Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3069 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3069 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 29168-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE CI. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELI,0
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
NUOVA EDILIZIA S.R.L.;

– intimata avverso la sentenza n. 500/6/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI L’AQUILA SEZIONE
DISTACCATA di PESCARA depositata il 17/05/2016;

Data pubblicazione: 08/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
IA N Z ON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 23 febbraio 2016 la Commissione tributaria
regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, respingeva
l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, nonché
quello incidentale della Nuova Edilizia srl avverso la sentenza n.
244/5/13 della Commissione tributaria provinciale di Chieti che aveva
parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro
l’avviso di accertamento IRAP, IRIS IVA 2008. La CTR osservava in
,

particolare e nella parte che qui rileva che, pur legittimo il ricorso
all’accertamento di tipo”induttivo puro”, ancorchè quindi tenuto
conto delle carenze della contabilità della contribuente, tuttavia non
potevasi considerare fondata la pretesa erariale sulla presunzione che i
finanziamenti dei soci in realtà corrispondessero ad un reflusso di
ricavi societari non contabilizzati, trattandosi di prassi giustificabile
dalla ristretta base proprietaria sociale e dalla negativa congiuntura
economica generale.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo tre motivi.
L’intimata società contribuente non si è difesa.
Considerato che:
Con il secondo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.
civ.- l’agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione degli artt. 115,
primo e secondo comma, cod. proc. civ., 2729, 2697, cod. civ., poiché
la CTR ha attinto al “notorio” senza i presupposti di legge e comunque
Ric. 2016 n. 29168 sez. MT – ud. 10-01-2018
-2-

Rilevato che:

male applicato le evocate disposizioni codicistiche generali sulla
valutazione della prova presuntiva e dell’onere probatorio.
Con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la
ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 38, 39, 41,
d.P.R. 600/1973, 55, d.P.R. 633/1972, 2697, cod. civ., poiché la CTR

prova sul contribuente nel caso, pur affermato dallo stesso giudice
tributario di appello, dell’accertamento “induttivo puro”.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione,
sono fondate.
Va ribadito che:
-«In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare
la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti
in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a
base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio
convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola
necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre
una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli
intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi
singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale
di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione
complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi
siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una
valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con
certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne
consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la
decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli
elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche
singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di
Ric. 2016 n. 29168 sez. MT – ud. 10-01-2018
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non ha adeguatamente considerato il ribaltamento dell’onere della

acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe
potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di
vicendevole completamento» (Sez. 5, Sentenza n. 9108 del
06/06/2012, Rv. 622995 – 01);
-«In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa

dell’Amministrazione è disciplinato non già dell’art. 39, bensì dall’art.
41 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi del quale, sulla base dei dati e
delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio
determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine,
esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al
metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art.
38, comma 3, del d.P.R. citato -le quali determinano un’inversione
dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione
di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla
somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato
prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio» (Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 14930 del 15/06/2017, Rv. 644593 – 01).
La sentenza impugnata si pone in evidente contrasto con i principi di
diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.
Per un verso infatti non contiene alcuna valutazione analitica nè
complessiva del corredo indiziario addotto dall’Ente impositore a
sostegno della propria allegazione che i finanziamenti soci in oggetto
mascherassero un rientro nel patrimonio sociale di ricavi non
contabilizzati (assenza di deliberazioni societarie, non individuabilità
specifica del socio finanziatore, attivo di cassa, assenza di tracciabilità,
non plausibilità reddituale delle operazioni da parte dei soci
finanziatori), così appunto violando le regole generali di
Ric. 2016 n. 29168 sez. MT – ud. 10-01-2018
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dichiarazione da parte del contribuente, il potere – dovere

apprezzamento della prova indiziaria, quali specificate nel primo
arresto giurisprudenziale citato.
Per altro verso, la CTR, pur dando correttamente atto della legittimità
della metodologia accertativa adottata, non ha poi coerentemente
valutato il materiale probatorio secondo l’onere processuale

arresto giurisprudenziale.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al secondo ed al
terzo motivo, assorbito il primo, con rinvio al giudice a quo per nuovo
esame.
PQM
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il
primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le
spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 10 gennaio 2018

corrispondente, come si evince dal principio di diritto di cui al secondo

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