Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30697 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. II, 27/11/2018, (ud. 07/03/2018, dep. 27/11/2018), n.30697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4729/2013 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BEATRICE TOMASONI;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

SPARANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VITTORIO DONATI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 220/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 27/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SPARANO Vincenzo, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2004 il ricorrente, B.S., chiedeva al Tribunale di Trento di accertare l’inadempimento del geometra G.G. in relazione all’incarico avente ad oggetto la domanda di concessione edilizia relativa al risanamento e alle modifiche di un immobile di sua proprietà; di dichiarare l’illiceità del recesso del convenuto dall’incarico professionale; di condannare il convenuto a risarcire il danno da egli patito, quantificato in Euro 158.547,13; di dichiarare che nulla era dovuto al convenuto e di condannarlo a restituire quanto era stato versato a titolo di (parziale) compenso, condannandolo a consegnare tutta la documentazione. Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al pagamento del proprio compenso, quantificato in Euro 22.228,85, detratto quanto già versato quale acconto.

Il Tribunale di Trento rigettava tutte le domande avanzate dall’attore (il Tribunale ha ritenuto che si dovesse escludere – sulla base delle risultanze delle due consulenze tecniche d’ufficio espletate, dei documenti prodotti e delle dichiarazioni raccolte qualunque responsabilità del convenuto, dato che il diniego della concessione in sanatoria e gli altri eventi allegati da B. sono tutti riconducibili all’operato del medesimo); accoglieva, parzialmente, la domanda riconvenzionale del convenuto.

2. Contro la sentenza ha proposto appello B.; G., a sua volta, ha chiesto il rigetto dell’appello principale e fatto valere appello incidentale, chiedendo la riforma del capo della sentenza sulle spese.

La Corte d’appello di Trento – con sentenza 27 giugno 2012, n. 220 – ha rigettato l’appello principale e in parte accolto l’appello incidentale.

3. B. ricorre avverso la sentenza in cassazione.

Resiste con controricorso G., che ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in undici motivi.

a) Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2730 c.c., artt. 228 e 116 c.p.c.: la Corte d’appello, ad avviso del ricorrente, ha errato nel valutare gli elementi probatori, così violando l’art. 2730 c.c. e art. 116 c.p.c., in particolare apprezzando in modo “imprudente” le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio formale e l’avvenuta sottoscrizione da parte del medesimo del verbale di inizio delle operazioni del consulente tecnico d’ufficio.

Il motivo è inammissibile: esso infatti contesta non la violazione o falsa applicazione delle disposizioni richiamate, ma la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, cui spetta l’interpretazione del materiale probatorio e la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, con il limite di indicare – indicazione che nel caso concreto è stata posta in essere dal giudice – le ragioni del proprio convincimento (cfr. al riguardo, per tutte, Cass. 16056/2016).

b) Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.: la Corte d’appello, fondandosi sulla consulenza tecnica d’ufficio dell’ing. D. e affermando che tale consulenza “condividerebbe in sostanza gli accertamenti seguiti dal precedente tecnico”, avrebbe violato “sotto molteplici aspetti” l’art. 116.

Il motivo non può essere accolto: esso, come il precedente, si sostanzia in una, inammissibile in questa sede, critica della condivisione delle conclusioni – argomentata dalla Corte d’appello – cui è giunto il secondo consulente tecnico d’ufficio, consulente d’ufficio che – come precisa la Corte d’appello – è stato nominato a seguito del decesso del primo consulente, che non ha potuto terminare il proprio lavoro, rendendo così necessaria la nomina di un secondo consulente, l’ing. D..

c) Il terzo motivo riprende le doglianze del secondo ed è anch’esso inammissibile: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 872 c.c., art. 116 c.p.c., in quanto la Corte d’appello avrebbe “illogicamente” aderito alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.

d) Con il quarto motivo si contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 145 c.p.c., L. n. 2248 del 1865, art. 51:la Corte d’appello, nel ritenere che “le considerazioni contenute nella comparsa conclusionale (comunque non dedotte con l’appello) relative a una eventuale disapplicazione del provvedimento amministrativo di concessione edilizia per violazione di norme legislative e regolamentari sono inammissibili in quanto nuove” avrebbe violato l’art. 345 c.p.c., non trattandosi di domande nuove, e la L. n. 2248 del 1865, art. 51, che prevede la possibilità di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo.

Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello non parla di domanda nuova, ma di questione che è stata prospettata per la prima volta con la comparsa conclusionale ed afferma poi – con ratio autonoma non attaccata dal ricorrente – che si tratta di considerazioni “genericamente formulate” (p. 9 della sentenza impugnata).

e) Il quinto motivo contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 2236 c.c.: censurabile “perchè priva di ogni valido supporto” sarebbe, per il ricorrente, l’affermazione della Corte d’appello che declassa i lamentati errori progettuali in scelte progettuali condivise dal committente.

Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello da un lato si è limitata ad affermare (p. 8 della sentenza impugnata) che non si può trattare di scelte “non condivisibili dal momento che (il progetto) fu sottoscritto dallo stesso committente” e che, in ogni caso, i due consulenti tecnici d’ufficio hanno escluso la fondatezza dei rilievi del committente circa manchevolezze o aspetti irrealizzabili del progetto, profili che attengono alla ricostruzione in fatto e che sono insindacabili da questa Corte di legittimità.

f) Il sesto motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 2236 c.c., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29,L. n. 143 del 1949, art. 19,artt. 116 e 345 c.p.c.: anche ove si ritenesse che il ricorrente abbia posto in essere le demolizioni senza essere autorizzato da G., questi sarebbe venuto meno al suo dovere di vigilanza quale direttore dei lavori.

Il motivo non può essere accolto. A prescindere dal richiamo di disposizioni che non trovano poi riscontro alcuno nello sviluppo del motivo, non sussiste violazione o falsa applicazione dei citati articoli relativi agli obblighi del direttore dei lavori, in quanto la Corte d’appello ha dato atto, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, che dalle dichiarazioni dei testimoni risulta che il ricorrente non ottemperava alle decisioni del direttore dei lavori e che proprio il motivo fondamentale delle dimissioni di G. va identificato nel mancato rispetto degli elaborati tecnici progettuali (p. 11 della sentenza impugnata).

g) Il settimo motivo contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 345 e 116 c.p.c.: il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto inammissibile la consulenza tecnica di parte da egli depositata in appello e ne abbia ignorato le argomentazioni.

Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha considerato le argomentazioni difensive illustrate nell’atto di appello – basate su una consulenza tecnica di parte depositata in secondo grado valutandole “non adeguatamente motivate nè condivisibili in quanto prescindono da rilievi costruttivi e puntuali rispetto agli accertamenti peritali disposti dal giudice”.

h) L’ottavo motivo – che fa valere, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 2237 e 1223 c.c., nonchè artt. 116 e 257 c.p.c. – è inammissibile in quanto denuncia “errata valutazione delle risultanze istruttorie acquisite”, in particolare delle dichiarazioni dei testimoni Bo., Do., Bu. e F., valutazione che spetta al giudice di merito e che è insindacabile in questa sede (cfr. supra, sub a).

i) Il nono motiva lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1223 e 2727 c.c., nonchè art. 116 c.p.c.: la Corte d’appello avrebbe errato nell’affermare che “in ogni caso, nessun danno (il ricorrente) avrebbe potuto vantare in quanto non dimostrato”, così violando i principi in materia di risarcimento del danno.

Il motivo non può essere accolto: avendo la Corte d’appello escluso l’inadempimento di G., ogni considerazione da essa svolta in relazione alla prova dei danni subiti va considerata quale mero obiter dictum estraneo alle ragioni della decisione.

l) Il decimo motivo contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 2237 c.c., artt. 113 e 116 c.p.c.: la Corte d’appello avrebbe violato le menzionate disposizioni nel ritenere nuovo il profilo, fatto valere dal ricorrente, che si fonda sulla assenza di risultati utili da parte del cliente.

Il motivo non può essere accolto: esso non considera che la Corte d’appello, oltre alla novità del rilievo dell’assenza di risultati utili, ha affermato che “non sono emerse manchevolezze eventualmente rilevanti sotto tale aspetto in capo al geometra”.

m) L’ultimo motivo fa valere, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonchè del D.M. n. 127 del 2004, art. 6 e/o D.M. n. 140 del 2012, artt. 5 e 11”: la Corte d’appello avrebbe violato le disposizioni richiamate in quanto, nell’individuare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, ha tenuto conto dell’ammontare della domanda dell’attore, pur se respinta, e di quella in via riconvenzionale del convenuto, invece di considerare la somma attribuita al convenuto vittorioso.

Il motivo non può essere accolto. E’ vero che il D.M. n. 127 del 2004, art. 6 – applicabile ratione temporis alla fattispecie – dispone, come sottolinea il ricorrente, che “nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo (..) nei giudizi per il pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”. Il ricorrente però non considera che il processo è stato da lui instaurato e che tutte le domanda da egli proposte, tra cui quella di risarcimento del danno quantificato in Euro 158.547,13, sono state respinte, mentre ad essere accolta, parzialmente, è stata la domanda riconvenzionale di controparte.

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 4.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA