Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30694 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 27/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 27/11/2018), n.30694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18331-2014 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

45, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PELLETTIERI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSA TRONCELLITI;

– ricorrente –

contro

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI, 54, presso lo studio dell’avvocato MARINA ZELA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANILO VITALI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1786/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/03/2014 r.g.n. 3681/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1.1. con ricorso al Tribunale di Roma P.F., assunto dalla Rotoclass s.r.l., azienda esercente attività di costruzione di strutture finalizzate all’archiviazione delle pratiche d’ufficio, con un primo contratto a tempo determinato dal 17/7/2000 al 23/10/2001 e quindi con un secondo contratto a tempo determinato, prorogato più volte, dal 7/2/2005 al 31/12/2007, assegnato lo stesso giorno 7/2/2005 presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in riferimento ad un contratto di appalto con la Rotoclass s.r.l., conveniva in giudizio la committente Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. assumendo la violazione della L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 2 oltre che la violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20,29 e 30 e chiedendo il riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei confronti della Cassa a far data dal 7/2/2005 con inquadramento nella 3^ Area Professionale, livello retributivo C del c.c.n.l. del personale non dirigente della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o, in via gradata, nella 2^ Area professionale, livello retributivo A, con condanna della stessa Cassa al pagamento delle differenze retributive anche a titolo di risarcimento;

1.2. il Tribunale respingeva la domanda;

1.3. la decisione era confermata dalla Corte d’appello di Roma; riteneva la Corte territoriale che il Tribunale avesse fatto corretto riferimento solo al D.Lgs. n. 276 del 2003 (e non anche alla L. n. 1369 del 1960) atteso che la stessa prospettazione del ricorrente era stata nel senso che il preteso rapporto svolto direttamente con la Cassa avrebbe avuto inizio in data 7/2/2005;

in ogni caso evidenziava che il Tribunale, pur richiamando il solo D.Lgs. n. 276 del 2003, aveva fatto applicazione di principi comuni alle due normative;

riteneva, poi, che la predeterminazione di un corrispettivo non valesse ad escludere il rischio di impresa dell’appaltatrice e, quanto alle modalità di svolgimento della prestazione, evidenziava che dall’istruttoria svolta era emerso che era la Rotoclass a decidere quanto personale utilizzare nell’appalto, l’orario di lavoro per ciascun dipendente, l’eventuale utilizzo dello strumento dello straordinario e che il contratto prevedeva una polizza fideiussoria e sanzioni per ritardi che potevano ricadere sui costi d’impresa sulla base della migliore o peggiore capacità organizzativa e di distribuzione e gestione del personale;

riteneva che lo svolgimento di mansioni diverse e variabili a seconda delle esigenze della Cassa (archivista, addetto all’ufficio passi, addetto al cali center) non avesse formato oggetto di deduzione nel ricorso introduttivo e comunque evidenziava che l’istruttoria svolta aveva consentito di ritenere dimostrato che erano i referenti della Rotoclass a decidere l’allocazione delle risorse nei diversi compiti;

riteneva che dall’istruttoria svolta non era emerso affatto che il P. ricevesse ordini e direttive dal personale della Cassa, essendo sempre presente un referente della Rotoclass che gestiva e distribuiva i compiti e controllava il lavoro svolto ed essendo i permessi e le ferie concordati e autorizzati dal coordinatore della Rotoclass, limitandosi la Cassa ad indicare (ad esempio nel periodo estivo) il numero di addetti occorrenti, individuati poi dalla ditta appaltatrice;

escludeva, infine, che potesse avere una qualche rilevanza nei confronti della Cassa l’eventuale nullità del contratto a tempo determinato per mancata specificazione delle mansioni;

2. avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale Fabio P. propone ricorso per cassazione fondato su tredici motivi;

3. la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. resiste con controricorso;

4. entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’omesso esame di fatti costitutivi della domanda, discussi tra le parti e decisivi ai fini del giudizio;

lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non proposta la domanda relativa all’applicazione della L. n. 1360 del 1960 laddove il P. aveva chiesto che fosse accertata e dichiarata la violazione del divieto imposto dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1 con riferimento al rapporto sorto il 17/7/2000;

1.2. il motivo è inammissibile;

non vi è stato alcun omesso esame avendo la Corte interpretato la domanda giudiziale come limitata al solo periodo dal 7/2/2005 in poi;

2.1. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e dell’art. 112 c.p.c.;

lamenta che la Corte territoriale avrebbe pronunciato solo su una parte della domanda laddove nelle conclusioni e nelle deduzioni in fatto ed in diritto di cui al ricorso di primo grado il P. aveva fatto riferimento anche al rapporto instaurato a partire dal 2000;

2.2. il motivo, correttamente posto come error in procedendo (v. Cass. 25 ottobre 2017, n. 25259: “Il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell’ambito dell’error in procedendo; in tale ipotesi, ove si assuma che l’interpretazione degli atti processuali di secondo grado abbia determinato l’omessa pronuncia su una domanda che si sostiene regolarmente proposta e non venuta meno in forza del successivo atto di costituzione

avverso l’appello della controparte, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti”), non è fondato;

pur ricostruita in punto di fatto la complessiva vicenda lavorativa anche con riferimento al primo periodo di lavoro, non vi è dubbio che nelle conclusioni il P. abbia chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 7/2/2005; nè si evince che la domanda fosse stata estesa anche al periodo di cui al primo contratto a termine;

è indiscutibile che i limiti della controversia, entro cui il giudice deve contenere la propria statuizione, siano quelli segnati dalle domande risultanti dalle conclusioni delle parti (v. Cass. 14 maggio 2018, n. 11631; Cass. 10 settembre 2013, n. 20727);

è stato, altresì, precisato che, nel rito del lavoro, l’esame del ricorso deve riguardare, ai fini dell’interpretazione della domanda, la valutazione complessiva dell’atto; ove, tuttavia, difetti una chiara omogeneità delle allegazioni esposte nel contenuto complessivo del ricorso stesso rispetto alla domanda formulata nelle conclusioni, espressamente e senza condizioni circoscritte, il giudice non può d’ufficio, in contrasto con l’art. 112 c.p.c., pronunciarsi in difformità (v. Cass. n. 11631/2018 cit.; Cass. n. 20727/2013 cit.);

3.1. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c.;

lamenta che la Corte territoriale, evidenziando che il Tribunale, pur richiamando solo il decreto legislativo, avesse applicato principi comuni alle due normative, abbia espresso una motivazione apparente circa l’applicazione dei principi di cui alla L. n. 1369 del 1960 e al D.Lgs. n. 276 del 2003;

3.2. il motivo è assorbito nella decisione di cui ai motivi sub 1. e sub 2. che precedono;

4.1. con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, delle disposizioni preliminari al codice civile in relazione all’art. 342 c.p.c. come modificato dalla L. n. 133 del 2012 nonchè degli artt. 115, 116 e 346 c.p.c.e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c.;

censura i passaggi della sentenza impugnata in cui è stato ritenuto generico il rilievo dell’appellante relativo al mancato esame da parte del Tribunale del contenuto dei contratti di appalto ed è stato ritenuto che il P. non avesse mai dedotto l’estraneità all’appalto delle mansioni dal medesimo in concreto svolte;

lamenta, altresì, che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare le prove, anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.e che avrebbe espresso erroneamente un giudizio di tardività sulle censure tempestivamente proposte dall’appellante;

rileva che il raffronto tra le prestazioni offerte dal ricorrente che non era a conoscenza del contenuto dei contratti di appalto – e gli scritti depositati era sorto nella prima difesa successiva alla costituzione della società, per come l’oggetto del giudizio ne risultava modificato e che il ricorrente aveva eccepito l’estraneità delle mansioni nelle note illustrative di primo grado;

4.2. il motivo non è fondato;

innanzitutto non risulta che le richiamate note illustrative di primo grado fossero state la prima difesa utile per il P. dopo la produzione da parte della società dei contratti di appalto (deponendo, in senso contrario, quanto affermato in sentenza circa la mancanza di contestazioni alla prima udienza successiva alla costituzione dell’appellata);

in ogni caso la Corte territoriale ha escluso, nel merito, l’estraneità delle mansioni, il che, a monte, supera e assorbe ogni questione relativa alla tardività delle relative deduzioni;

5.1. con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare la decisività dei motivi dedotti dal ricorrente in relazione alla richiesta di valutazione dei contratti di appalto con riferimento, in particolare alla qualità dei soggetti sottoscrittori, all’oggetto e alle condizioni concordate, oltre che alla decisiva assenza dei requisiti di legittimità degli stessi;

5.2. il motivo è infondato per le stesse ragioni espresse con riguardo al motivo sub 4. che precede;

6.1. con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare la presenza nelle difese del ricorrente delle richieste di accertamento dell’estraneità delle mansioni svolte ai contratti di appalto;

6.2. anche questo motivo è infondato per le stesse ragioni espresse con riguardo al motivo sub 4. che precede;

7.1. con il settimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare la presenza nelle difese del ricorrente della contestazione relativa all’oggetto sociale della Rotoclass, riguardo alle prestazioni rese di fatto, nonchè di interpretare correttamente la domanda relativa;

7.2. il motivo è infondato;

una contestazione nei termini prospettati (e dunque un’estraneità delle mansioni svolte rispetto all’oggetto sociale della Rotoclass) non si evince dal ricorso introduttivo di primo grado;

nè in questo caso può sostenersi che una tale deduzione dipendesse dall’atteggiamento difensivo della controparte, essendo l’oggetto sociale della società conoscibile;

in ogni caso la Corte territoriale ha ritenuto che l’attività posta in essere rientrasse tra quelle normalmente fornite dall’appaltatore in quanto riconducibile al suo oggetto sociale, comprendente anche la movimentazione di documenti cartacei e archiviazione;

peraltro l’estraneità del contratto rispetto all’oggetto sociale non comporta un vizio del contratto, ma soltanto una inefficacia dello stesso in quanto concluso dall’amministratore violando i limiti dei propri poteri, con la conseguenza che la regolare esecuzione del contratto e la mancata eccezione sollevata dalla stessa società comporta la piena validità del negozio, dovendosi ritenere l’atto dell’amministratore implicitamente ratificato (cfr. Cass. 2 settembre 2004, n. 17678; Cass. 15 aprile 2008, n. 9905);

8.1. con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla falsa applicazione dell’art. 1655 c.c. nonchè del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 nonchè dell’art. 132 c.p.c. anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. ed all’art. 2697 c.c.;

censura la sentenza impugnata per aver individuato il rischio d’impresa nella mera alea economica e per non aver motivato sulle risultanze della prova testimoniale;

8.2. il motivo è infondato;

il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro “(…) per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, ultimo periodo;

tale disposizione si discosta dalla corrispondente normativa contenuta nella disciplina codicistica in ragione del fatto che nel testo del D.Lgs. n. 276 del 2003 si presuppone la qualifica di imprenditore per il soggetto appaltatore, diversamente da quanto previsto dall’art. 1655 c.c.;

il rischio d’impresa quale elemento costituivo del contratto di appalto, assorbito nella causa del medesimo, si identifica concretamente nella possibilità di non riuscire a coprire tutti i costi (macchinari, materiali, manodopera impiegata) nell’esecuzione del contratto in relazione al corrispettivo pattuito, in considerazione del sopraggiungere di eventi in grado di far aumentare le spese da sostenere;

come da questa Corte già da tempo affermato (v. Cass. 3 luglio 1979, n. 3754), il rischio o pericolo che l’appaltatore assume nel compimento dell’opera o del servizio non è quello inteso in senso tecnico-giuridico, relativo, cioè, ai casi fortuiti, ma quello cosiddetto economico, che deriva dall’impossibilità di stabilire previamente ed esattamente i costi relativi, per cui l’appaltatore, che non ha il potere di interrompere i lavori per l’aumentata onerosità degli stessi, potrà anche perdere nell’affare se i costi si riveleranno superiori al corrispettivo pattuito, salve le modificazioni consentite in presenza di determinate circostanze e realizzabili col rimedio della revisione dei prezzi;

nella specie la Corte territoriale ha correttamente esaminato il rilievo dell’appellante relativo alla predeterminazione del corrispettivo che, a dire dell’impugnante, denotava l’assenza del rischio d’impresa;

al riguardo ha ritenuto infondato il rilievo, atteso che i costi del servizio dipendevano dalle modalità di utilizzazione delle risorse (con ciò significando una variabilità dei costi medesimi in sè indicativa di un rischio di impresa);

ha, inoltre, evidenziato che il contratto prevedeva una polizza fideiussoria e sanzioni per ritardi che potevano ricadere sui costi d’impresa sulla base della maggiore o peggiore capacità organizzativa e di distribuzione e gestione del personale;

la motivazione, ancorchè sintetica, supera certamente la soglia del minimo costituzionale di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nella rigorosa interpretazione datane da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053;

9.1. con il nono motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla falsa applicazione dell’art. 1655 c.c. nonchè del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29;

lamenta che la Corte territoriale abbia individuato la gestione dei mezzi di cui parla la norma nella mera gestione amministrativa del personale;

9.2. in motivo è infondato;

il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1 pone l’accento su una specificazione del requisito dell’organizzazione dei mezzi necessari la quale, in presenza di particolari “esigenze dell’opera o del servizio”, può essere individuata anche nell’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto di appalto;

nella specie la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che in una ipotesi come quella in esame (ove l’appalto, come si evince dalla sentenza impugnata, aveva ad oggetto la gestione e l’assistenza tecnica dei complessi archivi informatici) e, dunque, a bassa intensità organizzativa o anche dematerializzata, gli strumenti e le macchine forniti dall’appaltante non costituiscono i mezzi attraverso i quali il servizio appaltato viene reso, ma piuttosto l’oggetto sul quale l’attività oggetto di appalto si esercita, così che è predominante la mera organizzazione dei propri dipendenti e non risulta invertito il rischio di impresa, che rimane sull’appaltatore ed è ricollegato appunto all’organizzazione, dipendendo la rimuneratività del servizio anche dalla razionalità ed efficienza dell’organizzazione delle prestazioni di lavoro altrui;

la Corte territoriale ha poi specificamente evidenziato che erano i referenti della Rotoclass a decidere l’allocazione delle risorse, il che dimostrava che non si trattava di una mera gestione amministrativa, ma di una effettiva organizzazione e gestione del personale addetto all’appalto;

10.1. con il decimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per falsa applicazione dell’art. 1655 c.c. anche in relazione al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29;

rileva che la Corte territoriale avrebbe ritenuto genuino l’appalto in questione pur se questo aveva ad oggetto la mera fornitura di lavoro, sia esso pure organizzato e gestito – e non sarebbe stato questo il caso – dall’appaltatore;

10.2. il motivo è infondato per le stesse ragioni di cui al nono motivo;

11.1. con l’undicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 132 c.p.c.nonchè agli artt. 24 e 111 Cost.;

lamenta che la Corte territoriale avrebbe attribuito valenza univoca alle deposizioni testimoniali laddove vi erano state dichiarazioni discordanti del tutto pretermesse;

11.2. il motivo è inammissibile;

la censura è diretta piuttosto che a stigmatizzare l’assenza della motivazione, a prospettare una ricostruzione del fatto difforme da quella accolta in sentenza attraverso la valorizzazione di elementi di prova diversi e ulteriori rispetto a quelli posti dal giudice del merito a fondamento del suo convincimento;

in ogni caso il vizio di omessa motivazione non può consistere nella mancata valutazione in sentenza di tutti gli elementi di prova raccolti;

peraltro, la Corte territoriale, con motivazione che, anche in questo caso, certamente supera la soglia del minimo costituzionale di cui al nuovo testo art. 360 c.p.c., n. 5, nella rigorosa interpretazione della citata Cass., Sez. U., n. 8053/2014, ha evidenziato di aver tenuto conto delle risultanze della svolta prova testimoniale (ritenendo che i testi avessero smentito che l’appellante ricevesse ordini dalla Cassa, essendo sempre presente un referente Rotoclass che gestiva e distribuiva i compiti, controllava il lavoro svolto, rilevava le presenze, concordava e autorizzava i permessi e le ferie, escludendo che vi fosse una comunicazione quotidiana da parte della Rotoclass sul numero delle presenze ed aggiungendo che la Cassa indicava alla Rotoclass, ad esempio nel periodo estivo, il numero di addetti occorrenti e poi la ditta appaltatrice provvedeva ad individuare le persone);

12.1. con il dodicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 115, 116, 132 e 342 c.p.c. nonchè agli artt. 24 e 111 Cost.;

rileva che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di motivare circa l’utile scelta delle testimonianze ai fini della decisione, sostanzialmente e testualmente operando un mero rimando per relationem a quanto già operato dal Tribunale;

evidenzia che i testi escussi erano stati concordi nell’affermare che la gestione del servizio in appalto non era stata appannaggio esclusivo di Rotoclass e che, anzi, era stata dimostrata l’ingerenza della Cassa nell’utilizzo del personale;

11.2. la denuncia di nullità della sentenza è infondata alla stregua di Cass. 19 luglio 2016, n. 14786, secondo cui “La sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame”;

per il resto il rilievo è inammissibile per quanto evidenziato riguardo all’undicesimo motivo, dovendosi solo aggiungere che non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 115 c.p.c. nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v. ex aliis Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892) e che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo allorchè il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass., Sez. U., n. 11892/2016 cit.; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965), situazioni queste – non sussistenti nel caso in esame;

13.1. con il tredicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 85;

censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la domanda subordinata avanzata dal P. (e diretta ad ottenere la condanna della cassa al pagamento delle somme indicate anche a titolo di differenza di trattamento economico e normativo rispetto a quello riconosciuto ed applicato ai dipendenti della convenuta ovvero a titolo di risarcimento dei danni, oltre accessori, come per legge) fosse fondata su una norma (L. n. 1369 del 1960, art. 3, comma 1) già abrogata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 85 prima ancora del deposito del ricorso di primo grado e rileva che se la Corte avesse tenuto presenti le rivendicazioni con riferimento al periodo 2000/2001 avrebbe dovuto esaminare tale domanda subordinata ed accoglierla;

13.2. il motivo è infondato per le stesse ragioni di cui ai motivi sub 1 e sub 2 che precedono;

13.3. residua un’ultima considerazione: non ignora questa Corte che in altra analoga controversia è stato accolto uno dei motivi di ricorso della lavoratrice inquadrata alle dipendenze della Rotoclass (v. Cass. 12 ottobre 2018, n. 25542), ma ciò ha riguardato unicamente la censura di omessa valutazione della presunzione (prevista dalla L. n. 1369 del 1960) di interposizione illecita in caso di utilizzo esclusivo o comunque assolutamente preminente di mezzi di produzione di proprietà del committente, mentre il caso oggi in esame è limitato – come sopra s’è detto – a contratti non anteriori al 2005, vale a dire ad epoca successiva all’abrogazione della citata L. n. 1369 del 1960.

14. alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va respinto;

15. le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo;

16. va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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