Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30684 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 27/11/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 27/11/2018), n.30684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18681/2015 proposto da:

ANSA – AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOC. COOP., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato MANLIO

ABATI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CRISTIANO ANNUNZIATA;

– ricorrente –

contro

G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

35, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO D’AMATI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI NICOLA

D’AMATI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10357/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/01/2015, R.G.N. 3613/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/09/2018 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato CRISTIANO ANNUNZIATA;

udito l’Avvocato CLAUDIA COSTANTINI per delega verbale dell’Avvocato

DOMENICO D’AMATI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con sentenza n. 10357/2015 la Corte di appello di Roma, decidendo sulle impugnazioni proposte dall’Agenzia Nazionale Stampa Associata Soc. coop. (ANSA) e da G.B. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18056/2009, confermava la pronuncia di primo grado quanto al riconoscimento in favore della G., per le mansioni svolte a far tempo dal 17/2/1997, del trattamento economico di capo servizio ai sensi dell’art. 11 del c.n.l.g., ivi compresa la maggiorazione di cui all’art. 7 e quanto alla non spettanza delle ulteriori indennità richieste (e in particolare dell’indennità di residenza ex art. 22 c.n.l.g. e art. 32 del patto integrativo aziendale) e riteneva altresì dovuto in favore della G. il risarcimento del danno conseguente all’omissione contributiva relativa alle differenze retributive riconosciute.

1.2. La Corte d’appello, come già il Tribunale, negava il riconoscimento della qualifica di corrispondente estero rivendicata dall’appellata e tuttavia, considerava che la G., formalmente inquadrata come collaboratore fisso, avesse di fatto svolto presso la sede estera di Parigi mansioni di redattore con il requisito della quotidianità, irrilevante essendo la mancanza di un orario fisso.

Riteneva, pertanto, alla stessa spettante il trattamento economico previsto per i capi servizio rilevando che la contrattazione collettiva stabilisce che il giornalista con la qualifica di redattore che lavori come corrispondente estero in determinate sedi (e così in quella di Parigi) ha diritto a tale trattamento.

Per il resto valutava generica la contestazione dell’Agenzia circa i conteggi elaborati dalla G., riteneva che non fosse configurabile un’ipotesi di trasferimento di sede risultando la G. (pur dopo pregressi rapporti di lavoro con l’ANSA) assunta ex novo a Parigi con contratto del 14/2/1997 (così da escludere che potessero spettare le voci di indennità ricollegabili a disposti trasferimenti), considerava sussistente il diritto al risarcimento del danno in relazione alla parziale omessa contribuzione relativa ad un periodo per il quale il corrispondente credito dell’INPGI era ormai prescritto.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’ANSA con due motivi.

3. G.B. resiste con controricorso.

4. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso, l’ANSA deduce la violazione e la falsa applicazione dell’artt. 1362 c.c. e segg., quanto alla interpretazione degli artt. 5 e 11 del c.n.l.g.. Riportando il testo integrale delle norme contrattuali citate e richiamando la produzione del c.n.l.g. e dei successivi rinnovi nei fascicoli di parte, afferma che la Corte territoriale, pur avendo correttamente negato l’esistenza della qualifica di corrispondente estero rivendicata dalla G., avrebbe tuttavia riconosciuto alla stessa il trattamento retributivo previsto per i capi servizio male applicando le norme contrattuali che, al contrario, attribuiscono tale trattamento solo ai corrispondenti esteri e non anche ai redattori, con ciò omettendo di indagare la volontà comune collettiva e le ragioni della prevista limitazione.

1.2. Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha correttamente applicato le norme contrattuali (v. Cass. 4 giugno 2008, n. 14784; Cass. 19 agosto 2013, n. 19199) ed ha ritenuto spettante il trattamento economico di capo servizio al redattore svolgente attività presso una determinata sede estera.

La differenza tra corrispondente estero e redattore si rinviene da una lettura coordinata degli artt. 5 e 11 del c.n.l.g. (norme di identico contenuto sia nel contratto 1 Ottobre 1995 – 30 settembre 1999 sia nel contratto 1 Marzo 2001 – 28 Febbraio 2005).

Da un lato vi è, infatti, il redattore corrispondente (art. 11 del c.n.l.g.), ovvero colui che opera da una redazione esterna, e al quale è

riconosciuta, al ricorrere di determinate condizioni ed agli effetti del medesimo contratto, l’equiparazione con la posizione categoriale di capo servizio; dall’altro vi è il corrispondente estero tout-court (figura prevista dall’art. 5 del c.n.l.g., diversa dal corrispondente semplice di cui all’art. 12 del c.n.l.g., il quale non è legato in modo organico al datore di lavoro), che opera al di fuori di qualsiasi struttura redazionale (e la cui attività integra in sè le mansioni proprie di un “ufficio di corrispondenza”, in località diversa dalla redazione centrale o decentrata), provvede alla raccolta ed al coordinamento del materiale trasmesso dai vari corrispondenti ed informatori fornendo, poi, alla redazione centrale o a quelle decentrate notizie, informazioni, servizi ed inchieste (art. 5, comma 5, c.n.l.g.; v. Cass. 12 agosto 2008, n. 21540) e gode di un proprio specifico trattamento economico (art. 5, lett. b).

Non è allora contraddittorio escludere, in fatto, la sussistenza della figura di corrispondente estero e riconoscere quella di redattore corrispondente.

Nella citata Cass. n. 14784/2008 (così come nella successiva, pure citata, n. 19199/2013) questa Corte ha ritenuto corretta una lettura coordinata degli artt. 5 e 11 del c.n.l.g. osservando che la seconda disposizione, a differenza della prima, riguardi la definizione del trattamento economico dei redattori, tra i quali, ai corrispondenti dall’estero nelle capitali o grandi metropoli ivi indicate è riconosciuta a tali fini l’equiparazione al capo servizio.

In sostanza, ad avviso di questa Corte, non è affatto necessario che il corrispondente da una delle maggiori capitali o da New York debba essere isolato per fruire dell’equiparazione al capo servizio atteso che la ragione del trattamento privilegiato così stabilito per tali corrispondenti (qualora operanti in uffici articolati, data l’importanza della sede) è ravvisabile nell’esperienza professionale occorrente e nella natura della prestazione svolta preso sedi di corrispondenza di particolare rilievo (principali capitali estere o grandi metropoli, come appunto New York) che rende congrua l’equiparazione quoad mercedem al capo servizio, senza l’automatico conferimento della relativa qualifica.

Quanto alla correttezza dell’attribuzione, nello specifico, del trattamento economico di capo servizio, la disciplina pattizia richiede quale condizione per tale attribuzione che il redattore corrispondente operi e sia residente presso una delle nelle seguenti città: Parigi, Londra, Bruxelles, Washington, Mosca, Pechino, Tokyo, New York, Berlino e Ginevra (art. 11 del c.n.l.g), condizione nella specie ritenuta sussistente (la G., come si legge nella sentenza impugnata, aveva svolto compiti di redattore presso la sede estera di Parigi ove era residente).

2.1. Con il secondo motivo di ricorso, l’ANSA deduce la violazione e la falsa applicazione dell’artt. 1362 c.c. e segg., in relazione agli artt. 1, 2 e 11 lett. b) del c.n.l.g. nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.per avere la Corte territoriale riconosciuto che la G. avrebbe svolto attività di redattore e non di collaboratore fisso senza indagare ed interpretare i tratti e requisiti che distinguono tali figure e soffermandosi solo sulla quotidianità della prestazione.

2.2. Il motivo è infondato in quanto risulta dalla sentenza impugnata che il rilievo dell’appellante ANSA era incentrato solo sulla quotidianità.

In ogni caso la sentenza impugnata ha accertato il pieno inserimento della G. nella redazione parigina e la continuità dell’attività giornalistica quale addetta al settore economico oltre che le ragioni dei rapporti con la redazione economica di (OMISSIS).

Le critiche della ricorrente scivolano sul piano dell’accertamento di merito opponendo al motivato apprezzamento della Corte territoriale proprie difformi valutazioni delle prove, ma tale modus operandi è inammissibile in sede di legittimità.

Nè è ravvisabile la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v. ex aliis Cass., Sez. U, 5 agosto 2016, n. 16598; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892), situazione, questa, insussistente nel caso in esame.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

5. Va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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