Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30688 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30688 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 21038-2016 proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002, in
persona del Responsabile Contenzioso Regionale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIACOLA DI RIENZO 28, presso lo studio
dell’avvocato DONATELLA CARLETTI, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

CIANFROCCA GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA DEL POPOLO 3, presso lo studio dell’avvocato PAOLA
CIANFROCCA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1110/29/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/02/2016;

Data pubblicazione: 21/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. propone ricorso per
cassazione nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l’appello di
Giancarlo Cianfrocca contro la decisione della Commissione
tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva
respinto l’impugnazione del contribuente avverso
un’intimazione di pagamento IRPEF, per l’anno 1999;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un solo motivo, col quale la
ricorrente invoca violazione dell’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992, in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: il ricorso che contestava la
legittimità della cartella notificata nel 2007 era stato depositato
nel 2012, sicché avrebbe dovuto essere dichiarato
inammissibile per tardività;
che la CTR avrebbe pertanto annullato la cartella, senza
considerare che l’eccezione di intervenuta prescrizione avrebbe
potuto essere proposta solo entro sessanta giorni dalla notifica;
che il Cianfrocca si è costituito con controricorso;
che il motivo è inammissibile;
che, infatti, la sentenza impugnata argomenta la riforma della
decisione di primo grado sulla scorta dell’interpretazione
dell’art. 1 comma 5 bis lett. c) D.L. n. 106/2005 convertito in
I. n. 156/2005;

Ric. 2016 n. 21038 sez. MT – ud. 19-10-2017
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relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

che, pur essendo tale interpretazione erronea (cfr. Sez. 5, n.
26055 del 30/12/2015), la ricorrente ha imperniato la propria
censura sulla violazione dell’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992, ossia
con riguardo all’impugnazione della cartella di pagamento, e
dunque attraverso un argomento eccentrico rispetto alla ratio

che è inammissibile, per difetto d’interesse, il motivo di
impugnazione con cui si deduca la violazione di norme
giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivoglia
influenza in relazione al thema decidendum, e che sia diretta,
quindi, all’emanazione di una pronuncia senza rilievo pratico
(Sez. 1, n. 20689 del 13/10/2016);
che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la
condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali
in favore del controricorrente, nella misura indicata in
dispositivo;
che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 5.600, oltre alle spese forfettarie nella misura del
15%.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
Ric. 2016 n. 21038 sez. MT – ud. 19-10-2017
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decidendi della CTR;

ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2017
Il P

Dr. St

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