Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30691 del 21/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30691 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 21207-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
CARRIERO MARCO;
– intimato avversu la sentenza n.
TRIM_ITARIA REGIONALL

74/1/2016 della
BASILICATA,

COMMISSIONE
depositata

il

18/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non depositata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.

Data pubblicazione: 21/12/2017

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei

della Basilicata che aveva accolto solo parzialmente il suo
appello contro la decisione della Commissione tributaria
provinciale di Potenza. Quest’ultima aveva accolto
l’impugnazione di Marco Carriero avverso l’avviso di
accertamento IRPEF, per l’anno 2008;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato come, in
esito all’accoglimento di talune delle prove del contribuente,
essa dovesse “ridurre il maggior reddito accertato nella misura
del 50%, determinando anche le sanzioni in proporzione alla
riduzione operata ed al minimo edittale con l’applicazione del
vincolo della continuazione;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia
assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi
4 0 , 5° e 6°, DPR n. 600/1973, nonché degli artt. 2728 e 2697
c.c., 113 e 115 c.p.c. in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c.;
che, infatti, una volta reputato applicabile il redditometro, la
presunzione legale relativa avrebbe potuto essere superata
solo attraverso la dimostrazione di una prova contraria, volta
alla dimostrazione del possesso di redditi o disponibilità idonei
a giustificare l’importo sinteticamente accertato;
che l’intimato non si è costituito;
che il ricorso è fondato;
che, in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico
ex art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, la disponibilità di beni
Ric. 2016 n. 21207 sez. MT – ud. 19-10-2017
-2-

confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale

indicatori integra, nella versione

ratione temporis

vigente,

una presunzione di capacità contributiva “legale” ai sensi
dell’art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere
conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l’esistenza di
una “capacità contributiva”, sicché il giudice tributario, una

indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il
potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore
alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il
contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e,
quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o
perché esente) delle relative somme (Sez. 65, n. 17487 del 01/09/2016);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Basilicata, in diversa
composizione, affinché adotti i principi di cui sopra, anche in
ordine alle spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale della Basilicata, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.

volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA