Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30696 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. II, 27/11/2018, (ud. 19/12/2017, dep. 27/11/2018), n.30696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12020/2013 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO

PACELLI 14, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARIA FRATTINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO DI VITO;

– ricorrente –

contro

D.F.A., D.F.S., elettivamente domiciliati in

ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato COSTANTINO ANTONIO MONTESANTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il

15/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/12/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che conclude per

inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.F.A., proprietario di un appartamento sito in (OMISSIS), citava in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno D.M., proprietaria di un terraneo con due piani sovrastanti, lamentando l’esercizio illegittimo della servitù di passaggio dall’androne e dalla scala che utilizzava per accedere alla sua proprietà.

D.M. si costituiva e resisteva alla domanda; in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi l’usucapione della servitù di passaggio.

Il Tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava la riconvenzionale.

La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Salerno con sentenza del 15.10.2012.

Ricorre in Cassazione la D. con ricorso articolato in quattro motivi ed illustrato con memoria illustrativa depositata il 7.12.2017; resiste con controricorso la D.F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso perchè notificato su istanza dell’Avv. Malet, privo di potere di rappresentanza nel presente giudizio, in quanto la procura speciale per proporre ricorso per cassazione venne conferita unicamente all’Avv. De Vito, mentre l’Avv. Malet era difensore della D. nel giudizio d’appello.

L’eccezione va rigettata avendo il ricorso raggiunto lo scopo cui era destinato attraverso la costituzione della controricorrente.

Con il primo motivo di ricorso viene censurata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 113 e 132 c.p.c., perchè la corte territoriale non avrebbe posto a fondamento della decisione alcuna norma di diritto. Il motivo è infondato. Nella sentenza d’appello vengono esaminate le questioni giuridiche attinenti alla vicenda processuale, e, sia pur senza fare espresso riferimento alle norme di legge, il giudice di merito ha applicato gli istituti giuridici della comunione e della condizione risolutiva posta dal testatore. (Cass. Sez. Civ. 24 novembre 2008 n. 27890)

Con il secondo motivo di ricorso, la D. deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 62 c.p.c., per essere stata demandata al CTU la risoluzione di questioni giuridiche e non tecniche, recepite integralmente nella decisione.

Il motivo non è fondato, essendo evidente che la motivazione della sentenza si basa su una valutazione autonoma della CTU, che è stata utilizzata solo in relazione alle indagini tecniche e non alle valutazioni giuridiche.

Con il terzo motivo di ricorso viene censurata la violazione di legge in relazione all’art. 2909 c.c., poichè è stato riconosciuto valore di giudicato alla sentenza N. 2205/97, che, in un diverso giudizio svoltosi tra le parti, aveva escluso la comunione e riconosciuto la servitù di passaggio in favore del fondo della ricorrente attraverso il portone, l’androne ed il cortile per raggiungere il giardino e la cantinola mentre il giudicato non copriva le abitazioni in sopraelevazione e la scala esterna.

Il motivo è privo di fondamento.

Il giudice d’appello richiama il giudicato contenuto nella sentenza n. 2205/97 ai soli fini argomentativi e rafforzativi della propria decisione, consapevole che in essa non possa ravvisarsi “un completo giudicato”, perchè dalla decisione era esclusa la scala.

La Corte D’Appello, pertanto, non estende l’efficacia del giudicato oltre i limiti oggettivi ma valuta autonomamente gli elementi probatori su cui fonda la propria decisione.

Nell’ambito del terzo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all’art. 345 c.p.c., per avere la corte territoriale dichiarato l’inammissibilità dei nuovi documenti in appello volti alla prova dell’usucapione senza alcuna motivazione sulla loro indispensabilità e per aver rigettato le richieste istruttorie per tardività in quanto proposte con citazione e non riproposte all’udienza di cui all’art. 183 c.p.c..

Attraverso l’eccezione riconvenzionale di usucapione, così riqualificata dalla corte territoriale la domanda riconvenzionale di usucapione, la ricorrente chiedeva accertarsi l’usucapione della servitù di passaggio attraverso la scala. All’uopo produceva nuovi documenti e chiedeva ammettersi le prove testimoniali, articolate nell’atto di citazione e rigettate dal primo giudice perchè non richiamate nelle memorie di cui all’art. 183 c.p.c..

La corte territoriale ha rigettato la richiesta di produzione documentale volta a provare l’uso della scala nel tempo utile per l’usucapione senza alcuna motivazione sulla sua indispensabilità, mentre l’orientamento, inaugurato da Cassazione civile, sez. un., 04/05/2017, n. 10790, ha stabilito che nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

Quanto alla prova testimoniale, la decisione del giudice d’appello non è corretta poichè la ricorrente aveva articolato la prova per testi nell’atto introduttivo e non era tenuta a reiterare la richiesta con le memorie istruttorie.

L’art.167 prevede espressamente che il convenuto indichi nella comparsa di risposta i mezzi di prova di cui intende valersi mentre i “nuovi mezzi di prova” devono essere indicati nelle memorie ex art. 184 c.p.c., ratione tempordig applicabile. Ne deriva che non sussiste alcun obbligo per le parti di depositarie le memorie istruttorie laddove abbiano dedotto i mezzi di prova negli atti introduttivi.

Nel caso in esame la D. aveva fatto richiesta di prova testimoniale nella comparsa di costituzione ed, erroneamente, il giudice di primo grado non ha provveduto su tale richiesta ritenendo che dovesse essere reiterata nelle memorie istruttorie, nè lo ha fatto il giudice d’appello nonostante la richiesta di prove fosse stata riproposta in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni.

Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1363 c.c., in relazione all’interpretazione del testamento di D.F.R. ovvero della clausola in cui si prevede che la comunione di cortile, androne e portone sarebbe venuta meno in caso di vendita della quota relitta a terzi estranei ed obbligando i coeredi a creare un’autonoma scala per accedere al lastrico solare.

Il motivo, che attraverso la violazione di legge censura un vizio motivazionale, è infondato.

In disparte il profilo di autosufficienza del ricorso per omessa produzione del testamento, va osservato che, per consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo Cassazione civile, sez. 2, 06/10/2017, n. 23393) nell’interpretazione del testamento il giudice deve accertare, in conformità al principio enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico. Si tratta di apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato e censurabile nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c., e segg., o di motivazione inadeguata.

La corte territoriale ha esaminato il testamento di D.F.R., dante causa delle parti, che, nel dividere il complesso immobiliare, stabiliva la comunione di cortile, androne e portone, prevedendo che essa sarebbe venuta meno in caso di vendita della quota relitta a terzi estranei; in tale ipotesi il testatore obbligava i coeredi a creare un’autonoma scala per accedere al lastrico solare.

Nella fattispecie in esame, la corte di merito, con motivazione congrua, ha esaminato il dato letterale della clausola e la volontà del testatore, rilevando che non era sua intenzione mantenere la comunione su cortile, androne, portone e scala qualora uno degli appartamenti assegnati ai figli fosse stato alienato a terzi. Verificatasi la condizione, detti beni hanno cessato di appartenere alla comunione; quanto alla conoscibilità della condizione risolutiva, la corte territoriale ha verificato che essa risultava conoscibile alla ricorrente attraverso il richiamo del testamento (detto profilo, peraltro, non è stato correttamente censurato poichè la ricorrente si è limitata a censurare la sentenza per violazione di legge in relazione all’erronea interpretazione della norma testamentaria).

La sentenza va, pertanto cassata in relazione al terzo motivo e rinviata alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i restanti, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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