Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30681 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 25/11/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 25/11/2019), n.30681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5957/2014 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DIREZIONE PROVINCIALE

DEL LAVORO DI ROMA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ACOEL S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3513/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/09/2013 R.G.N. 1765/2013.

Fatto

RILEVATO

1. Che il Tribunale di Lecco accoglieva la opposizione proposta da Acoel s.r.l. in persona di C.G., legale rappresentante p.t. della società, avverso ordinanza ingiunzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

2. che la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione, convenendo con il primo giudice sul fatto che la nullità della notifica del verbale di accertamento a C.G. in proprio, quale autore della violazione – nullità non sanata dalla impugnativa del verbale di accertamento proposta dal C. in veste di legale rappresentante della società – comportava l’estinzione della obbligazione accessoria della società tenuta in via solidale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, al pagamento delle somme dovute dal C.;

3. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ufficio del Lavoro sulla base di quattro motivi; la Acoel s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 6 e 14, art. 139 c.p.c., artt. 156 e 160 c.p.c.. La sentenza impugnata viene censurata per avere escluso che il difetto di notifica del verbale di accertamento al trasgressore potesse ritenersi sanato dalla rituale notifica alla società del verbale di contestazione recante nell’intestazione l’indicazione del C. quale autore della violazione; si richiama la circostanza che quest’ultimo aveva tempestivamente proposto ricorso D.Lgs. n. 124 del 2004, ex art. 17, avverso il verbale di contestazione e si sostiene la irrilevanza, al fine del raggiungimento dello scopo, della circostanza che il C. avesse proposto ricorso non in proprio ma in veste di legale rappresentante della società;

2. che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 6, 14 e 18, D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 17, art. 139 c.p.c., artt. 156 e 160 c.p.c.. Si censura la decisione per non avere ritenuto sanata la nullità della notifica del verbale di accertamento dalla proposizione da parte del C., anche in proprio e non solo quale legale rappresentante della società, del ricorso in opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso l’ordinanza ingiunzione;

3. che con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., censurandosi l’affermazione della Corte di merito secondo la quale il ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22, non sarebbe stato proposto dal C. anche in proprio, in contrasto con quanto evincibile dal testo dell’atto che viene riprodotto in ricorso;

4. che con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 6 e 14, censurandosi la sentenza impugnata per avere ritenuto che la estinzione dell’obbligazione in capo al trasgressore comportasse la estinzione dell’obbligazione solidale, gravante L. n. 689 del 1981, ex art. 6, sulla società, stante la natura accessoria e dipendente della stessa;

5. che il quarto motivo di ricorso è fondato. Si premette che la L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., che dispone che l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, aveva dato luogo nella giurisprudenza di legittimità alla formazione di due distinti orientamenti in ordine alle conseguenze di tale estinzione sulla sorte dell’obbligazione gravante sull’obbligato solidale. Secondo un primo orientamento, espresso da Cass. n. 23871 del 2011 e da Cass. n. 26387 del 2008, la estinzione dell’obbligazione in capo a colui che ha in concreto commesso la violazione ammnistrativa, obbligazione avente carattere principale, determinava l’estinzione anche dell’obbligazione – riconosciuta di natura accessoria e dipendente – a carico dell’obbligato solidale. Secondo altro orientamento, espresso da Cass. n. 4342 del 2013, l’effetto estintivo della pretesa sanzionatoria doveva ritenersi limitato, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., al soggetto nei cui confronti non era stata eseguita la notifica; ciò, in sintesi, in ragione dell’autonomia della posizione dei due obbligati, in relazione alla quale non era configurabile un legame necessario tra le due obbligazioni;

5.1. che il conflitto è stato composto da recente pronunzia resa a sezioni unite da questa Corte con la quale è stato chiarito che in tema di sanzioni amministrative l’obbligazione del corresponsabile solidale prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6, è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell’ipotesi in cui quest’ultima, ai sensi della detta L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., si estingua per mancata tempestiva notificazione. Ciò in quanto la previsione di solidarietà non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, con l’ulteriore conseguenza che l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione di regresso per l’intero verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l’estinzione del suo obbligo verso l’Amministrazione (Cass. Sez. Un. 22082 del 2017);

5.2. che in continuità con l’arresto delle sezioni unite di questa Corte si impone, pertanto, la cassazione con rinvio della decisione impugnata in quanto ancorata all’errato presupposto in diritto della natura non autonoma ma dipendente dell’obbligazione solidale facente capo alla società Acoel;

6. che l’accoglimento del quarto motivo di ricorso assorbe l’esame dei primi tre motivi;

7. che al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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