Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30698 del 21/12/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2017, (ud. 13/09/2017, dep.21/12/2017),  n. 30698

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n.2860/2011 la Corte d’Appello di Lecce ha accolto l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del tribunale pronunciata il 26.3.2009 che aveva riconosciuto a M.M.M. il diritto alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia e disposto la condanna dell’Inps al pagamento delle prestazioni conseguenti.

A sostegno della decisione la Corte richiamava l’orientamento di legittimità secondo cui ai fini della maturazione del necessario requisito contributivo non potessero computarsi i contributi maturati in costanza di godimento della pensione di invalidità.

Avverso la pronuncia hanno proposto ricorso con un motivo B.F., B.E., B.S., in qualità di eredi di M.M.M..

L’Inps ha rilasciato procura in calce al ricorso notificato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la nullità assoluta della sentenza di secondo grado per violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4 poichè la signora M.M.M. ricorrente in primo grado era deceduta il (OMISSIS) ossia in data anteriore alla pubblicazione e alla notifica della sentenza di primo grado ed alla proposizione del ricorso in appello da parte dell’Inps depositato in data 2 marzo 2010; e pertanto il processo andava instaurato nei confronti degli eredi, mentre il ricorso in appello era stato notificato soltanto alla M.M.M. presso il domicilio del procuratore costituito in primo grado, in violazione degli artt. 303,328 e 330 c.p.c.

2.- Il motivo è fondato. Risulta dagli atti che nel caso di specie la signora M.M.M. ricorrente in primo grado sia deceduta il (OMISSIS) prima del deposito della sentenza di primo grado avvenuto il 26.3.2009; l’atto di appello dell’INPS è stato proposto nei confronti della parte deceduta e notificato al procuratore costituito avv. Luca Putignano, anzichè agli eredi, i quali dopo una prima notifica della sentenza ad opera dell’avv. Putignano, avevano pure provveduto in data 7.4.2010 a rinotificare personalmente la sentenza all’INPS. L’Istituto era quindi a conoscenza del decesso della parte appellata, ciononostante il processo di appello è stato celebrato in contumacia degli eredi.

3.- Questa Corte ha affermato (Sez. U, Sentenza n. 26279 del 16/12/2009) e ribadito (sentenze nn. 9551/2010, 7140/2013) che “l’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; ove l’impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non può trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 291 c.p.c.”.

4.- Nel caso di specie è indiscutibile che il ricorso proposto e notificato nei confronti della parte defunta fu atto nullo imputabile all’INPS, che non osservò la regola di controllare l’esistenza in vita della destinataria e neppure si curò dell’avvenuta conoscenza dell’evento a seguito della notifica della sentenza ad opera degli eredi.

5. In conclusione, sulla scorta della considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata con rinvio al giudice indicato nel dispositivo per una nuova decisione.

Il giudice del rinvio procederà alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2017

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