Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30694 del 21/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 30694 Anno 2017
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 11895-2012 proposto da:
DUSSONI BARBARA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA SALARIA 332, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE DE MAJO, che la rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
2080

COBEC S.R.L.;
– intimata –

Nonché da:
COBEC S.R.L., in persona del legale rappresentante

Data pubblicazione: 21/12/2017

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato
MANLIO ABATI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato VITTORIO PERRIA, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

DUSSONI BARBARA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA SALARIA 332, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE DE MAJO, che la rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 9/2012 della CORTE D’APPELLO
di CA2ARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il
23/01/2012 R.G.N. 106/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l’Avvocato GIUSEPPE DE MAJO;
udito l’Avvocato MANLIO ABATI.

contro

RG 11895/12

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di
Sassari, la COBEC s.r.l. impugnava la sentenza n. 882\11 emessa dal
Tribunale di Sassari con cui venne respinto il primo ricorso presentato
dalla dipendente Dussoni (avente ad oggetto l’accertamento di un
rapporto di lavoro subordinato, e non di apprendistato, con la società,

mesi- più lungo rispetto a quello previsto dalla contrattazione
collettiva, 24 mesi), ed accolto invece il secondo ricorso (proposto dalla
lavoratrice per aver ritenuto il Tribunale domanda nuova quella
formulata dalla Dussoni dopo la costituzione della Cobec, avendo
verificato di essere stata assunta come commessa ed addetta invece
alla cassa). Il Tribunale dichiarava dunque l’esistenza di un ordinario
rapporto di lavoro subordinato e conseguentemente illegittimo il
licenziamento intimato alla Dussoni dalla società.
Resisteva la lavoratrice.
Con sentenza depositata il 23 gennaio 2012, la Corte d’appello
accoglieva il gravame e rigettava le domande tutte della Dussoni.
Riteneva in sintesi la corte territoriale che pur avendo errato il primo
giudice a non esaminare la domanda formulata dalla lavoratrice anche
sotto il diverso profilo denunciato alla prima udienza (poi oggetto del
secondo ricorso), non di meno aveva correttamente disposto la
riunione del secondo ricorso al primo, ma aveva erroneamente fondato
la decisione sul presupposto della presunta differenza tra le mansioni di
assunzione come (apprendista) commessa e quelle di cassiera a cui la
Dussoni venne adibita, differenza che invece era irrilevante in base al
c.c.n.l. di categoria. Ha ritenuto inoltre avvenuta l’attività formativa.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Dussoni, affidato
ad otto motivi.
Resiste la COBEC s.r.l. con controricorso, contenente ricorso incidentale
affidato a sette motivi, cui resiste la Dussoni con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
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stante la previsione in contratto di un periodo di apprendistato -36

RG 11895/12

1.-Con il primo motivo la Dussoni denuncia un vizio di ultrapetizione.
Lamenta che la Cobec non aveva censurato la statuizione del Tribunale
secondo cui l’adibizione a mansioni diverse comportava la nullità del
contratto di apprendistato.
Il motivo è inammissibile non avendo la ricorrente adeguatamente
specificato in quale sede, quando ed in quali termini la questione venne

sicchè deve evidenziarsi che quando col ricorso per cassazione venga
denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della
sentenza impugnata, il giudice di legittimità non deve limitare la
propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della
motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è
investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti
sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal
ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito
(ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate
dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.
proc. civ.), Cass.sez.un. 22.5.2012 n. 8077.
2.- Con il secondo motivo la Dussoni denuncia la violazione e\o falsa
applicazione dell’art. 11, lett. d) della L. 19.1.55 n.25, oltre ad omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.).
Lamenta che l’adibizione dell’apprendista a mansioni diverse rispetto a
quelle per cui è stato assunto comporta la trasformazione del contratto
in ordinario rapporto di lavoro subordinato, invocando al riguardo Cass.
n.5773\12.
Il motivo è infondato. Premesso che la sentenza invocata si riferisce a
tutt’altra fattispecie (evasione contributiva), si osserva che, essendo
stata devoluta al giudice d’appello la questione della diversità delle
mansioni, ben poteva la sentenza impugnata, sulla base del c.c.n.l. in
atti, verificare che tale diversità non sussisteva.
3.- Con il terzo e quarto motivo la Dussoni denuncia la violazione del
c.c.n.l. di categoria, oltre a motivazione insufficiente e contraddittoria
su un punto decisivo della controversia. Lamenta che la corte di merito
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sollevata in fase di merito, né risulta prodotto l’atto di appello Cobec,

RG 11895/12

errò nel ritenere fungibili ed inquadrate nello stesso profilo
professionale le mansioni di addetta alle vendite e quelle di cassiera.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni di
connessione, sono inammissibili per non avere la Dussoni prodotto il
c.c.n.I., in contrasto con l’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. Il motivo mira
comunque ad una diversa interpretazione del c.c.n.I., accertamento di

specificare quali sarebbero le regole di ermeneutica violate.
4.- Con il quinto motivo la lavoratrice denuncia una “ultrapetizione in
punto di onere della prova” (circa la diversità di mansioni).
La critica si risolve in quella, già denunciata in precedenza, che sul
punto della diversità di mansioni, affermato dal Tribunale, non vi
sarebbe stato appello Cobec, seguendo quindi le medesime sorti della
prima censura.
5.- Con il sesto motivo la lavoratrice denuncia la violazione dell’art. 437
c.p.c. in materia di onere della prova nel giudizio di appello.
Lamenta di aver chiesto, in sede di appello, per l’eventualità di
ammissione della prova articolata dall’appellante sull’avvenuta
formazione professionale, l’ammissione delle prove (contrarie)
articolate dalla lavoratrice in primo grado.
Il motivo è inammissibile non censurando la ratio decidendi della
sentenza impugnata (secondo cui la lavoratrice non aveva reiterato, in
sede di conclusioni in primo grado, le istanze istruttorie, da ritenersi
pertanto rinunciate), rinviando peraltro alla propria memoria difensiva
in appello che non risulta prodotta. Analoghi vizi di inammissibilità
presenta l’ulteriore doglianza circa la valutazione delle prove in ordine
all’avvenuta formazione, trattandosi di apprezzamenti di fatto rimessi
alla prudente valutazione del giudice di merito.
6.-

Con il settimo motivo la Dussoni denuncia una motivazione

insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia.
Lamenta che la corte di merito, a fronte dell’accertata rinuncia alla
prova da parte della lavoratrice, aveva “ritenuto” di dare ingresso solo
alla

prova

della

società,

ammettendo

così

immotivatamente discrezionale dell’attività istruttoria.

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un

esercizio

fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, senza neppure

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Il motivo è infondato posto che dal termine ‘ritenuto’ non può evincersi
alcuna arbitrarietà nel governo dell’istruttoria, ma solo la conseguenza
dell’accertata rinuncia della lavoratrice alla prova da essa richiesta.
7.- Con l’ottavo motivo si denunciano “ulteriori profili di violazione
dell’art. 437 c.p.c.”, lamentandosi che i capitoli di prova avversari
potevano al massimo dimostrare non la formazione avvenuta ma solo

colleghi con maggiore anzianità ed esperienza.
Il motivo è inammissibile sia per non essere stato prodotto l’atto
contenente i capitoli di prova in questione, sia per proporre diverse
interpretazioni dei capitoli di prova, senza un reale supporto logico
giuridico. La censura si risolve poi in una critica all’apprezzamento delle
risultanze istruttorie da parte della sentenza impugnata, che ha
logicamente accertato che (anche) la formazione pratica fosse
avvenuta attraverso il menzionato tutor, unitamente ai colleghi con
maggiore anzianità ed esperienza.
8.- Il ricorso principale deve dunque rigettarsi.
9.- Venendo all’esame del ricorso incidentale si osserva.
Deve innanzitutto respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso
incidentale, sollevata dalla Dussoni, in quanto se è pur vero che i 40
giorni per la sua notifica scadevano il 16.6.12, è pur vero che tale
giorno era un sabato, con conseguente proroga al primo giorno non
festivo ex art. 155 c.p.c., come novellato dalla L.n. 263\05 e quindi
dalla L. n.69\09, art. 58, comma 3 (che previde l’applicazione della
novella ai procedimenti pendenti al marzo 2006, come quello in esame,
iniziato nel 2005).
10.- Con il primo motivo la società si duole della ritenuta ammissibilità
del secondo ricorso proposto dalla Dussoni in primo grado, a fronte
della ritenuta inammissibilità della nuova causa petendi.
Il motivo, sostanzialmente assorbito dal rigetto del ricorso principale, è
infondato, avendo questa Corte più volte affermato che nel rito del
lavoro non è precluso alla parte che abbia già proposto, con un primo
ricorso, determinate domande, di proporne ulteriori (tale nella specie
dovendosi ritenere il secondo ricorso della Dussoni, contenente,
secondo il Tribunale, diversa causa petendi) nei confronti del medesimo
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che la lavoratrice era stata affiancata da un tutor, unitamente ad altri

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convenuto, con un nuovo e separato ricorso il quale deve ritenersi
completo con l’indicazione, a sostegno delle suddette ulteriori
domande, di documenti già prodotti nel precedente giudizio di cui sia
chiesta la riunione al secondo per ragioni di economia processuale
(Cass. n. 24339\10).
11.- Con il secondo motivo la società COBEC denuncia la violazione

Dussoni, oltre ad insufficiente motivazione sul punto.
Lamenta che la sentenza impugnata, pur avendo accertato che la
Cobec aveva chiesto in appello l’integrale rigetto delle domande attoree
(Dussoni), ritenne erroneamente che sulla condanna al pagamento di
€.20.000 per differenze retributive ed in particolare di straordinario, la
società non aveva esplicitato le ragioni dell’erroneità di tale condanna,
divenuta così definitiva.
Il motivo è infondato.
Ed invero, anche dando per pacifico che l’appellante Cobec aveva
chiesto l’integrale rigetto delle domande della lavoratrice, non
risultano, né sono state documentate, specifiche censure in ordine alla
quantificazioni delle riconosciute differenze retributive e di
straordinario, che la sentenza impugnata ha dunque mantenute ferme.
12.- Col terzo motivo la società si duole che la sentenza del Tribunale,
a fronte della richiesta delle retribuzioni maturate dalla Dussoni dalla
costituzione in mora (21.1.04) all’emananda sentenza, condannò la
società al risarcimento del danno corrispondente alle dette retribuzioni,
sicché la sentenza impugnata aveva erroneamente confermato tale
statuizione.
Il motivo è infondato in quanto, spettando a seguito del recesso per
intervenuto spirare del termine (inerente il contratto di formazione)
solo il risarcimento del danno, il primo giudice ha correttamente
interpretato la domanda, riconoscendo alla Dussoni il detto
risarcimento, pur parametrato sulle retribuzione perse. Non si
ravvisano pertanto errori di diritto compiuti sul punto dalla sentenza
impugnata.
13.- il quarto motivo, esplicitamente subordinato all’accoglimento del
ricorso principale della Dussoni, è assorbito.
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degli artt. 112 e 116 c.p.c. in relazione all’orario di lavoro della

RG 11895/12

14.- Il quinto motivo, con cui si lamenta che la corte di merito non
diede seguito alla richiesta di esibizione della documentazione
attestante i redditi della lavoratrice in seguito al licenziamento è
inammissibile, posto che la sentenza impugnata ha riformato la
sentenza di prime cure quanto al diritto della lavoratrice alle
retribuzioni dalla cessazione al ripristino del rapporto (pagg. 11 e 12

15.- Con il sesto motivo la società lamenta che la sentenza impugnata
non aveva considerato che la lavoratrice aveva atteso oltre sei anni
prima di proporre ricorso, confermando di aver di fatto rinunciato a
sollevare ulteriori motivi di nullità del contrattò, aggravando comunque
la posizione debitoria della società.
Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte sub 14.
16.- Con il settimo motivo la società denuncia la mancata applicazione
dell’art. 32 L. n. 183\10 in tema di conseguenze risarcitorie.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, avendo la corte di
merito riformato “tutta la parte della sentenza impugnata che ha
stabilito la vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
l’obbligo di riassunzione e il diritto alla retribuzione non percepita dalla
cessazione al ripristino del rapporto”

(pagg. 11 e 12 sentenza

impugnata).
17.- In conclusione debbono rigettarsi sia il ricorso principale che il
ricorso incidentale, con conseguente compensazione delle spese del
presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa tra le parti le spese del
presente giudizio di legittimità.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 maggio 2017

sentenza impugnata).

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