Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30689 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30689 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 21111-2016 proposto da:
MARLENE MENCONI, MARCO GIULIANI, CARLO GIULIANI,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO 2,
presso lo studio dell’avvocato SIMONA CARLONI, che li
rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 313/35/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il
18/02/2016;

Data pubblicazione: 21/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che Carlo Giuliani, Marco Giuliani e Marlene Menconi
propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza
della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva
respinto il loro appello contro la decisione della Commissione
tributaria provinciale di Pisa. Quest’ultima, a sua volta, aveva
rldettato l’impugnazione dei contribuenti avverso un avviso di
accertamento IRPEF, IVA e IRAF’ per gli anni 2006-2007;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, i contribuenti invocano violazione dell’art. 2735
c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe
erroneamente attribuito valore di confessione a quanto
trascritto nella domanda di accertamento con adesione,
laddove sarebbe mancata la sussistenza di un fatto e

dell’animus confitendi;
che, col secondo, i ricorrenti assumono la violazione dell’art. 21
comma 1° D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 60 comma 10 lett. a)
DPR n. 600/1973 e degli artt. 3, 7 ed 8 I. n. 890/1982 c.p.c, in
relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.: la sentenza impugnata non
avrebbe potuto far coincidere la data di consegna del plico con
quella dell’effettiva conoscenza, attesa l’invalidità della notifica
per la mancanza di sottoscrizione della relata di notifica e della
busta;
che l’Agenzia si è costituita con controricorso;
Ric. 2016 n. 21111 sez. MT – ud. 19-10-2017
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

che il primo motivo è infondato;
che alla dichiarazione contenuta nella domanda di adesione
non può essere negato il carattere di confessione
stragiudiziale, e come tale è liberamente valutabile dal giudice
quale prova, ai sensi dell’art. 2735, 1° comma, c. p. c. (cfr. per

che il secondo motivo è inammissibile, posto che i ricorrenti, in
realtà, muovono rilievi inerenti la valutazione del materiale
probatorio, perciò inammissibile in questa sede, senza
riprodurre il contenuto delle relate di notifica e senza che
questa Corte possa prendere conoscenza del fascicolo di
merito, attesa la natura di

error in iudicando

del vizio

denunciato;
che, in ogni caso, in tema di atti d’imposizione tributaria, la
notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e
perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia,
sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via
automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti
inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente
entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del
potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo
onere probatorio (Sez. 5, n. 8374 del 24/04/2015);
che, nella specie, come ha correttamente chiarito la CTR, sono
stati gli stessi odierni ricorrenti a dichiarare di aver ricevuto la
notifica degli avvisi il 21 aprile 2011, sicché, mentre è evidente
che la notifica ha raggiunto il suo scopo (e dunque, l’eventuale
nullità resterebbe sanata), è altrettanto logico presumere, in
mancanza di diversi elementi indiziari, che in tale momento si
fosse altresì concretata la piena conoscenza dell’atto impositivo
da parte dei contribuenti;

Ric. 2016 n. 21111 sez. MT – ud. 19-10-2017
-3-

un caso analogo, Sez. 6-5, n. 22616 del 24/10/2014);

A

4‹, Úclche al rigetto del ricorso segue la condanngdei ricorrenti alla
tt

rifusione delle spese processuali in favore della
controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che la memoria ex art. 380 bis c.p.c. depositata dai ricorrenti
non è idonea a mutare il quadro così delineato;

2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
-4, i&
Condarin i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in
euro 5.600, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 201

che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei

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