Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30684 del 21/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2017, (ud. 19/10/2017, dep.21/12/2017),  n. 30684

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che la s.r.l. Costruzioni Edili in liquidazione propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ravenna. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della società avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro per l’anno 2009;

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre censure;

che, col primo motivo, la s.r.l. Costruzioni Edili deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe erroneamente individuato la norma “agevolativa” invocata, giacchè la L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 non sarebbe stata applicata dal contribuente nè oggetto dell’avviso di liquidazione;

che, con la seconda doglianza, la ricorrente assume la nullità della sentenza impugnata, giacchè il convincimento della Commissione si sarebbe formato con esclusivo riferimento agli atti dell’Agenzia, senza tenere alcun conto degli atti e delle prove versati dall’appellata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

che, mediante l’ultimo rilievo, la società invoca la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Tariffa, parte 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 25 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: nella formulazione all’epoca vigente, la norma citata non avrebbe previsto, ai fini dell’agevolazione, l’utilizzazione edificatoria dell’area, ma solo il completamento dell’intervento cui era finalizzato il trasferimento, intervento quest’ultimo pacificamente realizzato (le opere di urbanizzazione primaria); che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è infondato;

che, infatti, è la stessa ricorrente, nella parte narrativa del suo atto (pag. 14), ad affermare che l’Agenzia appellante aveva richiamato giurisprudenza di legittimità e di merito avente ad oggetto la L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 sicchè la CTR non ha esorbitato dal thema decidendum, incentrato sul contenuto della norma agevolativa applicabile al caso concreto, a prescindere dall’intestazione di essa;

che, in tal senso, nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poichè l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Sez. 3, n. 7932 del 18/05/2012);

che, in sostanza non si tratta di omessa pronuncia, ma semmai di violazione di norma sostanziale e comunque il contenuto delle due norme è praticamente lo stesso;

che la seconda censura è parimenti infondata, giacchè non precisa quali atti o prove sarebbero state trascurate dalla CTR, tanto più che quest’ultima (pag. 2) ha riportato il nucleo della difesa appellata;

che la terza censura è anch’essa infondata, giacchè, posta pacificamente la presenza di un piano urbanistico particolareggiato diretto all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, la fruizione del beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro dell’i per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, vigente ratione temporis, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, postula l’integrale realizzazione di una nuova costruzione, dovendosi escludere la sufficienza dell’esecuzione di opere di urbanizzazione, sebbene oggetto di convenzione di lottizzazione (Sez. 6-5, n. 3533 del 09/02/2017), e sempre che l’utilizzazione edificatoria avvenga ad opera dello stesso soggetto acquirente ed entro cinque anni dall’acquisto (Sez. 5, n. 1111 del 18/01/2017);

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 5.000, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2017

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