Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30693 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30693 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 21249-2016 proposto da:
PALMA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell’avvocato DANIELA
CIARDO, rappresentata e difesa dagli avvocati MANLIO
INGROSSO, MARCELLA FERRANTE;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

avverso la sentenza n. 1293/52/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il
10/02/2016;

Data pubblicazione: 21/12/2017

n

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che Francesca Palma, avvocato, propone ricorso per cassazione
nei confronti della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania che aveva respinto il suo appello
contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di
Caserta. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato
l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di
accertamento IRPEF e IRAP per l’anno 2008;
Considerato:
che il ricorso è affidato a quattro motivi, corredati da
successiva memoria;
che, col primo, la contribuente invoca violazione degli artt. 111
Cost., 36 D.Lgs. n. 546/1992 e 156 comma 2° c.p.c., in
relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la sentenza impugnata
sarebbe nulla, contenendo una motivazione del tutto
inadeguata ed apparente, per essersi soffermata ad esaminare
solo la forma della descrizione della prestazione resa;
che, col secondo, la ricorrente assume la violazione dell’art.
112 c.p.c, in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe
omesso di pronunziare sulla questione controversa
dell’inerenza dei costi;
che, col terzo, la Palma denuncia omesso esame di un fatto
decisivo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dalla prova
da ella offerta in ordine all’inerenza delle prestazioni rese dalla
S.G.C. s.r.l. rispetto alla sua attività professionale;
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relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

I

che, da ultimo, la ricorrente rileva la violazione e falsa
applicazione dell’art. 54 TUIR, nonché dell’art. 21 DPR n.
633/1972, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c : la sentenza
avrebbe erroneamente spostato il discrinnine per la deducibilità
del costo dall’inerenza rispetto alla produzione del reddito alla

che l’Agenzia non si è costituita con controricorso;
che il primo motivo è infondato;
che infatti la sentenza impugnata risulta sufficientemente
argomentata, attraverso il richiamo all’intervenuto deposito di
“fatture del tutto generiche, cumulative, prive di qualsiasi
descrizione delle prestazioni concretamente e di volta in volta
rese, sia da un punto di vista qualitativo e quantitativo che
della collocazione temporale, che anzi risulta del tutto
indefinita”, oltre alla mancata allegazione di ulteriore
documentazione di riferimento;
che il secondo motivo è infondato, giacché trascura di
considerare che la riscontrata genericità e cumulatività delle
fatture prodotte, prive di ulteriore documentazione, rendeva a
monte impossibile, sotto un profilo logico e giuridico, discutere
del profilo dell’inerenza;
che il terzo motivo è infondato, giacché la documentazione
prodotta dalla contribuente è stata esaminata dalla CTR,
ancorché per valutarne la previa regolarità formale, anche
sotto il profilo dell’ulteriore mancanza di adeguata
documentazione, prodromica all’analisi del contenuto (e
dunque all’aspetto dell’inerenza);
che l’ultimo motivo è infondato, giacché – come correttamente
ricordato dalla CTR – in tema di imposte sui redditi,
l’irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti
di forma e contenuto prescritti dall’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre
Ric. 2016 n. 21249 sez. MT – ud. 19-10-2017
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regolarità formale delle fatture;

1972, n. 633, fa venir meno la presunzione di veridicità di
quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire
titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del
costo relativo (Sez. 5, n. 21446 del 10/10/2014);
che, infatti, una fattura che in un’unica descrizione accorpi

l’oggetto della prestazione, di cui deve indicare natura, qualità
e quantità, e non risponde alle finalità di trasparenza e
conoscibilità di cui all’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972
(Sez. 5, n. 21980 del 28/10/2015), sicché si riverbera,
inevitabilmente, sulla prova dell’inerenza e dunque del diritto
alla deduzione;
che la memoria depositata non è idonea a modificare il quadro
così delineato;
che al rigetto del ricorso non segue la condanna della
ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della
controricorrente, stante la mancata costituzione di
quest’ultima;
che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Ric. 2016 n. 21249 sez. MT – ud. 19-10-2017
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attività dai contenuti più disparati non consente d’identificare

unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

1-bis, dello stesso articolo 13.

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