Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3069 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. I, 10/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 10/02/2010), n.3069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.C.C.M., D.C.V. e D.R.

D. – elettivamente domiciliati in ROMA, viale Pinturicchio,

21, presso lo studio dell’avv. ABBATE Ferdinando Emilio, dal quale

sono rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il

18.9.2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

17 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. SALVATO Luigi;

udito per i ricorrenti l’avv. Roda Ranieri, su delega, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso;

P.M, S.P.G. Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento

della relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

S.C.C.M., D.C.V. e D.R. D. hanno proposto ricorso per Cassazione il 31 ottobre 2007 sulla base di due motivi avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato il 18 settembre 2006, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri veniva condannata ex L. n. 89 del 2001, al pagamento, in favore dei medesimi, di un indennizzo di Euro 8.000,00 per ciascuno, oltre interessi legali dal decreto della Corte d’appello al saldo e spese (per complessivi Euro 1.200,00), per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi in primo grado innanzi al Tar Lazio ed avente ad oggetto l’accertamento del diritto all’adeguamento triennale dell’indennita’ giudiziaria.

La Presidenza del Consiglio non ha resistito con controricorso.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in Camera di consiglio e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai ricorrenti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo di primo grado di otto anni.

Il primo motivo – relativo alla decorrenza degli interessi legali – appare manifestamente fondato, giacche’, per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 17 febbraio 2003, n. 2382; Sez. 1^, 27 gennaio 2004, n. 1405), gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, vanno riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla corte d’appello, non gia’ a decorrere dal decreto della corte d’appello.

Il secondo motivo, concernente l’entita’ delle spese liquidate dalla Corte territoriale, resta assorbito, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione per effetto dell’accoglimento del ricorso.

In conclusione, ove si condividano i teste’ formulati rilievi, il ricorso puo’ essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano, in quanto danno applicazioni a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, pure indicata nella relazione.

In relazione alle censure accolte, il decreto va cassato nella parte relativa alla decorrenza degli interessi e la causa puo’ essere decisa nel merito – assorbito il motivo concernente le spese, per la ragione addotta nella relazione – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante attribuzione degli accessori a far data dalla domanda.

Le spese della fase di merito seguono la soccombenza e cosi’ anche quelle relative al presente giudizio di legittimita’ nella misura della meta’, dovendo essere compensata la residua parte, sussistendo giusti motivi, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso della natura della questione controversa.

Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno attribuite al difensore, antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo assorbito il secondo – cassa il decreto impugnato limitatamente al capo concernente la decorrenza degli interessi e, decidendo nel merito, dichiara dovuti gli interessi legali dalla domanda; condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare le spese della fase di merito che liquida in complessivi Euro 1.384,00, di cui Euro 794,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorario, nonche’ le spese della presente fase – nella misura della meta’, dichiarando compensate la residua parte -, che liquida in complessivi Euro 500,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al difensore, avv. Ferdinando Emilio Abbate, antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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