Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3069 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 10/02/2020), n.3069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27998-2014 proposto da:

GOLD.I.S. S.A.S. DI A.D.A. E M. & C.,

(già GOLD.I.S. S.a.S. di A. di G.M. S. &

C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata

in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE PAOLO

GUARINO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 615/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 14/11/2014 R.G.N. 635/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 615 del 2013, la Corte d’appello di Potenza, rigettando sia l’appello principale proposto dall’Inps che quello incidentale proposto da Gold. I.S. s.a.s. di A.D.A. e M. & C., ha confermato la sentenza di primo grado che, decidendo su opposizione a verbale di accertamento, con il quale l’Inps aveva contestato alla società l’insussistenza dell’incremento occupazionale per l’assunzione di L.D. ed il mancato rispetto delle previsioni del c.c.n.l. quanto a L.R. (condizioni necessarie per la fruizione degli sgravi ex lege n. 448 del 1998), aveva dichiarato non dovuti i contributi di cui al verbale impugnato limitatamente al periodo anteriore al 4.10.2001, per decorso del termine quinquennale di prescrizione, rigettando per il resto l’opposizione; ad avviso della Corte territoriale, in particolare, era corretta l’individuazione del termine quinquennale di prescrizione operata dal primo giudice, non inerendo la fattispecie alla ipotesi di ripetizione di indebito soggetta al termine di prescrizione decennale, posto che la pretesa era fondata sulla errata fruizione degli sgravi, previsti dalla L. n. 448 del 1998 in relazione a due dipendenti, in difetto del requisito dell’incremento occupazionale quanto all’assunzione di L.D. – che si era visto solo trasformare il contratto di formazione e lavoro in uno a tempo indeterminato – e del mancato rispetto del trattamento minimo retributivo quanto a L.R.;

inoltre, l’istruttoria, espletata anche mediante il ricorso ai poteri d’ufficio del primo giudice, aveva confermato in fatto la correttezza dell’accertamento ispettivo;

avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società sulla base di due motivi, a loro volta variamente articolati: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. sotto il profilo del principio di non contestazione; violazione dell’art. 116 c.p.c. per errata valutazione dell’istruttoria; violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, motivazione insufficiente; 2) violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art. 3, commi 5 e 6 in relazione alla L. n. 863 del 1984, art. 3, comma 11; violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c.:

l’INPS resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i motivi raggruppati sub 1) e 2) sono stati illustrati unitariamente;

essi sono, nella sostanza, riferiti alla critica alla sentenza impugnata, in quanto confermativa di quella di primo grado, che, ad avviso della parte ricorrente, avrebbe violato il principio di non contestazione, derivato dal fatto che l’INPS in sede amministrativa aveva contestato la illegittima fruizione degli sgravi solo per le situazioni sopra esplicitate quanto ai lavoratori L.D. e R., mentre i giudici avrebbero, di propria iniziativa, ravvisato le ragioni per negare il diritto alla fruizione degli sgravi ancorandole alla affermazione che il lavoratore ( L.D.), assunto con contratto di formazione e lavoro, non sarebbe stato disoccupato prima della conversione del contratto con uno a tempo indeterminato e che, quanto alla retribuzione corrisposta a L.R., la società non avrebbe rispettato le previsioni del c.c.n.l., senza considerare che sarebbe spettato all’INPS provare i fatti costitutivi della violazione, e cioè l’inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal c.c.n.l.; i motivi, laddove denunciano vizi relativi a motivazione insufficiente o contraddittoria o carente in relazione alla valutazione di fatti decisivi, sono certamente inammissibili alla luce del testo vigente ed applicabile ratione temporis dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

tale previsione ammette il sindacato sulla motivazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, restando così escluso il controllo sulla motivazione sia “contraddittoria” che “insufficiente”, rimanendo censurabile la sola “omissione” di essa;

la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è stata interpretata da questa Corte di legittimità come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione ed è, dunque, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., S.U., n. 8053/2014); inoltre, si tratta di vizio specifico denunciabile per cassazione relativamente all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 22397 del 2019; 26305 del 2018);

la sentenza impugnata ha motivato in modo comprensibile e pertinente le ragioni della decisione e la ricorrente lamenta, in modo generico e confuso, che il giudice di merito si sia spinto al di là dei propri limiti, difettano dunque i presupposti astratti di applicabilità del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

per la parte restante, i motivi proposti sono infondati;

la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, sotto la rubrica “Incentivi per le imprese” prevede, al comma 5, nella parte che qui interessa, che “Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il comma 6 prevede che “Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che: a) l’impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l’incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data; b) l’impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie; c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato; d) l’incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell’anno precedente; e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5; f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato; g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti; h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dal D.M. industria, del commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, art. 6, comma 6, lett. f), e successive modificazioni”. Infine, la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 44, comma 1 (legge finanziaria 2002) ha previsto, ai fini del riconoscimento degli sgravi per i nuovi assunti entro l’anno 2002 nelle suddette regioni del Meridione, la proroga del regime introdotto con la L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 5;

la L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6 nel contemplare le condizioni di applicabilità delle agevolazioni di cui al comma 5 e nel precisarne l’ambito applicativo, richiede espressamente, alla lettera g) che siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti e, nel caso di specie, con valutazione in fatto non passibile di sindacato di legittimità, la sentenza impugnata ha appurato che la società datrice di lavoro non aveva provato di aver corrisposto, esattamente e tempestivamente, a L.R. quanto previsto dal c.c.n.l. applicato, per cui è corretta l’affermazione in diritto della sentenza impugnata che in tale circostanza ha ravvisato una ragione ostativa alla fruizione dello sgravio, la cui prova deve essere fornita da chi pretende il riconoscimento del diritto allo sgravio;

in continuità, inoltre, con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “presupposto per l’applicabilità dello sgravio contributivo di cui della L. n. 448 del 1998, art. 3, commi 5 e 6, è che l’impresa abbia realizzato un incremento occupazionale mediante nuove assunzioni di personale che già risulti iscritto nelle liste di collocamento o di mobilità o fruitore della cassa integrazione guadagni, in coerenza con la finalità delle disposizioni in esame, volte ad incentivare l’assunzione di soggetti che non abbiano o abbiano perduto l’occupazione in determinate zone d’Italia, e a favorire, al contempo, la ripresa economica nelle stesse zone; ne consegue che il beneficio non compete nel caso di trasformazione di un contratto di lavoro a tempo parziale in contratto di lavoro a tempo pieno, trattandosi di una mera modificazione della quantità temporale della prestazione lavorativa già in essere e non di nuova assunzione avente le finalità ed i caratteri indicati dalla disposizione” (Cass. 26 settembre 2012, n. 16378 e numerose successive conformi; tra le più recenti, in riferimento a trasformazione di contratti di formazione e lavoro v. Cass. 21 agosto 2018, n. 20867);

inoltre, come già ribadito in altre decisioni di questa Corte, il calcolo in unità lavorative annue (c.d. ULA) può rilevare, ai fini del computo della forza lavoro in essere, al fine di valutare se sussista, a seguito della nuova assunzione, un effettivo incremento dell’occupazione ma non anche al fine di considerare, quale nuovo assunto, ad incremento delle unità occupate, colui il cui rapporto a tempo determinato sia stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato, non essendo consentita alcuna interpretazione analogica del disposto della L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 5, in ragione della natura eccezionale delle disposizioni che introducono sgravi contributivi dovendo ribadirsi il principio che la conversione di un contratto a tempo determinato, qual era il contratto di formazione e lavoro, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non dà luogo ad incremento di occupazione rilevante ai fini degli sgravi de quibus, (v., fra le altre, Cass. 29 marzo 2014, n. 9390);

in definitiva, il ricorso deve essere rigettato;

le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore dell’Istituto contro ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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