Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30685 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30685 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 20863-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
MAXIA CARLO EUGENIO, MAXIA BETTINA, EQUITALIA NORD
SPA 07244730961;

– intimati avverso la sentenza n. 202/3/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il
11/02/2016;

Data pubblicazione: 21/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Liguria che aveva accolto l’appello di Carlo Eugenio Maxia
e Bettina Maxia, quali soci della Trimming s.a.s., contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova.
Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione dei contribuenti
contro tre cartelle di pagamento relative al 1996, a seguito
della mancata riassunzione di un giudizio di rinvio;
che, con la decisione impugnata, la CTR ha affermato che, a
fronte dell’estinzione del processo per mancata riassunzione,
non sarebbe sussistito alcun effetto interruttivo, con la
conseguente decadenza dell’Ufficio dalla riscossione degli avvisi
di accertamento;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia
deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116,
392 e 393 c.p.c., 2945 e 2966 c.c., 14, 15 e 25 DPR n.
602/1973, 63 e 68 D.Lgs n. 546/1992 e 25 DPR n. 600/1973,
ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: l’annullamento degli atti
impositivi da parte del giudice di primo grado (ribadita in
appello) avrebbe escluso la possibilità di eseguire qualsivoglia
atto di riscossione, compresa l’emissione e la notifica di una
cartella esattoriale;
che gli intimati non si sono costituiti;
Ric. 2016 n. 20863 sez. MT – ud. 19-10-2017
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relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

che il motivo è fondato;
che nel giudizio tributario, l’omessa riassunzione della causa
davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione del processo,
ai sensi dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, e la
definitività dell’avviso di accertamento impugnato, sicché il

tributaria, necessariamente incorporata nell’ atto impositivo,
decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non
attuata riassunzione, momento dal quale l’Amministrazione
finanziaria può attivare la procedura di riscossione (Sez. 5, n.
556 del 15/01/2016; sez. 6-5, n. 12079 del 13/06/2016);
che, d’altronde, in caso di estinzione del processo tributario
dovuta ad omessa riassunzione della causa davanti al giudice
del rinvio, non trova applicazione la regola generale dettata
dall’art. 2945, comma 3, c.c. ed il termine di prescrizione e di
decadenza della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza
del termine utile per la (non attuata) riassunzione, giacché solo
da tale momento l’atto impositivo diviene definitivo (Sez. 6-5,
n. 9521 del 12/04/2017);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Liguria, in diversa
composizione, affinché applichi i principi di cui sopra e
disponga anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale della Liguria, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2017

Ric. 2016 n. 20863 sez. MT – ud. 19-10-2017
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termine di prescrizione (e di decadenza) della pretesa

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