Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30682 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30682 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: SOLAINI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso 17615-2016 proposto da:
FALASCA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, \T\
BERG:11110 43, presso lo studio dell’avvocato) ROSA I11ARIA
CIANCAGI ANI, rappresentato e difeso) dall’avvocato LUCIANO
CARINO;

– ricorrenti –

contro
EQUI 1 ALIA CENTRO S.P A.;

– intimata avverso la sentenza n. 24/6/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DEI i:AQUILA SEZIONE
DISTACCATA di PESCARA, depositata il 11/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott, LUCA SOI,MNI.

Data pubblicazione: 21/12/2017

Ric. 2016 n. 17615 sez. MT – ud. 27-06-2017
-2-

R.G. 17615/16
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, nei
cui confronti il concessionario della riscossione non ha spiegato difese
scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR dell’Abruzzo, sezione
di Pescara, relativa ad alcuni avvisi d’intimazione in tema d’Irpef,
lamentando la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art.
360 primo comma n. 5 c.p.c., per omesso esame circa un fatto controverso
e decisivo del giudizio (primo motivo), e violazione dell’art. 2948 n. 4 c.c.,
in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. (secondo motivo);
innanzitutto, viene censurata la decisione della CTR perché, ad avviso del
ricorrente, la stessa non si era espressa sull’insussistente difetto di
giurisdizione relativamente alla cartella meglio indicata in ricorso (v.
allegato n. 5), per come riconosciuto dalla CTP; ad avviso del contribuente,
la CTR, erroneamente, avrebbe proceduto ad esaminare nel merito la
pretesa portata dalla cartella in oggetto; in secondo luogo, il ricorrente ha
lamentato che erroneamente i giudici d’appello hanno ritenuto che il credito
portato dalle cartelle di pagamento oggetto di controversia, si prescrivesse
in dieci anni.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma
semplificata.
Il primo motivo, in via preliminare, deve ritenersi inammissibile, non
avendo il ricorrente censurato specificamente la ratio della decisione
impugnata, secondo la quale, essendo comunque l’appello infondato nel
merito, il contribuente non aveva interesse a una decisione ulteriormente
negativa. La doglianza è comunque anche infondata, in quanto, la dedotta
violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/92 è insussistente, avendo la CTR
riconosciuto implicitamente la giurisdizione del giudice tributario anche per
la cartella di cui all’allegato n. 5 del ricorso (giurisdizione che era, invece,
stata disattesa dalla CTP).
Il secondo motivo è, invece, fondato, nei termini qui di seguito precisati.
Va rilevato preliminarmente che, come si rileva dalla sentenza impugnata,
gli avvisi di intimazione di pagamento, notificati al contribuente e fondati su
cartelle di pagamento parimenti precedentemente notificate, avevano ad
oggetto crediti tributari per Irpef e relative sanzioni.
Deve altresì ritenersi, interpretando il ricorso per cassazione, che il
ricorrente, nell’affermare l’applicazione nella specie della prescrizione
quinquennale, ha comunque inteso censurare la tesi del giudice di appello,
volta invece a ritenere applicabile al credito di cui trattasi la prescrizione
decennale.
Ciò premesso, la materia del contendere è regolata dai seguenti principi
elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte.
Si è in primo luogo affermato che il diritto alla riscossione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie,
derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di
dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., che disciplina
specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se
la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale
irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art.
20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione
entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e
quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario
(Cass. S.U. n. 25790/09).
Si è successivamente affermato, con orientamento consolidato, che il diritto
alla riscossione di un’imposta azionato mediante emissione di cartella di
pagamento è soggetto alla prescrizione ordinaria se fondato su un
accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato,
altrimenti è soggetto ai termini di decadenza e/o prescrizione che

Dott.

scandiscono i tempi dell’azione amministrativo-tributaria (Cass. nn.
5837/11; 842/14; 4574/15; 16730/16; 9076/17).
La sentenza impugnata, nell’affermare genericamente che «Nel caso di
specie, si tratta di crediti per tributi da pagarsi in soluzione unica (IRPEF
ecc.), per cui vale la prescrizione decennale, che ovviamente si applica
anche agli accessori (sanzioni) cristallizzati nella cartella», senza nulla
precisare in ordine al titolo in forza del quale sono state emesse le cartelle e
gli avvisi di intimazione notificati al contribuente, si è discostata dai principi
giurisprudenziali sopra enunciati.
Detta sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla
Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara,
affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della
controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente
giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo,
Sezione staccata di Pescara, in diversa composizione.
Così deciso il Roma, alla camera di consiglio del 27.6.2017

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