Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30685 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. II, 25/11/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 25/11/2019), n.30685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8858/2015 proposto da:

D.S., D.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell’avvocato MARIA

TARANTINO, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA TERESA NASCE’;

– ricorrenti –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARANO EQUO

32, presso lo studio dell’avvocato SERGIO SMEDILE, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati DOMENICO BENTIVEGNA,

FABIO STUPPIA;

– controricorrente –

e contro

I.A., I.F., I.D.,

I.V., I.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1282/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 29/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine, per il rigetto del ricorso, assorbita la richiesta di

remissione in termini;

udito l’Avvocato Maria TARANTINO, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato NASCE’ Maria Teresa, difensore dei ricorrenti in via

principale ha chiesto l’accoglimento del ricorso ed insiste

sull’istanza di remissione in termini;

udito l’Avvocato Giuseppe BENTIVEGNA con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Domenico BENTIVEGNA difensore del resistente che si è

riportato alle difese in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 18 maggio 2008, accoglieva parzialmente le domande innanzi ad esso proposte da B.A., quale erede del coniuge I.S., nei confronti di D.A. e S..

L’adito Tribunale dichiarava la nullità del contratto di compravendita stipulato dall’attrice con D.A. il 22 ottobre 1992 e del contestuale contratto di locazione intercorso in pari data tra quest’ultimo ed il succitato I., nonchè il preliminare stipulato tra i convenuti D. e l’ I. il 23 ottobre dello stesso anno, negozi tutti riguardanti il medesimo immobile.

Il Tribunale di prima istanza, ritenuto il collegamento tra loro di tutti i predetti negozi, affermava che gli stessi ledevano il principio del divieto del patto commissorio.

I D. interponevano appello resistito dalla B..

L’adita Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 1282/2014, rigettava l’interposto gravame.

Averso la suddetta decisione della Corte distrettuale ricorrono D.A. e S. con atto affidato a due ordini di motivi e resistito con controricorso dalla B., che – in via preliminare – ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c.. Parte ricorrente ha svolto istanza per rinnovazione della notifica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- In via preliminare deve esaminarsi la formulata eccezione di inammissibilità del ricorso.

Parte controricorrente ha fatto riferimento all’osservanza, inevasa dai ricorrenti, del precetto della sinteticità degli atti processuali in dipendenza di atti (ricorso di quaranta pagine, nota di deposito atti al seguito e istanza di rinnovazione di notifica e rimessione in termini ex art. 291 c.p.c.) “tali da rendere particolarmente gravosa l’attività difensiva delle controparti, violando, così, le stesse regole del “giusto processo” costituzionalmente garantite”.

In particolare parte ricorrente, a sostegno della sollevata eccezione, ha invocato quanto previsto dalla nella “nota lettera circolare del 17/6/2013” dal primo Presidente di questa Suprema Corte, e – quindi – nel protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Forense del 17.12.2015 sulla sinteticità degli atti.

La medesima parte ha poi fatto rinvio a “quanto già espresso in precedenza sia dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (la quale ha previsto tra le indicazioni pratiche relativa alla forma ed al contenuto del ricorso di cui all’art. 47 del Regolamento che “nel caso eccezionale in cui il ricorso ecceda le 10 pagine il ricorrente dovrà presentare un breve riassunto dello stesso”) e dal Consiglio di Stato” ove è sancito il contenimento del limite di ciascun atto in 20-25 pagine e, nei casi eccedenti, una distinta sintesi dell’atto estesa non più di 50 righe.

La ricorrente – in base a tanto – richiede che “anche per gli atti dei giudizi di cassazione devono trovare applicazione criteri similari” (criteri, invero, codificati dal legislatore italiano solo col C.p.A. ove, con il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 13-ter, all. 2, è espressamente statuito che “al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all’art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato”, di poi adottato il 26 dicembre 2016 (n. 167).

L’eccezione, pur condividendosi totalmente i criteri invocati con l’eccezione, non può tuttavia essere accolta in questa sede in difetto – allo stato – di una espressa previsione di legge primaria atta a formalizzare l’applicabilità dell’inammissibilità per violazione dei medesimi criteri nel giudizio innanzi a questa Suprema Corte.

2.- Parte ricorrente ha svolto la cennata istanza di rinnovazione del ricorso nei confronti di parti in causa appellate già rimaste contumaci nel giudizio di secondo grado.

L’istanza va disattesa in dipendenza del tipo di decisione da adottare ed alla stregua del noto orientamento giurisprudenziale di questa Corte teso ad evitare, in ossequio al superiore principio della ragionevole durata del processo “di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso” e, quindi, “inutili dispendi di attività processuali e formalità superflue e del tutto ininfluenti sull’esito del giudizio” (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 10 maggio 2018, n. 11287 e Ord. 21 maggio 2018, n. 12515).

3.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione di orme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Parte ricorrente, attraverso la citazione di una serie di norme codicistiche pretesamente violate, sostiene l’erroneità della gravata decisione assumendo l’inesistenza di un collegamento funzionale tra i tre succitati negozi oggetto della domanda dell’attrice odierna controricorrente.

Il motivo, innanzitutto, tende – attraverso la strumentale utilizzazione di pretesi vizi di violazione di legge ad una sostanziale rivisitazione dell’apprezzamento – correttamente svolto nei giudizi dai giudici del merito – della sussistenza di una violazione del divieto di patto commissorio.

La ratio della decisione oggi gravata innanzi a questa Corte ed in nulla scalfita dai pretesi postulati vizi è chiara e conforme ai principi ed ai canoni ermeneutici.

La Corte distrettuale (v. p. 3 ss. della sentenza impugnata) ha espressamente affermato che “la sostanziale contestualità temporale dell’operazione negoziale posta in essere dalle parti e, soprattutto, la pacifica circostanza che la venditrice dell’immobile sia, nel tempo, rimasta nella disponibilità del bene alienato non dà adito a dubbi circa il fine fraudolento dei negozi posti in essere dalle parti…..”. Tanto a maggior ragione in dipendenza del noto principio – richiamato ed applicato correttamente – per cui “il divieto di patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c., si estende a qualunque negozio attraverso il quale le parti intendono realizzare il fine vietato dal legislatore ed opera, quindi, anche nell’ipotesi di patto commissorio occulto avente ad oggetto immobile di proprietà di terzi, i quali assumono la figura di venditori a garanzia del debito altrui” (Cass. 5 marzo 2010, n. 5426).

Il motivo deve, dunque, essere respinto.

4.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione nel giudizio.

Il motivo è del tutto inammissibile in quanto sostanziantesi in una non breve rievocazione delle vicende e delle situazioni di fatto oggetto della corretta valutazione svolta entrambi i Giudici del merito.

Tanto in violazione del precipuo onere, gravante su chi invoca la violazione di quanto previsto del vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, di indicare uno specifico fatto storico o documento o dato testuale (decisivo) ignorato dal Giudice del merito (ex plurimis: Cass. S.U. n. 8053/2015).

5.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso va rigettato.

6.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

7.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 1 5 % ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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