Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30683 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 25/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 25/11/2019), n.30683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3312/2014 proposto da:

T.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato BENITO PANARITI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANPAOLO

CAMPANINI;

– ricorrente –

contro

CASSA ITALIANA PREVIDENZA ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI

PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 134, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO SCONOCCHIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURIZIO CINELLI;

– controricorrente – e ricorso inc.le –

avverso la sentenza n. 466/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 31/07/2013 R.G.N. 966/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e accoglimento del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato GIANPAOLO CAMPANINI;

udito l’Avvocato BRUNO SCONOCCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia, nella sentenza depositata in cancelleria n. 466 del 2013, riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda proposta da T.G. diretta ad ottenere la corresponsione della pensione di anzianità a decorrere dal 1 agosto 2006 a carico della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, ritenendo incompatibile la pensione con la perdurante iscrizione all’Albo dei geometri.

2. La Corte territoriale argomentava che la sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 2006 valorizzata dal primo giudice, che aveva dichiarato incostituzionale la L. n. 773 del 1982, art. 3, comma 2, non aveva inteso rendere compatibile il godimento della pensione di anzianità a carico della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti con l’iscrizione a qualsiasi albo professionale, ivi compreso l’albo dei geometri, ma solo con l’iscrizione agli albi relativi ad altre professioni.

3. Per la cassazione della sentenza T.G. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, che ha proposto altresì ricorso incidentale affidato ad un motivo.

4. Le parti hanno depositato anche memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 Cost. e delle norme che presiedono all’interpretazione e l’applicazione delle sentenze della Corte costituzionale e sostiene che la soluzione ermeneutica adottata dalla Corte d’appello contravverrebbe al chiaro tenore letterale ed al dispositivo della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 137 del 2006.

6. A fondamento del ricorso incidentale la Cassa deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 156 c.p.c. e riferisce che con il dispositivo della sentenza letto all’udienza del 27 giugno 2013, la Corte d’appello di Venezia aveva rigettato il gravame e confermato la sentenza impugnata. Sostiene che detta statuizione si porrebbe in insanabile contrasto con la motivazione e che la sentenza sarebbe pertanto affetto da nullità.

7. Il ricorso incidentale dev’essere esaminato per primo in quanto logicamente preliminare e idoneo a definire il presente giudizio.

8. Nel caso in esame si registra un contrasto insanabile tra il dispositivo letto in udienza (che ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del Tribunale di accoglimento del ricorso) e la sentenza depositata in cancelleria (che ha argomentato in ordine all’infondatezza dell’originaria domanda di pensione), non colmabile in via interpretativa.

9. Neppure può attribuirsi al dispositivo letto in udienza rilevanza autonoma e prevalente, come affermato in altri casi da questa Corte (Cass. n. 21885 del 26.10.2010, Cass. n. 279 del 15.1.1996) in quanto qui il rilevato contrasto è stato fatto oggetto di specifica impugnazione e la statuizione di rigetto dell’appello non è sorretta da alcun apparato motivazionale.

10. Opera dunque il principio (affermato, tra le altre, da Cass. S.U. n. 15763 del 19/7/2011, Cass. n. 11432 del 18/06/2004, Cass. n. 29490 del 17/12/2008, Cass. n. 5939 del 12/03/2018, Cass. n. 15618 del 11/6/2019) secondo il quale il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza – non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione – non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2.

11. Il ricorso incidentale deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo giudizio ed anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

12. L’accoglimento del ricorso incidentale e l’assorbimento del principale escludono la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.

PQM

La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito il principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, alla

Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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