Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30690 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30690 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 21201-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

DANZA GIANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato PAOLO SCOVAZZI;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 419/3/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il
10/03/2016;

Data pubblicazione: 21/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Liguria che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Gianna Danza
contro un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2008;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia
deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 commi
4, 5 e 6 DPR n. 600/1973 e 2697 c.c. nonché del D.M.
10/09/1992, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: le risultanze del
redditometro avrebbero a tutti gli effetti valore di presunzione
legale, che il contribuente avrebbe potuto superare solo
attraverso una dimostrazione particolarmente rigorosa;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che il motivo deve essere accolto;
che questa Corte (Sez. 5, n. 8995 del 18/4/2014) ha chiarito i
confini della prova contraria a carico del contribuente,
specificando che “a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38,
comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non
impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea
documentazione, che il maggior reddito determinato o
determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da
redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo
Ric. 2016 n. 21201 sez. MT – ud. 19-10-2017
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relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che
“l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono
risultare da idonea documentazione”;
che, in sostanza, la norma chiede qualcosa di più della mera
prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero

esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati
utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia
espressamente una prova documentale su circostanze
sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto
accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla
prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali
eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso,
previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi
(di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi
per consentire la riferibilità della maggiore capacità
contributiva accertata con metodo sintetico in capo al
contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi
che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate
ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un
ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non
sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore
di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a
redditi non dichiarati;
che, nella specie, tale prova non appare valutata e motivata
dai giudici di appello, che si sono limitati “a considerare
favorevolmente quanto espresso dal contribuente in relazione
alla sua capacità di spesa, elevata anche da componenti
extrareddituali”, senza nulla dire in ordine all’entità dei redditi
ed alla loro durata;

Ric. 2016 n. 21201 sez. MT – ud. 19-10-2017
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soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Liguria, in diversa
composizione, affinché applichi i principi di cui sopra e
disponga anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.

rinvia alla Commissione Regionale della Liguria, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2017
Il
Dr.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e

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