Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30696 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 25/11/2019), n.30696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

C.R., rappr. e dif. dall’avv. Pellegrino Cavuoto, elett.

dom. presso lo studio dell’avv. Simona Martinelli, in Roma, via

Andrea Bafile, n. 5, int.8, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore fallim. p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Benevento 8.3.2017, n. 1576/2017,

R.G. 1391/2016;

vista la memoria del ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 5 novembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. C.R. impugna il decreto Trib. Benevento 8.3.2017, n. 1576/2017, R.G. 1391/2016, che, rigettando l’opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., ha ritenuto infondata la richiesta di modificare l’ammissione solo in privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 2, anzichè nella invocata prededuzione, disposta sul (più ampio) credito del ricorrente dal giudice delegato L. Fall., ex art. 96;

2. per il tribunale, rilevata l’assenza di specifica impugnativa sulla “determinazione delle competenze professionali”, la controversia doveva intendersi ristretta alla qualificazione del credito del dottore commercialista istante: esso, imperniato su attività di assistenza alla società che aveva proposto domanda di concordato con riserva, poi non seguita da deposito del piano ed anzi sopravanzata da istanza di autofallimento della debitrice-cliente, non poteva assurgere alla qualità prededotta, per difetto di funzionalità ovvero occasionalità rispetto ad una procedura (il concordato) di fatto rinunciata;

3. secondo il decreto impugnato, ad una valutazione di adeguatezza funzionale del credito rispetto alla procedura (nella specie, il concordato preventivo richiesto L. Fall., ex art. 161, comma 6) non poteva non aggregarsi – ai fini del riconoscimento positivo della prededuzione in successiva procedura fallimentare – un secondo requisito, posto negativamente quale mancanza di “un’apprezzabile discontinuità”; e tuttavia, pur entrambi apprezzati,la prededuzione non poteva essere concessa per difetto di un’ulteriore qualità della prestazione svolta dal professionista, cioè la sua “strumentalità e il suo effettivo incentrarsi sulla cura degli interessi del ceto creditorio”; a tale giudizio, secondo il tribunale, non poteva giungere la disamina del credito perchè la prestazione non era collocabile “all’interno della procedura concorsuale, atteso il mancato deposito del piano redatto dall’istante”;

4. con il ricorso, in unico complesso motivo, si contesta la decisione denunciando violazione della L. Fall., art. 111 e, in via gradata, vizio di motivazione, avendo errato il tribunale ove ha disconosciuto la regola della stabilità della prededuzione per il credito sorto in funzione e in corso di procedura e la sussistenza della consecutio, negando che, nelle citate prestazioni, ricorressero atti legalmente compiuti dal debitore per gli effetti della L. Fall., art. 161, comma 7 e comunque utili anche per l’instaurazione del fallimento successivo;

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è fondato, all’esito della trattazione unitaria del motivo; la fattispecie decisa dal tribunale concerne, per quanto pacificamente acquisito: a) la sorte del credito maturato dal professionista per prestazione consulenziale resa nei confronti di società sia per la proposizione della domanda di concordato preventivo ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6 (bozza di piano), sia durante il periodo interinale concesso per lo scioglimento della riserva apposta alla domanda (relazioni sulla gestione, trasmesse ai commissari giudiziali) e culminato nell’alternativa scelta di autofallimento; b) il valore dell’evento “mancato deposito del piano”, ai fini del collegamento di funzionalità e utilità, ritenuto assente dal tribunale, nella prestazione rispetto sia alla procedura di concordato che alla soluzione della crisi d’impresa, quale oggetto di giudizio nel successivo fallimento;

2. premette il Collegio che la questione investe esclusivamente il trattamento concorsuale, se in prededuzione o in privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 2, di una porzione di credito, quale residualmente prospettata nell’impugnazione; è poi pacifico che il giudice di merito non ha affatto disconosciuto la sussistenza di “un vincolo genetico e funzionale tra la procedura (…) e l’attuale procedura fallimentare”, ma ha solo negato che vi fosse cura dell’interesse dei creditori, stante il riferito “mancato deposito del piano redatto dall’istante”;

3. quanto riassunto permette di cogliere l’erroneità della regola applicata dal giudice di merito, nelle cui plurime ma non coordinate enunciazioni argomentative è mancata ogni spiegazione delle ragioni intrinseche per cui una prestazione pacificamente eseguita in parte “in funzione” e in parte “in occasione” del concordato preventivo (L. Fall., art. 111, comma 2) ovvero rispetto alla quale era mancata una qualsiasi contestazione di estraneità agli “atti legalmente compiuti” (L. Fall., art. 161, comma 7) ovvero di non ordinaria amministrazione, non potesse conseguire la prededuzione; l’unitario e sbrigativo richiamo all’assenza di un piano è infatti condizione irrilevante, quanto alle prestazioni eseguite prima del deposito della domanda di concordato e condizione non prevista per la legalità degli atti di ordinaria amministrazione poi e la loro sorte L. Fall., ex art. 161, comma 7, dunque circostanza non incidente ex tunc sull’instaurata concorsualità;

4. quanto alla prima parte della prestazione (ante concordato), va richiamato il principio per cui “il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra “de plano” tra i crediti sorti “in funzione” di quest’ultima procedura e, come tale, a norma della L. Fall., art. 111, comma 2, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione “ex post”, che la prestazione resa sia stata, concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti ” (Cass. 22450/2015);

5. va invero in secondo luogo osservato che la domanda di concordato preventivo instaura il procedimento, anche se non accompagnata dal deposito del piano, della proposta e della integralità dei documenti, subito permettendo effetti di protezione del patrimonio non solo a beneficio del debitore (non vulnerabile da azioni esecutive) ma anche dei creditori (che non subiscono alterazioni della par condicio), fruendo a ritroso dello stesso regime di tutela, stante la contemporanea misura di neutralizzazione, tra gli altri effetti, anche delle ipoteche giudiziali costituite nei 90 giorni anteriori, ai sensi della L. Fall., art. 168, norma che si applica dalla mera pubblicazione del ricorso di concordato nel registro delle imprese;

6. inoltre, la prestazione resa durante il concordato preventivo rispetta l’indice di collegamento cd. interno voluto dalla L. Fall., art. 111, comma 2, altrimenti denominato “criterio cronologico”, alternativo a quello “funzionale”; e per essa ogni disamina, per negare la prededuzione (o finanche il credito), non può che procedere da una contestazione di effettività (profilo nemmeno sfiorato nel decreto) ovvero, ed almeno, di inerenza o pertinenza in concreto e non in astratto (Cass. 24683/2017), fuoriuscendo dalla ricostruzione del diverso ambito della cd. funzionalità attinente agli aspetti di strumentalità ad una procedura concorsuale ancora di là da venire (Cass. 20113/2016), essendo le prestazioni-titolo del credito svolte durante la procedura concorsuale e non prima di essa; va solo precisato che se “in virtù del primo criterio, l’attività degli organi della procedura dà luogo a crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto della funzionalità rispetto alle esigenze della procedura, mentre, in virtù del secondo criterio, l’attività del debitore, ammesso alla procedura di concordato preventivo, dà luogo alla prededuzione quando sia funzionale alle predette esigenze” (Cass. 24683/2017), ciò non significa che le prestazioni “in occasione” diano luogo a prededucibilità solo se vi sia “riferibilità del credito all’attività degli organi della procedura”; la L. Fall., art. 111, comma 2, in questa accezione, appare compatibile altresì con l’assunzione volontaria di debiti avvenuta in modo regolare e, nel corso della procedura di concordato, ciò imponendo solo di verificare se il limitato spossessamento cui è soggetto il debitore abbia restituito ad opera di questi un apporto di impegni assunti secondo le corrispondenti regole (L. Fall., ex art. 167);

7. a ciò si aggiunga che la medesima sorte merita il credito

se ritenuto in correlazione genetica con una prestazione che, per la tipizzazione dell’apporto tecnico-professionale al debitore che abbia già depositato la domanda e non ancora il piano, la proposta e la documentazione, rientri in una ordinarietà gestoria ancor più coesa alla struttura organizzativa della procedura, posto che proprio il professionista accompagna l’impresa al compimento della sequenza da esaurire nel termine concesso dal tribunale L. Fall., ex art. 161, comma 6; il che appare addirittura canonizzato negli obblighi informativi periodici e le relazioni ai commissari giudiziali di cui alla L. Fall., art. 161, comma 8, attività di rendicontazione per le quali ben il debitore può avvalersi dell’ausilio del professionista, come avvenuto nella vicenda di causa;

8. occorre pertanto sgombrare il campo dall’obiezione in realtà opposta dal tribunale, ricordando che – sul primo aspetto – per Cass. 6031/2014, “non vale ad escludere la consecuzione la circostanza che (come nella specie) tra le due procedure sia intercorsa una soluzione di continuità, atteso che la continuità tra le procedure non si risolve in un mero dato temporale, configurandosi, per converso, come fattispecie di consecuzione (più che di successione) tra esse, il fallimento rappresentando lo sviluppo della condizione di dissesto che diede causa alla precedente procedura concorsuale” (conf. 15101/2019);

9. la saldatura del complesso dei citati effetti, necessaria per comprendere la consecutività ed escluso che la rinuncia alla domanda la escluda di per sè (Cass. 6031/2014), è tema eluso nel decreto che contraddittoriamente non ha negato la consecutio tra concordato e fallimento ma la strumentalità della prestazione all’interesse dei creditori, programmaticamente non perseguibile per via del citato mancato deposito del piano; l’affermazione non è condivisibile poichè il fenomeno della continuità che permette, inscindibilmente, di saldare i menzionati dispositivi di tutela insorti con la prima procedura a vantaggio dei creditori concorsuali riaggregati nella seconda, muove dal diverso presupposto del collegamento logico-temporale fra le due procedure e dal riconoscimento che, per esso, il fondamento oggettivo del dissesto all’origine della seconda è il medesimo presupposto della prima; convincentemente Cass. 6045/2016 ha precisato che “ove il dissesto sia accertato con la successiva dichiarazione di fallimento, resta intatta la logica unitaria, per quanto il procedimento resti articolato in diversi momenti; il che consente infine di rapportare quel medesimo dissesto alla data della prima procedura. In altre parole, codesta unitarietà non recede ove sussista uno iato temporale nella successione dei procedimenti, essendo infine manifestazione di un’unica crisi d’impresa. Se quindi è innegabile che il concordato preventivo possa (oggi) esser proposto anche dall’imprenditore in stato di crisi – nozione, come si è visto, comprensiva dello stato d’insolvenza – lo stesso dato normativo rende altresì (oggi) parimenti indiscutibile che, ove al concordato segua il fallimento, la sequenza dia luogo in ogni caso a una procedura unitaria che ha inizio con la prima” (rilevando anche per Cass. 7324/2016, 8439/2012, 18437/2010 il fatto oggettivo del precedente inizio secondo legge di una procedura concorsuale); va così ribadito che la procedura di concordato preventivo già sussiste, con penetranti effetti concorsuali ripresi anche in prosieguo, in conseguenza del deposito e della pubblicazione della domanda, come avvenuto nella specie; e parimenti “la consecuzione fra procedure trova… fondamento nella sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure consecutive – in una prospettiva non cronologica ma logica, a prescindere dalla presenza di una finale dichiarazione di insolvenza – e giustificazione nell’unica e comune finalità delle procedure coinvolte di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica; ed è proprio l’unicità del fenomeno sostanziale a cui ciascuna procedura ha cercato di porre rimedio a dare ragione di un regime consecutivo di procedure concorsuali, pur segnandone il limite” (Cass. 15724/2019);

10. quanto al credito, va data continuità al principio per cui “i

crediti di terzi, scaturenti da atti legalmente compiuti dall’imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, sono in astratto prededucibili nel successivo fallimento, per espressa disposizione di legge, anche quando vi sia stata rinuncia al concordato, poichè il requisito della consecuzione tra le procedure dipende soltanto dalla mancanza di discontinuità dell’insolvenza” (Cass. 14713/2019);

11. come deciso da Cass. 15101/2019 con enunciazione del principio nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., comma 1 vanno dunque rispettati i seguenti criteri: nella fase di preconcordato, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 7, “è consentito al ricorrente di compiere atti di gestione dell’impresa, senza necessità di autorizzazione del tribunale, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio”; la nozione di atti legalmente compiuti, di cui alla L. Fall., art. 161, comma 7 è semmai “legata innanzitutto al significato della distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, la quale va intesa secondo la L. Fall., art. 167”, sicchè resta incentrata sul requisito della “idoneità dell’atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, perchè in grado di determinarne la riduzione ovvero di gravarlo di vincoli e di pesi cui non corrisponde l’acquisizione di utilità reali prevalenti”; ne consegue che “anche dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o di straordinaria amministrazione dell’atto deve essere compiuta con riferimento all’interesse della massa dei creditori, e non dell’imprenditore insolvente, essendo possibile che atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio dell’impresa possano, invece, assumere un diverso connotato se compiuti nel contesto procedimentale attivato dalla domanda suddetta, laddove gli stessi finiscano con l’investire gli interessi del ceto creditorio mediante l’assunzione di ulteriori debiti o la sottrazione di beni alla disponibilità della massa”, mentre tale profilo è stato del tutto pretermesso dal tribunale che non ha anzi contestato l’effettività della prestazione, riconoscendone la storicità e la qualità già concorsuale del rispettivo credito, senza altri limiti;

12. parimenti, la prestazione “in occasione” non esige sempre ovvero solo una assoluta coerenza con il meccanismo organizzativo allestito con il concordato, e dunque poggiante sull’attività dei suoi organi, ben potendosene predicare la pari qualità prededotta ove ricorra un indice di coerenza e proporzione con l’attività nascente dalle iniziative del debitore (ad esempio in punto di conservazione dell’azienda: Cass. 24683/2017), altrimenti divenendo prive di ogni sensatezza innanzitutto economica le regole che presidiano la disciplina delle sue operazioni di ordinaria amministrazione, da cui ben possono scaturire crediti prededucibili di terzi se sorti – come visto – da “atti legalmente compiuti”, tra i quali quelli che non abbisognano, come nella specie, di alcun intervento tutorio preventivo (e dunque valutativo) degli organi giudiziali;

13. nè, si osserva ancora, il tribunale ha introdotto il tema, ancora diverso, dell’eventuale abuso del regime dell’atto di ordinaria amministrazione (nella disponibilità del debitore senza necessità di intervento giudiziale) al fine di conseguire prestazioni che vi fossero estranee, per dimensioni o anche solo tipologia (circostanza del tutto smentita dalla natura delle attività acquisite, in apparente continuità con quelle erogate anche prima della domanda di concordato ed inerenti all’attività di allestimento tecnico del progetto concordatario);

il ricorso è, pertanto, fondato, conseguendone la cassazione del decreto impugnato, con rinvio al medesimo tribunale, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 25 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA