Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30692 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30692 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MOCCI MAURO

\\,

ORDINANZA
sul ricorso 21224-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

LE ROSE ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ASIAGO 2, presso lo studio dell’avvocato WALTER CONDOLEO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE ASTORINO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2121//2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il
18/02/2016;

Data pubblicazione: 21/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non depositata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Calabria che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Cosenza.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Alberto Le Rose
avverso un avviso di accertamento IRPEF, IRAP e IVA per
l’anno 2007;
Considerato:
che il ricorso è affidato a tre censure;
che, col primo motivo, l’Agenzia deduce omesso esame di fatti
decisivi oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.
360 n. 5 c.p.c.: la decisione impugnata avrebbe mancato di
considerare le effettive caratteristiche dei fatti allegati

ex

adverso nonché i fatti contestati dall’Ufficio (nucleo familiare di
tre persone, incongruità dei ricavi, irrisorietà dei redditi
dichiarati e del valore della produzione);
che, con la seconda doglianza, la ricorrente assume la
violazione dell’art. 36 comma 2° n. 4 D.Lgs. n. 546/1992, in
relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la motivazione della CTR con
riguardo alla lista di eventi giustificativi dell’inapplicabilità degli
studi di settore sarebbe stata meramente apparente;
che, mediante l’ultima censura, la ricorrente invoca la
violazione dell’art. 39 comma 1° lett. d) DPR n. 600/1973 e
dell’art. 62 sexies comma 3° D.L. n. 331/1993 convertito nella
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relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

legge n. 427/1993, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché
i giudici di appello avrebbero accettato una generica
elencazione di circostanze, solo in parte provate, erroneamente
ritenute idonee a superare presunzioni derivate dalla legge;
che l’intimato si è costituito con controricorso, corredato da

che il primo motivo è inammissibile, sotto un duplice profilo;
che, per un verso, le disposizioni sul ricorso per cassazione, di
cui all’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti
d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’ultimo
comma dell’art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al
ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria
regionale, con la conseguenza che essendo la motivazione della
CTR fondata sulle medesime ragioni di fatto considerate dai
primi giudici, non è più possibile ridiscutere le predette
questioni (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);
che, per altro verso, la riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici
dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo
costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza
della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della
sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le
risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e
grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione
Ric. 2016 n. 21224 sez. MT – ud. 19-10-2017
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successiva memoria;

perplessa

ed

obiettivamente

incomprensibile”,

esclusa

qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della
motivazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);
che, in tal senso, la motivazione della CTR è scevra da
qualsivoglia delle anomalie di cui sopra;

CTR è basata sulla considerazione degli elementi addotti dal
contribuente, considerati implicitamente rilevanti;
che il terzo motivo è invece fondato, nella misura in cui la CTR,
a conforto delle circostanze prospettate dal Le Rose, ha dato
atto che solo una parte di esse era documentata. In tal modo, i
giudici di appello non hanno dato la possibilità di comprendere
quali fossero le circostanze effettivamente dimostrate ed in che
modo fossero suscettibili di superare la presunzione insita
nell’accertamento;
che la memoria del controricorrente non è idonea a mutare il
quadro così delineato;
che, pertanto, in accoglimento del terzo motivo di ricorso la
sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Calabria, in
diversa composizione, affinché adotti una congrua motivazione
in ordine al motivo accolto, e si pronunzi anche con riguardo
alle spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarato
inammissibile il primo e rigettato il secondo, cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Calabria,
in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche
sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2017

D
Ric. 2016 n. 21224 sez. MT – ud. 19-10-2017
-4-

che il secondo motivo è infondato, giacché la motivazione della

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