Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30690 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. I, 25/11/2019, (ud. 12/11/2019, dep. 25/11/2019), n.30690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2141/2018 proposto da:

IAL CISL Piemonte in Amministrazione Straordinaria, in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Viale G. Mazzini n. 55, presso lo studio dell’avvocato

Mastrosanti Roberto che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Ricci Giuseppe Maria, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Città Metropolitana di Torino, già provincia di Torino, in persona

del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Piemonte n. 39, presso lo studio dell’avvocato Giovannetti

Alessandra, rappresentata e difesa dall’avvocato Parvis Carlo,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16862/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 07/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

IAL Cisl Piemonte in Amministrazione Straordinaria propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, per la revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4), dell’ordinanza n. 16862/17 pronunciata da questa Corte di Cassazione il 18.5.2017, che ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla ricorrente, avverso il decreto del Tribunale di Torino depositato il 28 gennaio 2011, con cui, in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo proposta dalla Città Metropolitana di Torino, già Provincia di Torino, era stato ammesso il credito dell’opponente in misura di 17.975,34 Euro, in privilegio, e di 10.366,00 Euro, in chirografo.

La Città Metropolitana di Torino resiste con controricorso. Rilevata la necessità di acquisire il fascicolo d’ufficio del grado di merito, che, ritualmente richiesto dalla ricorrente ex art. 369 bis c.p.c., comma 2, non risulta pervenuto;

Visto l’art. 391 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del grado di merito, mandando alla cancelleria per il relativo adempimento.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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