Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30683 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30683 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 15077-2016 proposto da:
CASSA RISPARMIO CESENA SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio
dell’avvocato GIANMARCO STUDIO GREZ SRL., rappresentata e
difesa dall’avvocato GIANCARLO FANZINI;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 21/12/2017

avverso la sentenza n. 2731/7/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE dell’Emilia Romagna, depositata il
17/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. propone ricorso per
cassazione nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale dell’Emilia Romagna che, in sede di rinvio
dalla Corte di Cassazione, aveva rigettato il suo ricorso
introduttivo, a suo tempo proposto avanti la Commissione
tributaria provinciale di Ravenna per censurare il silenzio rifiuto
dell’Amministrazione circa un’istanza di rimborso IRPEG;
che, nella sua decisione, la CTR ha affermato che la ricorrente
non avrebbe offerto la dimostrazione contabile e documentale
del suo credito, limitandosi a riportare il calcolo delle imposte a
suo dire esatto;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, attraverso il primo, la ricorrente assume la violazione
dell’art. 115 e del principio di non contestazione, oltre che
dell’art. 329 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché
l’Ufficio non avrebbe contestato nel merito la richiesta della
Banca e comunque, non essendo stato proposto appello, si
sarebbe formata acquiescenza per impugnazione parziale e
giudicato interno;

Ric. 2016 n. 15077 sez. MT – ud. 19-10-2017
-2-

MOCCI.

che, col secondo, la Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a.
lamenta violazione dell’art. 2697 c.c. e 58 DPR n. 597/1973, in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omesso esame circa
un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c.: la prova
documentale sarebbe stata fornita in causa, e dall’esame di
ictu

ocu/i, in forza

dell’applicazione dell’art. 58 ai dati numerici degli allegati
prodotti;
che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;
che il primo motivo è infondato;
che, infatti, nel processo tributario, il principio di non
contestazione, che si fonda sul carattere dispositivo del
processo, trova applicazione sul piano probatorio, ma non
anche su quello delle allegazioni poiché la specificità del
giudizio tributario comporta che la mancata presa di posizione
dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva
svolti dal contribuente non equivale ad ammissione, né
determina il restringimento del

“thema decidendum” ai soli

motivi contestati (Sez. 6-5, n. 13483 del 30/06/2013; Sez. 5,
n. 13834 del 18/06/2014);
che, inoltre, il disposto di cui all’art. 329 c.p.c. non può dirsi
violato, giacché la CTR ha pronunziato nell’ambito delineato dal
rinvio della sentenza di legittimità (n. 30782/2011), la quale
aveva disposto un nuovo giudizio, reputando astrattamente
ammissibile l’istanza, ma delegando alla fase rescissoria
l’effettiva e concreta valutazione delle condizioni per il
rimborso;
che, in ogni caso, l’acquisizione delle decisioni di merito
prodromiche a quella oggetto di odierna impugnazione esclude
come sul contenuto dei documenti e del prospetto,
asseritamente prodotti dalla ricorrente in primo grado (ma di
Ric. 2016 n. 15077 sez. MT – ud. 19-10-2017
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essa l’errore sarebbe emerso

cui non è possibile accertare l’effettiva allegazione), si sia
formato un qualche giudicato interno;
che il secondo motivo è parimenti infondato;
che, per un verso, la CTR non ha utilizzato in via di fatto il
meccanismo di cui all’art. 58 DPR n. 597/1973 e dunque non

non aveva provato “efficacemente che il coefficiente di
deducibilità fosse superiore a quello utilizzato nella
dichiarazione dei redditi presentata”;
che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove
non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun
vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo
inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
(che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico,
principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il
giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente
all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante (Sez. 3, n. 11892 del
10/06/2016);
che le note d’udienza allegate dalla ricorrente non sono idonee
a mutare il quadro così delineato;
che il ricorso va dunque respinto;
che al rigetto del ricorso segue la condanna della Cassa di
Risparmio di Cesena s.p.a. alla rifusione delle spese
processuali in favore della controricorrente, nella misura
indicata in dispositivo;
che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
Ric. 2016 n. 15077 sez. MT – ud. 19-10-2017
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ne ha violato il disposto, rilevando invece che la contribuente

dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in
euro 7.300, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2017
Il
Dr.

side

La Corte rigetta il ricorso.

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