Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30681 del 21/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30681 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: SOLAINI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso 14233-2016 proposto da:
AGVNZIA

[NTRATE, C.F. 06363391001, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
PORTOCI-11’31 12, presso) l’AVVOCATURA GI ,N1101,1:1
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
11. TRUCIOLO 1)1 CUDI

G & C SAS .,

– intimata avverso) la sentenza n. 1373/1/2015 della COMMISSIONI
TRIBUTARIA REGIONALV di BARI, depositata il 15/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Data pubblicazione: 21/12/2017

Ric. 2016 ti. 14233 sez. MT – ud. 16-05-2017
-2-

R.G. 14233/16
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la
parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l’Agenzia delle Entrate
impugnava la sentenza della CTR della Puglia, in sede di rinvio, relativa ad
un avviso di accertamento in tema di credito Iva per il 2001 non
riconosciuto dall’ufficio ed all’irrogazione delle relative sanzioni, pur in
presenza di un condono (tombale) ai sensi dell’art. 9 comma 9 della legge
n. 289 del 2002, denunciando la violazione dell’art. 9 comma 10 lettera b)
della legge n. 289 del 2002, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3
c.p.c., in quanto, erroneamente i giudici d’appello avevano ritenuto che
l’Agenzia avrebbe potuto sindacare solo la non spettanza del rimborso
chiesto in dichiarazione, ma non spingersi ad irrogare sanzioni, sulla scorta
dell’erronea interpretazione della norma indicata in rubrica.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma
semplificata.
Il ricorso è fondato.
Con ordinanza n. 22713 del 2 novembre 2011 questa Corte – cassando con
rinvio la precedente sentenza di appello inter partes della CTR della Puglia
n. 39/10/2008 depositata in data 8 luglio 2008 e, in particolare, rimettendo
al riesame del giudice del rinvio la censura della contribuente sulla non
debenza delle sanzioni conseguenti al mancato riconoscimento del credito
d’imposta – ha affermato il principio di diritto, vincolante in sede di
decisione nel giudizio rinvio, secondo cui “il condono fiscale elide in tutto o
in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il
contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti
all’eventuale contestazione da parte dell’ufficio”, in quanto la definizione
automatica non sottrae all’ufficio il potere di contestare il credito, ad es.,
per accertata inesistenza dell’operazione commerciale da cui esso
deriverebbe.
La sentenza della CTR della Puglia qui censurata, affermando che il potere
dell’Agenzia di accertare l’effettività delle posizioni creditorie di parte
contribuente “non può spingersi sino alla irrogazione di sanzioni nei cui
confronti l’effetto preclusivo, conseguente alla definizione automatica, non
sembra subisca limiti” si è discostata dal principio di diritto sopra enunciato,
che comporta, come conseguenza logico-giuridica, che le sanzioni estinte in
base alla legge n, 289 del 2002 sono solo quelle connesse ai debiti tributari
oggetto del condono, ma non anche quelle derivanti dal comportamento
teso a formare illegittimi crediti fiscali, il controllo dei quali non è inibito dal
condono stesso (v. Cass. 2015/1289).
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata
sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art.
384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo, nella parte relativa alla
censura mossa in ordine alla debenza delle sanzioni applicate in
conseguenza del mancato riconoscimento del credito d’imposta.
In considerazione dell’alterno esito dei due giudizi di merito e del primo
giudizio di cassazione, può disporsi la compensazione delle relative spese
processuali, ponendosi invece a carico della intimata le spese della presente
fase di legittimità, da liquidarsi come in dispositivo.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo della contribuente nella parte relativa alla
censura mossa in ordine alla debenza delle sanzioni applicate in
conseguenza del mancato riconoscimento del credito d’imposta.

Dichiara compensate le spese del doppio giudizio di merito e del primo
giudizio di cassazione. Condanna la società intimata al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità che liquida in C. 5.600,00, olt
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 16. .2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA