Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30698 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 15/10/2019, dep. 25/11/2019), n.30698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16158-2017 proposto da:

COOP CENTRO ITALIA SOC. COOP., in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

D’ALFONSO che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO

PREVENTIVO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 35/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE

depositata l’11/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Coop Centro Italia soc. coop. presentava opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del fallimento (OMISSIS) s.r.l., eccependo in via riconvenzionale l’esistenza di un proprio controcredito di superiore entità al fine di paralizzare la pretesa creditoria della curatela;

il Tribunale di Siena, con sentenza n. 222/2015, una volta preso atto che il medesimo Tribunale in precedenza aveva rigettato l’opposizione proposta da Coop Centro Italia soc. coop. al fine di veder ammesso al passivo della procedura il proprio credito, previa compensazione delle reciproche poste debitorie, respingeva l’opposizione, ritenendola inammissibile perchè fondata su motivi già coperti da giudicato, e confermava il decreto ingiuntivo già emesso;

2. la Corte d’appello di Firenze, con sentenza in data 10 gennaio 2017, osservava che la speciale compensazione prevista dalla L. Fall., art. 56 costituiva una particolare ipotesi di compensazione legale, con esclusione soltanto del requisito della esigibilità dei crediti nei confronti del fallito, e non poteva operare quando il credito addotto in compensazione fosse contestato per esistenza e ammontare;

da ciò discendeva, secondo i giudici distrettuali, che nella fattispecie in esame, ove il preteso controcredito oggetto dell’eccezione riconvenzionale di compensazione era stato contestato dalla curatela appellata, difettavano i presupposti per disporre l’invocata compensazione legale, con la conseguente necessità di respingere l’appello presentato da Coop Centro Italia soc. coop., risultando assorbita ogni ulteriore questione;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Coop Centro Italia soc. coop. prospettando due motivi di doglianza; il fallimento (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto alcuna difesa;

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. è necessario rilevare in limine che il ricorso per cassazione è stato notificato – tramite ufficiale giudiziario e non via posta elettronica certificata – al procuratore domiciliatario nominato in sede monitoria, con studio in Siena, con consegna a persona addetta a ricevere gli atti; la sentenza impugnata in questa sede tuttavia è stata pronunciata dalla Corte d’appello di Firenze, dove la parte avrebbe dovuto eleggere domicilio, incardinandosi esso, in difetto, presso la cancelleria della corte distrettuale, in applicazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 e art. 330 c.p.c.;

trovava infatti applicazione alla fattispecie in esame il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita;

tale norma disciplina ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche l’ipotesi in cui il giudizio sia in corso innanzi alla Corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto all’ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorchè appartenente allo stesso distretto di quest’ultima (Cass., Sez. Un., 10143/2012, Cass. 21335/2017, Cass. 28374/2017);

la notifica del ricorso per cassazione risulta dunque affetta da nullità, essendo avvenuta in un luogo diverso dal domicilio da ritenersi eletto per il giudizio di appello (Cass. 19001/2010), ma non può considerarsi inesistente, dato che il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.(Cass., Sez. U., 14916/2016);

in presenza della nullità sopra rilevata la mancata costituzione in giudizio della procedura resistente impone di assegnare un termine, ex art. 291 c.p.c., per rinnovare la notifica del ricorso presentato; conseguentemente la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo al fallimento (OMISSIS) s.r.l. nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 25 novembre 2019

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