero sempre farsi valere diversità estrinseche tra le tante figure di contributi regolate dalla legge, allo scopo di affermare che l’una specie risulti dissimile rispetto all’altra; anche in considerazione dei differenti istituti che sono destinati a finanziare ed alla diversa legislazione vigente nel tempo (le quali pure giustificano concezioni differenti sulla natura in generale dei contributi in generale). Tutte differenze che tuttavia non possono incidere sulla appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali.

13. Decisivo appare piuttosto rilevare ai fini di causa che, mentre non esiste una soluzione unica quanto alla definizione della natura e della funzione dei contributi complessivamente considerati, tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla medesima disciplina della prescrizione (dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3), alla quale non c’è dunque alcuna ragione logico-giuridica per non sottoporre anche le somme pagate dal datore per la collocazione in mobilità dei lavoratori.

14. Sulla scorta delle premesse la sentenza si sottrae alle censure formulate col ricorso il quale va rigettato. La mancanza di specifici precedenti e l’incertezza che connota il quadro normativo consentono di compensare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 settembre 2017 e il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2017

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