Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30695 del 21/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 30695 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

ORDINANZA

sul ricorso 1793-2012 proposto da:
DAVIDE PASQUALE C.F. DVDPQL56H06F839K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO 4,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE GREGORIO, che
lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DELLA
2017
2420

LOMBARDIA C.F. 11210661002, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex
lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso
cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI
N. 12;

Data pubblicazione: 21/12/2017

- controricorrente

avverso la sentenza n. 774/2011 della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 08/07/2011 R.G.N. 764/2009.

N. R. G. 1793 2012

RILEVATO

1.

che il Tribunale dì Milano, dichiarata la illegittimità del provvedimento di sospensione

facoltativa dal servizio disposta in data 30.5.2007 dall’Agenzia delle Entrate – Direzione
Generale di Milano nei confronti di Pasquale Davide, aveva condannato l’Agenzia a pagare a
quest’ultimo le differenze retributive maturate dalla data di revoca dell’incarico dirigenziale
provvisoriamente attribuito (8.5.2006) e aveva dichiarato la illegittimità della trattenuta

2.

che la Corte di Appello di Milano, adita in via principale dalla Agenzia delle Entrate –

Direzione Regionale Lombardia, e in via incidentale da Pasquale Davide, in parziale riforma
della sentenza di primo grado, ha condannato l’Agenzia a pagare al lavoratore le differenze
retributive non erogate a far tempo dall’8.5.2006 nel minore importo correlato alla retribuzione
propria della qualifica di Funzionario III Area F4 ed ha rigettato tutte le ulteriori domande
proposte dal Davide con il ricorso di primo grado;
3.

che la Corte territoriale, per quanto oggi rileva, ha ritenuto legittimo il provvedimento

di revoca dell’incarico dirigenziale attribuito al Davide perchè esso, attribuito a termine ed in
via provvisoria, non era stato revocato ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs . n. 165 del 2001 per
responsabilità dirigenziale, ma per il verificarsi dell’evento cui era stata subordinata
l’attribuzione dell’incarico stesso, essendo stato nominato il responsabile della Direzione
dell’Area cui era stato preposto il Davide;
4.

che avverso detta sentenza Pasquale Davide ha proposto ricorso per cassazione affidato

a tre motivi illustrati da successiva memoria al quale ha resistito con controricorso l’Agenzia
delle Entrate;

CONSIDERATO

5.

che con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa ovvero insufficiente motivazione

su un punto decisivo della controversia, per non avere la Corte territoriale considerato la
circostanza che il dipendente nominato in sostituzione di esso ricorrente non era idoneo a
ricoprire il posto dirigenziale vacante perché non in possesso del titolo di studio della laurea;
6.

che con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli

artt. 1175 e 1375 c.c. e/o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia per
avere la Corte territoriale escluso la violazione dei principi di correttezza e buona fede a fronte
dell’assenza di motivazione del provvedimento di revoca dell’incarico e dei criteri e dei principi
contenuti nella Circolare dell’Agenzia n. 2006/39504, che impone adeguata motivazione delle
proposte di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia a funzionari non laureati;
7.

che con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 21

del D. Lgs. n. 165 del 2001, per avere la Corte territoriale affermato, seppur non
1

mensile effettuata dall’Agenzia per l’importo complessivo di C 21.195,55;

N. R. G. 1793 2012

esplicitamente, che il provvedimento di revoca dell’incarico dirigenziale trovasse fondamento in
ragioni di carattere disciplinare ovvero di responsabilità ex art. 21 del citato decreto legislativo,
nonostante siffatte responsabilità non fossero state esplicitate nel provvedimento di revoca
dell’incarico dirigenziale e nemmeno mai contestate ad esso ricorrente;
8.

che il primo motivo è inammissibile perchè il ricorrente non specifica se ed in quale

atto processuale abbia sottoposto alla Corte territoriale la questione, non trattata nella
sentenza impugnata, relativa alla idoneità o meno del soggetto chiamato a ricoprire l’incarico

9.

che va al riguardo richiamato il principio ripetutamente affermato da questa Corte ,

secondo cui il ricorrente al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della
censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice
di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in
quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex
actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa ( Cass.
206782016, 8266/2016, 7048/2016, 5070/2009).
10.

che il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui il ricorrente deduce, ad un

tempo in via concorrente ed alternativa, la violazione delle disposizioni contenute negli artt.
1175 e 1375 c.c. che assume anche male applicate, nonché di vizi di motivazione, secondo uno
schema redazionale che non consente l’adeguata identificazione del “devolutum” perchè non vi
è specifica indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile al n. 3 ovvero al n. 5 del
comma 1 dell’art. 360 c.p.c., se l’errore sia consistito nella violazione delle norme ovvero nel
giudizio di sussunzione di fatti a norme, e tanto senza alcun confronto con la ontologica
diversità dei vizi (ex plurimis Cass. 7568/2016); il ricorrente non precisa perchè i principi di
diritto richiamati nella rubrica siano stati trasgrediti;
11.

che deve essere al riguardo ribadito il principio ripetutamente affermato da questa

Corte secondo cui è inammissibile il motivo che non consente di individuare in che modo e
come le norme richiamate nella rubrica sono state violate nella sentenza impugnata, e quali
sono i principi di diritto asserítamente trasgrediti viziati (ex multis Cass. n. 17178/2014 e
giurisprudenza ivi richiamata);
12.

che

il motivo è anche infondato nella parte in cui addebita alla sentenza vizi

motivazionali perchè la Corte territoriale ha spiegato, in maniera chiara ed esaustiva, che dalla
motivazione del provvedimento di revoca dell’incarico dirigenziale emergeva la ragione sottesa
alla adozione del provvedimento essendo stato fatto riferimento alla nomina del responsabile
della direzione della Area e che esso risultava legittimamente finalizzato alla necessità di
evitare il consolidamento di incarichi dirigenziali attribuiti in via temporanea;
13.

che, a fronte delle richiamate argomentazioni motivazionali, il ricorrente aveva l’onere

di riprodurre nel ricorso, nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, e
art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, almeno nei passi salienti e rilevanti, il provvedimento di revoca

2

già provvisoriamente attribuito al Davide e poi revocato;

N. R. G. 1793 2012

dell’incarico dirigenziale ( Cass.SSUU 22726/2011;Cass.5543/2017,5314/2017,19157/2012,
6937/2010, 15808/2008, 12239/2007) e di specificare se ed in quale atto processuale aveva
sottoposto all’esame della Corte territoriale il contenuto della circolare n. 2006/39504, di cui
oggi lamenta la mancata considerazione, circolare che dovendo qualificarsi come atto negoziale
o amministrativo (Cass. 19206/2013, 12447/2006, 4942/2004) doveva, a norma
dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, essere allegata al ricorso;
14.

che il terzo motivo è infondato perchè la rilevata criticità di gestione dell’incarico

delle argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha, come evidenziato nel punto 12 di
questa sentenza, rilevato che il provvedimento di revoca dell’incarico dirigenziale trovava
ragione nella nomina di altro dipendente, nomina volta a evitare il consolidamento di incarichi
dirigenziali attribuiti in via temporanea;
15.

che il ricorso, sulla scorta delle considerazioni svolte, va rigettato;

16.

che le spese del presente giudizio vanno poste a carico al ricorrente soccombente

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della
controricorrente, spese liquidate in complessivi € 3.500 oltre spese prenotate a debito
Così deciso nella Adunanza Camerale del 24.5.2017
Il Presidente
dott. G. Napoleta

/

n

v

t

1

G -,(.1z-‘o
01y
v i-.!

4″

-i-o

‘„

A-(4.

CORTE SUPREMA DI CASSAZ4
,914ro
Iv Scotionealill”;

costituisce un mero passaggio argomentativo della sentenza che non inficia la correttezza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA