Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30697 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 25/11/2019), n.30697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

R.F., rappr. e dif. dall’avv. Pia Maria Berruti, elett.

dom. presso il suo studio, in Roma, via dei Condotti, n. 91, come da

procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) impresa consortile p.a., in persona dei curatori

fallim. p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Avellino 20.4.2017, n. 66/2017,

R.G. 5601/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 5 ottobre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo

Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. Fabrizio R. impugna il decreto Trib. Avellino 20.4.2017, n. 66/2017, R.G. 5601/2016, che, rigettando l’opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) impresa società consortile p.a., ha ritenuto infondata la richiesta di modificare il diniego di ammissione secondo l’invocata prededuzione, così come disposta ma solo al rango privilegiato ex art. 2751-bis c.c., n. 2 – dal giudice delegato L. Fall., ex art. 96 a fronte della insinuazione al passivo del professionista istante;

2. per il tribunale, la rilevata qualità di professionista incaricato dalla società debitrice di redigere il piano per la procedura concordataria, non bastava ad elevare la relativa prestazione a titolo per il credito come domandato, occorrendo – secondo la valutazione rimessa all’autorità giudiziaria – la prova di un collegamento con la sussistenza della procedura concorsuale; la citata circostanza, corrispondendo alla necessità di una effettiva apertura del concordato e di un beneficio alla massa dei creditori, appariva esclusa proprio dall’intervenuta revoca dell’ammissione, disposta dal medesimo tribunale per l’insussistenza del requisito della fallibilità;

3. con il ricorso, in unico motivo, si contesta la decisione denunciando violazione della L. Fall., art. 111, avendo errato il tribunale ove ha disconosciuto la regola della prededuzione per il credito sorto in funzione e in corso di procedura, stante la effettività – non contestata – della prestazione e la sua portata di attività professionale necessaria alla domanda svolta L. Fall., ex artt. 160-161.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è fondato, all’esito della trattazione unitaria del motivo; la fattispecie decisa dal tribunale concerne, per quanto pacificamente acquisito: a) la sorte del credito maturato dal professionista per prestazione consulenziale resa nei confronti di società per la proposizione della domanda di concordato preventivo ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6 (redazione del piano); b) il valore della revoca della disposta ammissione al concordato preventivo, ai fini del collegamento di funzionalità e utilità, ritenuto assente dal tribunale, nella prestazione rispetto sia alla procedura di concordato che alla soluzione della crisi d’impresa, quale oggetto di giudizio nel successivo fallimento;

2. premette il Collegio che la questione investe esclusivamente il trattamento concorsuale, se in prededuzione o in privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 2, di una porzione di credito, quale residualmente prospettata nell’impugnazione; è poi pacifico che il giudice di merito non ha affatto disconosciuto la sussistenza di “un collegamento” alla procedura concorsuale da parte della prestazione professionale per cui è causa, ma ha solo negato che vi fosse cura dell’interesse dei creditori ovvero un beneficio per la relativa massa, mancando “una procedura concorsuale corrispondente al tipo delineato dal legislatore”; si tratta di un nesso evidentemente interrotto dalla citata revoca, per infattibilità del piano;

3. quanto riassunto permette di cogliere l’erroneità della regola applicata dal giudice di merito, nelle cui non coordinate enunciazioni argomentative è mancata ogni spiegazione delle ragioni intrinseche per cui una prestazione pacificamente eseguita “nella procedura concorsuale” e ad essa “tipica”, qual è la redazione del piano di concordato, non possa rientrare tra quelle eseguite “in funzione” o “in occasione” del concordato preventivo (L. Fall., art. 111, comma 2) ovvero rispetto a cui, mancata una qualsiasi contestazione di estraneità agli “atti legalmente compiuti” (L. Fall., art. 161, comma 7), si possa predicare la natura di atto di ordinaria amministrazione, dunque tali da farne conseguire la prededuzione; l’unitario e sbrigativo richiamo al giudizio di infattibilità del piano è infatti condizione irrilevante, quanto alle prestazioni eseguite prima del deposito della domanda di concordato e condizione non prevista per la legalità degli atti di ordinaria amministrazione poi e la loro sorte L. Fall., ex art. 161, comma 7, dunque circostanza non incidente ex tunc sull’instaurata concorsualità;

4. va invero richiamato il principio per cui “il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra “de plano” tra i crediti sorti “in funzione” di quest’ultima procedura e, come tale, a norma della L. Fall., art. 111, comma 2, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione “ex post”, che la prestazione resa sia stata, concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti ” (Cass. 22450/2015, 22467/2018, 18531/2019);

5. inoltre, la prestazione resa durante il concordato preventivo rispetta l’indice di collegamento cd. interno voluto dalla L. Fall., art. 111, comma 2, altrimenti denominato “criterio cronologico”, alternativo a quello “funzionale”; e per essa ogni disamina, per negare la prededuzione (o finanche il credito), non può che procedere da una contestazione di effettività (profilo nemmeno sfiorato nel decreto) ovvero, ed almeno, di inerenza o pertinenza in concreto e non in astratto (Cass. 24683/2017), fuoriuscendo dalla ricostruzione del diverso ambito della cd. funzionalità attinente agli aspetti di strumentalità ad una procedura concorsuale ancora di là da venire (Cass. 20113/2016), essendo le prestazioni-titolo del credito svolte durante la procedura concorsuale e non prima di essa; va solo precisato che se “in virtù del primo criterio, l’attività degli organi della procedura dà luogo a crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto della funzionalità rispetto alle esigenze della procedura, mentre, in virtù del secondo criterio, l’attività del debitore, ammesso alla procedura di concordato preventivo, dà luogo alla prededuzione quando sia funzionale alle predette esigenze” (Cass. 24683/2017), ciò non significa che le prestazioni “in occasione” diano luogo a prededucibilità solo se vi sia “riferibilità del credito all’attività degli organi della procedura”; la L. Fall., art. 111, comma 2, in questa accezione, appare compatibile altresì con l’assunzione volontaria di debiti avvenuta in modo regolare e, nel corso della procedura di concordato, ciò imponendo solo di verificare se il limitato spossessamento cui è soggetto il debitore abbia restituito ad opera di questi un apporto di impegni assunti secondo le corrispondenti regole (L. Fall., ex art. 167);

6. a ciò si aggiunga che la medesima sorte merita il credito se ritenuto in correlazione genetica con una prestazione che, per la tipizzazione dell’apporto tecnico-professionale al debitore che abbia già depositato la domanda e non ancora il piano, la proposta e la documentazione, rientri in una ordinarietà gestoria ancor più coesa alla struttura organizzativa della procedura, posto che proprio il professionista accompagna l’impresa al compimento della sequenza da esaurire nel termine concesso dal tribunale L. Fall., ex art. 161, comma 6; e la redazione del piano, per quanto non coincidente con la sua attestazione, è attività che ben il debitore può commettere ad un professionista, per la manifesta esigenza di raccolta ponderata di elementi informativi, coordinamento con la situazione economico-finanziaria e prospettazione del progetto ristrutturativo, come in apparenza avvenuto nella vicenda di causa;

7. occorre pertanto ricordare che già per Cass. 6031/2014, “non vale ad escludere la consecuzione la circostanza che (come nella specie) tra le due procedure sia intercorsa una soluzione di continuità, atteso che la continuità tra le procedure non si risolve in un mero dato temporale, configurandosi, per converso, come fattispecie di consecuzione (più che di successione) tra esse, il fallimento rappresentando lo sviluppo della condizione di dissesto che diede causa alla precedente procedura concorsuale” (conf. 15101/2019); e nella fattispecie, nessuna circostanza appare dubitata sul punto della identità della crisi concordatizia e fallimentare, così potendosene affermare la citata evoluzione organizzativa nell’unitario concorso;

8. convincentemente Cass. 6045/2016 ha precisato che “ove il dissesto sia accertato con la successiva dichiarazione di fallimento, resta intatta la logica unitaria, per quanto il procedimento resti articolato in diversi momenti; il che consente infine di rapportare quel medesimo dissesto alla data della prima procedura. In altre parole, codesta unitarietà non recede ove sussista uno iato temporale nella successione dei procedimenti, essendo infine manifestazione di un’unica crisi d’impresa. Se quindi è innegabile che il concordato preventivo possa (oggi) esser proposto anche dall’imprenditore in stato di crisi – nozione, come si è visto, comprensiva dello stato d’insolvenza – lo stesso dato normativo rende altresì (oggi) parimenti indiscutibile che, ove al concordato segua il fallimento, la sequenza dia luogo in ogni caso a una procedura unitaria che ha inizio con la prima” (rilevando anche per Cass. 7324/2016, 8439/2012, 18437/2010 il fatto oggettivo del precedente inizio secondo legge di una procedura concorsuale); va così ribadito che la procedura di concordato preventivo già sussiste, con penetranti effetti concorsuali ripresi anche in prosieguo, in conseguenza del deposito e della pubblicazione della domanda, come avvenuto nella specie; e parimenti “la consecuzione fra procedure trova… fondamento nella sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure consecutive – in una prospettiva non cronologica ma logica, a prescindere dalla presenza di una finale dichiarazione di insolvenza – e giustificazione nell’unica e comune finalità delle procedure coinvolte di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica; ed è proprio l’unicità del fenomeno sostanziale a cui ciascuna procedura ha cercato di porre rimedio a dare ragione di un regime consecutivo di procedure concorsuali, pur segnandone il limite” (Cass. 15724/2019):

9. quanto al credito, va data continuità al principio per cui “i

crediti di terzi, scaturenti da atti legalmente compiuti dall’imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, sono in astratto prededucibili nel successivo fallimento, per espressa disposizione di legge, anche quando vi sia stata rinuncia al concordato, poichè il requisito della consecuzione tra le procedure dipende soltanto dalla mancanza di discontinuità dell’insolvenza” (Cass. 14713/2019);

10. parimenti, la prestazione “in occasione” non esige sempre ovvero solo una assoluta coerenza con il meccanismo organizzativo allestito con il concordato, e dunque poggiante sull’attività dei suoi organi, ben potendosene predicare la pari qualità prededotta ove ricorra un indice di coerenza e proporzione con l’attività nascente dalle iniziative del debitore (ad esempio in punto di conservazione dell’azienda: Cass. 24683/2017), altrimenti divenendo prive di ogni sensatezza innanzitutto economica le regole che presidiano la disciplina delle sue operazioni di ordinaria amministrazione, da cui ben possono scaturire crediti prededucibili di terzi se sorti – come visto – da “atti legalmente compiuti”, tra i quali quelli che non abbisognano, come nella specie, di alcun intervento tutorio preventivo (e dunque valutativo) degli organi giudiziali;

11. nè, si osserva ancora, il tribunale ha introdotto il tema, ancora diverso, dell’eventuale abuso del regime dell’atto di ordinaria amministrazione (nella disponibilità del debitore senza necessità di intervento giudiziale) al fine di conseguire prestazioni che vi fossero estranee, per dimensioni o anche solo tipologia (circostanza del tutto smentita dalla natura delle attività acquisite ed inerenti all’attività di allestimento tecnico del progetto concordatario); nè ha trovato ingresso e trattazione il dubbio sulla partecipazione del professionista ad un qualche profilo in frode della proposta, ciò non permettendo nemmeno per questa via – di disattendere l’indirizzo sopra richiamato;

il ricorso è, pertanto, fondato, conseguendone la cassazione del decreto impugnato, con rinvio al medesimo tribunale, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 25 novembre 2019

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