Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30695 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 25/11/2019), n.30695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

M.L., rappr. e dif. dall’avv. Pia Maria Berruti, elett. dom.

presso il suo studio, in Roma, via dei Condotti, n. 91, come da

procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) società impresa consortile p.a., in persona dei

curatori fallim. p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Avellino 31.3.2017, n. 51/2017,

R.G. 5454/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 5 novembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo

Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. M.L. impugna il decreto Trib. Avellino 31.3.2017, n. 51/2017, R.G. 5454/2016, che, rigettando l’opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) società impresa consortile p.a., ha ritenuto infondata la richiesta di modificare il diniego di ammissione secondo l’invocata prededuzione, così come disposta ma solo al rango privilegiato ex art. 2751-bis c.c., n. 2 – dal giudice delegato L. Fall., ex art. 96 a fronte della insinuazione al passivo del professionista istante;

2. per il tribunale, la rilevata qualità formale di attestatore della procedura concordataria, non bastava ad elevare la relativa prestazione a titolo per il credito come domandato, occorrendo secondo la valutazione rimessa all’autorità giudiziaria – la prova di un collegamento con la sussistenza della procedura concorsuale; la citata circostanza, corrispondendo alla necessità di una effettiva apertura del concordato e di un beneficio alla massa dei creditori, appariva esclusa proprio dall’intervenuta revoca dell’ammissione, disposta dal medesimo tribunale per l’insussistenza del requisito della fallibilità;

3. con il ricorso, in unico motivo, si contesta la decisione denunciando violazione della L. Fall., art. 111, avendo errato il tribunale ove ha disconosciuto la regola della prededuzione per il credito sorto in funzione e in corso di procedura, stante la effettività – non contestata – della prestazione e la sua portata di corredo necessario alla domanda svolta L. Fall., ex artt. 160-161.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è fondato, all’esito della trattazione unitaria del motivo; la fattispecie decisa dal tribunale concerne, per quanto pacificamente acquisito: a) la sorte del credito maturato dal professionista per l’attestazione di veridicità della documentazione e fattibilità del piano relativi al concordato proposto dalla società, poi ammesso e revocato, con successivo fallimento; b) la portata della pronuncia di revoca del concordato, a causa di sopraggiunta prognosi di infattibilità dello stesso;

2. la questione investe esclusivamente il trattamento concorsuale, in prededuzione, di una porzione di credito, quale residualmente prospettata nell’impugnazione; è poi pacifico che il giudice di merito non ha affatto disconosciuto la effettività della prestazione, nè vi ha opposto un giudizio di eccedenza operazionale o sproporzione remunerativa rispetto alla iniziativa concordataria, limitandosi a far assurgere la revoca L. Fall., ex art. 173 a fattore preclusivo della doverosa disamina del beneficio ai creditori;

3. quanto riassunto permette di cogliere l’erroneità della regola applicata dal giudice di merito, nelle cui stringate enunciazioni argomentative è mancata ogni considerazione del principio, che questo Collegio intende ribadire, per cui “in tema di concordato preventivo, il credito del professionista che abbia predisposto l’attestazione prevista dalla L. Fall., art. 161, comma 3, rientra tra quelli sorti “in funzione” della procedura e, come tale, ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2 – norma che, in relazione al previsto criterio della strumentalità o funzionalità delle attività professionali rispetto alle procedure concorsuali, introduce un’eccezione al principio della “par condicio creditorum” al fine di favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa -, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione “ex post”, se la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.” (Cass. 12017/2018);

4. nè, si aggiunge, la non contestazione storica della prestazione professionale appare essere stata meglio illustrata, sotto il diverso profilo funzionale, e cioè in collegamento tipologico rispetto al sopravvenuto giudizio di infattibilità del concordato; il giudice di merito non ha cioè eccepito all’opponente alcuna cattiva qualità dell’attestazione (secondo il principio fatto proprio da Cass. 22785/2018) ponendo a raffronto le determinazioni positive del professionista (evidentemente alla base del giudizio di ammissione ex L. Fall., art. 163) e quelle infauste del decreto di revoca, assunto L. Fall., ex art. 173 (ma solo genericamente richiamato); tale lacuna si sostanzia in una violazione del corretto iter procedimentale che potrebbe condurre a disattendere la qualità prededotta del credito (per prestazione peraltro non contestata nei suoi presupposti materiali) solo in ipotesi di eccedenza materiale delle operazioni rispetto allo standard accettabile e necessario in relazione all’iniziativa concordatizia, così contemperando – stante l’ammissione del credito in privilegio – il difetto di una contestazione di abusività della attestazione stessa, che il tribunale non ha messo in relazione alla successiva pronuncia di revoca;

5. il ricorso è, pertanto, fondato, conseguendone la cassazione del decreto impugnato, con rinvio al medesimo tribunale, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 25 novembre 2019

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