Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30685 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 27/11/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 27/11/2018), n.30685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24685-2010 proposto da:

M.A., rappresentata e difesa dagli avvocati LORENZO DEL

FEDERICO, VALERIA D’ILIO per procura speciale in calce al ricorso ed

elettivamente domiciliata presso studio loro e dell’avvocato LAURA

ROSA in ROMA, VIA F. LENZA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS) e AGENZIA DELLE ENTRATE

(OMISSIS), rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO e domiciliati ope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 507/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/05/2016; R.G.N.20/15;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Dott. CELENTANO CARMELO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Lorenzo Del Federico.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di L’Aquila, accogliendo l’appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha rigettato la domanda proposta da M.A. D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 52 e così riformato la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Pescara, che aveva riconosciuto in favore della ricorrente la somma di Euro 17.190,58 a titolo di differenze retributive per il periodo (OMISSIS), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

2. La ricorrente, dipendente del M.E.F. con inquadramento in Area 2^, profilo di Operatore Tributario, aveva convenuto in giudizio l’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze, deducendo di essere stata adibita a mansioni di assistenza alle udienze della Commissione Tributaria Regionale e così di avere svolto continuativamente e in misura prevalente mansioni inquadrabili nella superiore Area 3^.

3. La Corte territoriale ha innanzitutto evidenziato che, ai sensi dell’art. 6 C.C.N.L. comparto Ministeri 14.9.2007, comma 5, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all’interno dell’area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Ha poi osservato che nel sistema classificatorio tratteggiato dalla contrattazione collettiva a ciascuna area corrispondono livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative e che all’interno di ogni area sono poi inseriti diversi profili professionali che, secondo i settori di attività, definiscono i contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente.

3.1. Tanto premesso ha osservato che, secondo l’allegato A del C.C.N.L. comparto Ministeri del 14 settembre 2007, sono inquadrati nell’Area 2^ i lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolgono anche funzioni specialistiche dei vari campi di applicazione ovvero svolgono attività che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali e che all’interno di tale area si rinviene anche lo svolgimento di attività esecutiva istruttoria in campo amministrativo, tecnico, contabile o nei settori specialistici connessi alle attività istituzionali delle amministrazioni e la gestione delle relazioni dirette con gli utenti. Tra i contenuti professionali di base, rientra il rilascio di copie, estratti e certificati e lo svolgimento di “attività di segreteria in commissioni”, “attività di istruttoria sulla base di procedure predefinite”. Rientrano invece nell’Area 3^, rivendicata dall’appellata, i lavoratori che svolgono nell’unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero i lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico. Il profilo rivendicato richiede specifiche professionali comportanti un “elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico pratiche dei processi gestionali” e compiti di “coordinamento, direzione e controllo”.

3.2. Alla stregua di tale disciplina contrattuale, ha ritenuto la congruità dell’inquadramento della lavoratrice dell’Area 2^, dal momento che la stessa si limitava a compiti di segretariato all’interno della Commissione Tributaria Regionale, prestando assistenza alle udienze collegiali nei giorni in cui erano celebrate e curando i consequenziali adempimenti d’ufficio nei rimanenti giorni (comunicazioni, rilascio copie), come riferito dai testi escussi. L’appellata aveva dunque svolto, come emerso dalle risultanze istruttorie, sulla base di procedure predefinite, mansioni di assistenza al personale giudicante e mansioni di segreteria, anche a contatto diretto con l’utenza, ma non certo funzioni di direzione, coordinamento e controllo ovvero di elevato contenuto specialistico.

3.3. Nè poteva rilevare il richiamo, fatto dall’appellata, all’attività di udienza che il codice di procedura civile riserva al Cancelliere, dovendo osservarsi che l’appellante non è dipendente del Ministero della Giustizia, ma del Ministero dell’Economia e delle Finanze e che, ad ogni buon conto, anche a voler valorizzare l’attività d’udienza, nulla era stato allegato nè dimostrato in ordine allo svolgimento di tali compiti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.

4. Per la cassazione di tale sentenza la M. con propone ricorso affidato a quattro motivi. Il Ministero resiste con controricorso. La ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 8, nonchè dell’Allegato A del C.C.N.L. comparto Ministeri del 14 settembre 2007, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Richiamato il contenuto delle declaratorie di Area 2^ e 3^, si deduce che l’attività svolta dalla odierna ricorrente, quale è descritta negli ordini di servizio susseguitisi negli anni, sarebbe in tutto e per tutto equiparabile a quella svolta dal cancelliere nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria e così riconducibile all’Area 3^.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 545 del 1992, artt. 33,34 e 35, che disciplina l’attività svolta dal personale addetto alle segreterie delle Commissioni Tributarie.

L’art. 35 distingue, ai commi 2 e 3, due categorie di impiegati nelle commissioni tributarie: da un lato, gli impiegati che assistono i collegi giudicanti nelle udienze e controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento, ricevono gli atti del processo concernenti l’ufficio, rilasciano le copie delle decisioni, svolgono compiti di carattere amministrativo e contabile e provvedono più in generale i compiti che vengono loro affidati; dall’altro, gli impiegati che provvedono ai servizi di protocollazione, classificazione, copiatura, fotocopiatura, spedizione e ogni altra mansione inerente la qualifica di appartenenza. I primi hanno qualifica funzionale 7^ e 6^ e i secondi qualifica funzionale 5^ e 4^. Poichè alla 6^ q.f. corrisponde la posizione B3 e alla 7^ q.f. la posizione Cl, appartenente all’area 3^, erroneamente la sentenza impugnata aveva negato le differenze retributive con riferimento tanto alla posizione C1, quanto alla posizione B3.

3. Il terzo motivo denuncia omesso esame di un fatto controverso tra le parti e decisivo per la soluzione della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Si assume che l’attività svolta in udienza, che comprende un complesso di attività, quali la redazione di verbali, le comunicazione alle parti, la pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze, il rilascio di copie autentiche, l’apposizione di formule esecutive e il visto il passaggio in giudicato, costituiva – secondo le risultanze probatorie in atti – un’attività esclusiva della M. sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

La sentenza reca una motivazione apparente nella parte in cui ha affermato il difetto di prova circa il carattere prevalente dello svolgimento delle attività di udienza.

5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poichè la censura, pur prospettata come error in iudicando, risulta sostanzialmente incentrata su una diversa ricostruzione degli elementi di fatto ritenuti decisivi e non sull’interpretazione ed applicazione alla fattispecie della disciplina contrattuale di riferimento.

5.1. A riguardo, va ricordato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 7394 del 2010, n. 8315 del 2013, n. 26110 del 2015, n. 195 del 2016). E’ dunque inammissibile una doglianza che fondi il presunto errore di sussunzione – e dunque un errore interpretativo di diritto – su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa.

5.2. Il primo motivo di ricorso, seppure articolato come violazione di norme collettive, richiama il contenuto di ordini di servizio, che si assumono trascurati dalla Corte territoriale. La censura si risolve in un’errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini di una diversa qualificazione dei fatti e del livello di complessità delle mansioni, con l’inammissibile intento di sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito.

6. In ordine alla ricostruzione normativa, il secondo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 545 del 1992(Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nella L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30), che, all’art. 35 (Attribuzioni del personale delle segreterie) prevede, al primo comma, che “I direttori delle segreterie delle commissioni tributarie e i funzionari con 9^ e 8^ qualifica funzionale provvedono all’organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di segreteria per adeguarne l’efficienza alle necessità del processo tributario; partecipano a commissioni di studio relative al funzionamento del contenzioso tributario istituite in seno all’Amministrazione finanziaria; vigilano sul restante personale assegnato alla segreteria”; al secondo comma che “Gli impiegati con 7^ e 6^ qualifica funzionale assistono i collegi giudicanti nelle udienze e controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento; ricevono gli atti del processo concernenti il loro ufficio; rilasciano le copie delle decisioni; svolgono compiti di carattere amministrativo e contabile e provvedono agli adempimenti che ad essi vengono affidati; possono, nel caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari della qualifica funzionale immediatamente superiore”; al terzo comma, che “Gli impiegati con 5^ e 4^ qualifica funzionale provvedono ai servizi di protocollazione, classificazione, copiatura, fotocopiatura, spedizione e ogni altra mansione inerente alla qualifica di appartenenza; sostituiscono in caso di assenza o impedimento gli impiegati della qualifica funzionale immediatamente superiore”; al comma 4 che “Il personale ausiliario con 3^ qualifica funzionale espleta servizi di anticamera, attività connesse e attività di ufficiale giudiziario in udienza”.

6.1. Sostiene la ricorrente che le attività da lei svolte sono riconducibili nell’alveo della previsione di cui al secondo comma. Specificamente, la rivendicazione riguarda il trattamento retributivo riservato al personale dell’Area 3^ fascia F1 che, nella classificazione relativa alla CCNL comparto Ministeri 14.9.2007, corrisponde alla precedente Area C, posizione economica Cl.

7. Innanzitutto, occorre precisare che la questione relativa al mancato riconoscimento, in via subordinata, di differenze retributive in relazione alla posizione economica B3 costituisce questione di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata e che è da considerare questione nuova, inammissibile in questa sede, in mancanza di indicazioni – che era onere dell’attuale ricorrente fornire – circa la sua rituale introduzione in giudizio e la sua sottoposizione al giudice di appello.

7.1. Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 8206 del 2016).

8. Per il resto, il motivo è infondato.

8.1. E’ noto che, per il personale dei comparti, sono stati i contratti collettivi ad introdurre il sistema di classificazione per aree di inquadramento, attuando il disegno di delegificazione voluto dal legislatore nel settore pubblico (vedi Corte Cost. n. 199 del 2003). Secondo giurisprudenza costante, le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono, in linea generale, sottratte al sindacato giurisdizionale (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 213 del 2017, n. 1241 del 2016). Tenuto conto di tali principi, l’operazione di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta va operata, anche ai fini di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52,con riferimento esclusivo alle declaratorie della contrattazione collettiva di comparto.

9. Ai sensi dell’art. 6 CCNL comparto Ministeri del 2007 (che regola la fattispecie), le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area medesima; le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall’allegato A del presente CCNL. All’interno di ogni singola area, sono collocati i profili professionali che, in quanto riconducibili ad un medesimo settore di attività o ad una medesima tipologia lavorativa o professionale, possono essere tra loro omogenei o affini. I profili professionali, secondo i settori di attività, definiscono i contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente, attraverso una descrizione sintetica ed esaustiva delle mansioni svolte, dei requisiti e del livello di professionalità richiesto.

In particolare, il comma 5 dell’art. 6 CCNL stabilisce che “Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all’interno dell’area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito”.

10. Risulta che all’Area funzionale seconda (ex B1, B2, B3 e B3s) appartengono i lavoratori che “nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione ovvero svolgono attività che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali.”. E’ inquadrato in tale area il “lavoratore che, nei diversi settori di competenza, elabora dati e situazioni complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche, rilascia copie, estratti e certificati, esplica attività di segreteria in commissioni, attività di istruttoria sulla base di procedure predefinite”.

Diversi sono i requisiti che connotano l’Area terza (ex C1, C1s, C2, C3 e C3s), che è propria di chi svolge “funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico”. Vi appartiene il lavoratore che può dirigere o coordinare unità organiche o strutture anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo Io svolgimento dell’attività di competenza, provvedendo agli adempimenti previsti nell’ambito di normative generali ed emanando direttive ed istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

10.1. Nelle diverse attività sintetizzabili nell’omnicomprensivo concetto di svolgimento di “attività di segreteria in commissioni” e nella locuzione “rilascio di copie, estratti e certificati”, proprie del personale inquadrato in Area 2^, è pienamente riconducibile l’attività di assistenza ai collegi giudicanti nelle udienze delle commissioni tributarie e quella, collaterale, consistente nel rilascio di copie delle decisioni, estratti e certificati relativi allo svolgimento delle attività decisionali di dette commissioni.

10.2. Il tratto che connota i lavoratori inquadrati in Area 3^ è dato – come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata – dallo svolgimento di funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, anche con riferimento alla direzione di unità organiche. Trattasi di connotazioni professionali non rinvenibili nelle mansioni svolte dalla ricorrente, secondo l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

11. Il terzo motivo verte sulla presunta inadeguata considerazione delle “risultanze delle prove testimoniali e dei documenti in atti (in particolare degli ordini di servizio…)” che dovrebbero deporre per il carattere prevalente dell’attività di assistenza alle udienze svolta dalla ricorrente. Il quarto motivo verte sul presunto carattere meramente apparente della motivazione della sentenza.

11.1. Entrambe le censure sono inammissibili. L’infondatezza del secondo motivo priva di rilevanza l’esame del terzo. Occorre poi aggiungere che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v. Cass. S.U. sent. 8053/14) e ciò anche nella vigenza del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134. La sentenza ha dato conto, puntualmente, delle ragioni poste a base del decisum, la motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale appaiono manifestamente illogici o contraddittori.

12. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

13. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma l-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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