Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30689 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. II, 25/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 25/11/2019), n.30689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco

Andronico, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Mario

Antonini in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 20;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo n.

1487/2018, pubblicata in data 11 luglio 2018.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 12

settembre 2019 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Sicilia, con Delib. 21 giugno 2016, ha inflitto ad C.A., giornalista pubblicista iscritta al medesimo Ordine territoriale, la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi sei.

La predetta sanzione è stata irrogata per la violazione della L. 3 febbraio 1963, n. 69, artt. 2 e 48 (Ordinamento della professione di giornalista), per avere la C. asservito il proprio ruolo di giornalista pubblicista e direttore della testata “(OMISSIS)” a quello, contestualmente svolto, di amministratore unico della società editrice della testata, la S.I.G.E. s.p.a., avendo adottato il licenziamento di tutti i giornalisti che componevano la redazione della medesima testata, così contrapponendosi ai colleghi, tutelando interessi diversi rispetto a quelli di cui doveva essere portatrice, in violazione dello spirito di collaborazione tra colleghi, del dovere di cooperazione tra giornalisti ed editori, e ledendo la fiducia tra la stampa e i lettori, fatti ritenuti non conformi al decoro e alla dignità professionali e alla dignità dell’Ordine.

Con Delib. 4 novembre 2016, il Consiglio di disciplina nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha rigettato il reclamo proposto dall’incolpata, confermando la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio di disciplina territoriale.

2. – La C. ha quindi convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Palermo il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, chiedendo l’annullamento della Delib. sanzionatoria.

Con ordinanza depositata il 18 maggio 2017, il Tribunale di Palermo, in accoglimento del reclamo proposto dalla C., ha annullato la Delib. impugnata.

Il Tribunale ha preso le mosse dal rilievo che le funzioni di giornalista e quelle di editore sono cumulabili tra loro, sebbene i due ruoli perseguano finalità distinte e potenzialmente confliggenti, come nel caso, oggetto del presente giudizio, in cui sono state adottate scelte imprenditoriali che hanno comportato la riduzione di posti di lavoro o, comunque, la contrazione del servizio giornalistico.

Secondo il Tribunale, sarebbe illogico affermare, per un verso, la compatibilità delle due cariche e ritenere, per l’altro verso, che sussista un intollerabile “corto circuito” allorchè il giornalista-editore entri in conflitto con il giornalista-dipendente.

3. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l’11 luglio 2018, la Corte d’appello di Palermo ha accolto il gravame del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e, in integrale riforma dell’ordinanza impugnata, ha rigettato il reclamo della C. avverso la Delib. Consiglio di disciplina nazionale.

La Corte territoriale ha evidenziato che la scelta imprenditoriale adottata dalla C. non si è limitata alla soppressione di uno o più posti di lavoro, ma ha comportato la soppressione di un’intera redazione, con la sostanziale eliminazione della testata giornalistica che la stessa dirigeva, in qualità di giornalista pubblicista. Infatti la C. ha provveduto a licenziare tutti i giornalisti componenti la redazione della testata “(OMISSIS)”, edita dalla società di cui è amministratrice delegata, e, per consentire all’emittente televisiva dalla stessa amministrata di continuare a fornire un servizio informativo, ha scelto di procedere all’acquisto di servizi audio-video realizzati da terzi soggetti, estranei alla società.

Ad avviso della Corte d’appello, la scelta imprenditoriale adottata si è risolta in un grave vulnus del valore del pluralismo dell’informazione, avendo condotto alla soppressione, di fatto, di una voce autorevole e di rilievo nel panorama dell’informazione regionale siciliana.

Secondo la Corte di Palermo, l’adozione di una simile scelta imprenditoriale, per quanto giustificata da ragioni di carattere economico, ha posto la giornalista-editrice in una situazione evidente di conflitto di interessi, giacchè le scelte che la medesima ha adottato, quale editrice, si sono poste in radicale contrasto con gli obblighi di garanzia del pluralismo informativo, che costituiscono sia l’essenza stessa del suo essere giornalista, sia la concreta declinazione del suo dovere di cooperazione, quale editrice.

Per i giudici d’appello, scegliendo di non rimuovere tale situazione di conflitto di interessi, abdicando, anche solo temporaneamente, a uno dei due ruoli rispettivamente rivestiti, e procedendo alla soppressione della testata giornalistica “(OMISSIS)”, pur essendone direttore responsabile, la C. avrebbe consapevolmente sacrificato, per perseguire interessi di carattere economico, il valore del pluralismo informativo, così ledendo il rapporto di fiducia che deve necessariamente intercorrere tra giornalisti e lettori.

4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello C.A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 ottobre 2018, sulla base di due motivi.

L’intimato Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti non ha svolto attività difensiva in questa sede.

In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonchè violazione degli artt. 3 e 24 Cost., art. 101 c.p.c., comma 2, artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, si addebita alla Corte d’appello di avere ritenuto che, nel caso di specie, la scelta adottata dalla C. di sopprimere la redazione di “(OMISSIS)” comportasse per la stessa una responsabilità disciplinare sotto il profilo della violazione del valore del pluralismo dell’informazione. La sentenza impugnata – pur richiamando la decisione di primo grado e pur condividendone la conclusione secondo la quale la scelta imprenditoriale che comporti il licenziamento di uno o più giornalisti non può implicare, di per sè, responsabilità disciplinare – avrebbe poi perso di vista l’incolpazione che era stata elevata e avrebbe spostato l’attenzione su un fatto completamente diverso, la lesione dell’interesse al pluralismo dell’informazione, che non era stato oggetto di contestazione e sul quale non si era instaurato il contraddittorio tra le parti. La ricorrente richiama il principio che vieta di emettere decisioni a sorpresa e che esclude che sia consentito porre a base della dichiarazione di responsabilità disciplinare del giornalista un’ipotesi di illecito diversa da quella originariamente contestata.

1.1. – La censura è infondata.

Nei giudizi disciplinari a carico di giornalisti vige, quale corollario del principio del contraddittorio e della garanzia del diritto di difesa, il divieto di emettere decisioni a sorpresa, sicchè non è consentito porre a base della dichiarazione di responsabilità disciplinare del giornalista un’ipotesi di illecito disciplinare diversa da quella originariamente contestata, ove non vi sia stata per l’incolpato la possibilità di svolgere attività difensiva in relazione alla nuova ipotesi di illecito (Cass., Sez. II, 29 novembre 2016, n. 24243).

Nella specie, la Corte d’appello – nell’accogliere il gravame proposto dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e nel rigettare, in riforma della pronuncia di primo grado, il reclamo di C.A. avverso la delibera sanzionatoria – non ha compiuto alcuna immutazione del fatto disciplinarmente rilevante rispetto a quello prefigurato nel capo di incolpazione contestato nella fase amministrativa.

Invero, risulta dagli atti che il procedimento disciplinare è stato aperto nei confronti della C. – giornalista-pubblicista e imprenditore-editore – in relazione al licenziamento di tutti i giornalisti di “(OMISSIS)”, di cui era direttore responsabile, in violazione dei doveri, sanciti dall’art. 2 della Legge Professionale e dal codice deontologico, di collaborazione tra colleghi e di cooperazione tra giornalisti ed editore.

L’illecito disciplinare ritenuto in sentenza corrisponde a quello contestato: la Corte d’appello ha infatti ritenuto disciplinarmente sanzionabile la condotta del giornalista, che si ritrova a rivestire contemporaneamente il ruolo di editore, estrinsecatasi nella soppressione di un’intera redazione, sul rilievo che tale comportamento violerebbe l’obbligo deontologico di cooperazione tra giornalisti ed editore, obbligo finalizzato non alla salvaguardia della professione di giornalista in quanto tale, ma piuttosto alla tutela della libertà di informazione e di critica e della fondamentale funzione che, in un ordinamento democratico, viene svolta dall’informazione.

Nessuna decisione a sorpresa è dunque riscontrabile nella sentenza della Corte palermitana: il fatto (il licenziamento dell’intera redazione della testata giornalistica) è rimasto del tutto invariato e la ritenuta lesione, per effetto del comportamento della C., del bene del valore del pluralismo dell’informazione non costituisce l’indicazione di un addebito disciplinare diverso da e nuovo rispetto a quello contestato, ma, piuttosto, la declinazione di quell’obbligo di cooperazione tra giornalisti ed editori la cui violazione è stata attribuita alla C. sin dall’apertura del procedimento.

Come ha esattamente osservato il pubblico ministero nell’udienza di discussione, la valorizzazione, da parte della Corte d’appello, della lesione della libertà di informazione non definisce diversamente il fatto materiale e dunque non lede le garanzie difensive, ma esprime semplicemente la identificazione dell’interesse normativo o del bene giuridico protetto, il quale tuttavia non costituisce, di per sè, l’oggetto della contestazione.

2. – Il secondo mezzo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonchè violazione della L. n. 69 del 1963, art. 2, comma 3, art. 41 Cost. e art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5) censura che la sentenza impugnata sia giunta ad attribuire rilevanza disciplinare a comportamenti che non riguardano in alcun modo l’attività giornalistica. Si sarebbe trascurato di tener conto che la C. ha dovuto sopprimere la redazione di “(OMISSIS)” nel suo ruolo di amministratore della società e non in quello di giornalista, e che tale scelta era ampiamente giustificata dalla necessità di ridurre i costi per salvaguardare l’azienda e, soprattutto, l’interesse di tutti i dipendenti. Ad avviso della ricorrente, l’imprenditore, costretto a sopprimere una redazione per motivi esclusivamente economici, non potrebbe essere ritenuto responsabile di avere violato il pluralismo dell’informazione.

2.1. – Il motivo è fondato.

2.1.1. – La L. n. 69 del 1963, art. 2, prevede, al comma 3, che giornalisti e editori sono tenuti “a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione tra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori”. Il codice deontologico del giornalista ribadisce questo dovere, recando, all’art. 1, una disposizione di tenore analogo, che richiama espressamente il contenuto del citato art. 2 dell’Ordinamento della professione di giornalista; e lo completa

e lo integra, all’art. 2, con la previsione, sotto la rubrica “Fondamenti deontologici”, che il giornalista “tutela la dignità del lavoro giornalistico e promuove la solidarietà fra colleghi attivandosi affinchè la prestazione di ogni iscritto sia equamente retribuita” (lett. c).

2.1.2. – La C. – giornalista pubblicista, iscritta nel relativo elenco dell’albo, e direttore della testata “(OMISSIS)” – svolge anche, contemporaneamente, il ruolo di amministratore unico della società, la S.I.G.E., che edita la testata giornalistica: ella riveste, dunque, il doppio ruolo di giornalista pubblicista e di editore.

La C. ha provveduto a licenziare tutti i giornalisti componenti la redazione della testata per ragioni legate alla situazione economico-finanziaria in cui versava la società e, per consentire all’emittente televisiva, dalla stessa amministrata, di continuare a fornire un servizio informativo, ha scelto di procedere all’acquisto di servizi audio-video realizzati da terzi soggetti estranei alla società.

Il giudice del lavoro ha escluso profili di illegittimità dei licenziamenti: con Decreto in data 30 marzo 2017, il Tribunale di Catania ha rigettato l’impugnativa ex art. 28 dello statuto dei lavoratori, sul rilievo che nella vicenda è stato “perfettamente instaurato un confronto tra le parti su tutte le questioni attinenti alla procedura di riduzione del personale” ed è emersa “una partecipazione attiva dei sindacati che hanno svolto appieno il loro ruolo a difesa dei livelli occupazionali”, sicchè “non è ravvisabile nel comportamento tenuto dall’azienda alcun disconoscimento delle prerogative sindacali”; con ordinanza in data 29 dicembre 2017, lo stesso Tribunale, nel respingere l’impugnativa dei licenziamenti, ha riconosciuto l’effettività delle ragioni economiche alla base dell’operazione di ridimensionamento, stante la situazione di crisi economica aziendale (con perdite nel 2013 di Euro 1.447.000, nel 2014 di Euro 4.763.000 e nel 2015 di Euro 4.910.340).

2.1.3. – Non è in discussione la possibilità di cumulare i due ruoli, di giornalista ed editore, sebbene essi perseguano finalità distinte e potenzialmente confliggenti, come nel caso di scelte imprenditoriali non conservative delle risorse umane, o comunque miranti alla contrazione del servizio giornalistico per ragioni economiche di ristrutturazione aziendale.

2.1.4. – La Corte d’appello muove dal presupposto, non contestato, della compatibilità delle due figure ed afferma che, in linea generale, dall’adozione di una scelta imprenditoriale che comporti il licenziamento di uno o più giornalisti non può derivare, di per sè, la violazione di un obbligo deontologico del giornalista che si ritrovi a rivestire contemporaneamente il ruolo di editore. Ma, secondo la Corte di Palermo, “circostanza ben diversa” sarebbe la scelta imprenditoriale, pur giustificata da motivazioni economiche, comportante “la soppressione di un’intera testata giornalistica”: in tal caso si avrebbe una “lesione dell’interesse al pluralismo dell’informazione, tutelato dai principi deontologici”.

2.1.5. – Così decidendo, la sentenza impugnata incorre nei vizi denunciati dalla ricorrente.

E’ palese la contraddittorietà della pronuncia, che per un verso ammette che il giornalista-editore possa licenziare uno o più giornalisti, senza che ciò determini conseguenze sul piano disciplinare, e per l’altro verso, con un evidente salto logico, ritiene invece che il licenziamento integri un illecito disciplinare se comporti la soppressione di un’intera redazione, e ciò anche quando quella scelta risulti ampiamente giustificata dalla grave situazione economico-finanziaria in cui versa l’azienda e sia stata riconosciuta legittima dal giudice del lavoro (il quale ha rigettato tanto il ricorso ex art. 28 dello statuto dei lavoratori volto a censurare la condotta antisindacale asseritamente tenuta dal datore di lavoro, quanto l’impugnativa del licenziamento collettivo, di cui ha riconosciuto la piena correttezza).

La Corte d’appello avrebbe dovuto considerare che il dovere di cooperazione tra colleghi riguarda propriamente le attività tipicamente giornalistiche, ossia le attività funzionali al miglior espletamento del servizio di informazione e di critica, e per l’altro verso è estraneo alle scelte che vengono adottate dal giornalista-editore, quando questi, agendo nella veste di imprenditore, decida il non altrimenti evitabile ridimensionamento dei livelli occupazionali, sopprimendo il servizio giornalistico interno, al fine di ridurre, in una situazione di grave crisi economico-finanziaria contrassegnata da crescenti perdite di bilancio, i costi di gestione dell’azienda.

Ciò non significa, beninteso, ammettere una franchigia disciplinare del secondo status, quello di giornalista pubblicista, dello stesso soggetto; significa, piuttosto, che il giornalista-editore non può essere disciplinarmente sanzionato per una scelta imprenditoriale effettuata nella sua soggettività di editore ed incidente sulla posizione lavorativa degli altri giornalisti, allorchè questa scelta si appalesi, come nella specie, economicamente necessitata e priva di alternative concretamente praticabili.

3. – Il primo motivo è rigettato, mentre il secondo è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’annullamento della Delib. sanzionatoria.

La novità della questione trattata giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda della C. e annulla la Delib. sanzionatoria adottata dal Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Sicilia e confermata, in sede di reclamo, dal Consiglio di disciplina nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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