Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30680 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30680 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 21/12/2017

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:

XHEAD s.r.I., in persona del I.r.p.t., rapp. e dif. dall’avv. Giovanni
Bosco e dall’avv. Flavio Crociano, elett. dom. presso lo studio di
questi, in Roma, via del Banco di Santo Spirito, n. 42, come da
procura in calce all’atto
-ricorrente-

RG 27659/2016-

. m.ferro

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Contro
Fallimento XEAD s.r.I., in persona del curatore fall. p.t.
GUTTÀ CRISTINA

per la cassazione della sentenza App. Milano 25.10.2016, n.
3954/2016, in R.G. 2945/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 7 novembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo
Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:
1. XHEAD s.r.l. impugna la sentenza App. Milano 25.10.2016, n.
3954/2016, in R.G. 2945/2015, con cui è stato rigettato il suo
reclamo proposto avverso la sentenza Trib. Milano 13.6.2016, n.
472/16, di declaratoria di fallimento reso su originaria istanza di
Cristina Guttà;
2.

la corte di appello ha riconosciuto: a) la non sussistenza del

limite di cui all’art.15 u.co. I.f., ai fini della richiesta revoca, stante la
sommatoria del credito residuo in capo alla creditrice istante, di
quello vantato dal creditore pignorante NILS s.p.a., delle somme
dovute ad Equitalia e un altro creditore in esecuzione mobiliare, con
le somme per obbligazioni scadute emerse dalle insinuazioni al
passivo e dalla stessa contabilità; b) il riscontro dell’insolvenza, per
l’esposizione debitoria e il netto squilibrio patrimoniale;

RG 27659/2016- g.e

m.ferr

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-intimati-

3.

con il ricorso, in due motivi la ricorrente contesta il requisito

dei debiti scaduti per 30.000 euro e la sussistenza dello stato
d’insolvenza;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:

doglianza, dovendosi applicare il principio, già espresso da Cass.
14596/2015, per cui

«l’unica nozione rilevante ai fini del limite

oggettivo alla fallibilità di cui all’art. 15, comma 9 L.fall., da verificare
d’ufficio, è che il requisito, quale emersione diretta e agevolmente
riscontrabile dallo stato dell’istruttoria come evoluta – per il concorso
dell’iniziativa di parte ovvero dei mezzi istruttori d’ufficio – fino al
momento della decisione, coincida con l’ammontare di obbligazioni
per le quali il pagamento sia dovuto, senza termini o condizioni, sia
esso afferente ai crediti propriamente azionati con il ricorso che a
quelli comunque accertati e già agli atti»;

2.

si tratta di indirizzo che Cass. 14727/2016 ha potuto

precisare, statuendo che «l’art. 15, ultimo comma, della legge fall.
prevede infatti espressamente che il superamento dell’ammontare
minimo dei debiti scaduti e non pagati al quale è subordinata la
dichiarazione di fallimento deve risultare dagli atti dell’istruttoria
prefallimentare, in tal modo escludendo la possibilità di avvalersi di
accertamenti successivi effettuati in sede di verifica dello stato
passivo. Tale interpretazione, imposta dal tenore letterale della
norma, trova conferma nella relazione ministeriale al d.lgs 9 gennaio
2006, n. 5, la quale evidenzia la funzione deflattiva della norma in
esame, volta ad evitare l’apertura di procedure fallimentari nei casi in
cui si possa ragionevolmente presumere che i costi delle stesse
superino i ricavi distribuibili ai creditori. La relazione sottolinea inoltre
come la norma in questione eviti d’interferire con il profilo

RG 27659/2016- g.es m erro

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1. il primo motivo è fondato, con assorbimento della seconda

dell’accertamento dello stato d’insolvenza, quale presupposto
oggettivo del fallimento, con ciò intendendo affermare che la
sussistenza di una situazione debitoria inferiore ai trentamila euro
sfugge ad ogni ulteriore verifica in sede fallimentare, anche in
rapporto allo stato d’insolvenza riscontrabile in sede di accertamento
dello stato passivo, dovendo essere valutata esclusivamente in sede

nella vicenda, la stessa corte d’appello ha conteggiato una
sommatoria dei crediti emersi davanti al giudice del procedimento di
cui all’art.15 I.f. non eccedente i 25.533,82 euro, cui solo “altri crediti
scaduti ed evidenziati dal curatore così come risultava dalle domande
di insinuazione al passivo” hanno consentito, in aggiunta, di superare
la citata soglia;
3.

né può dirsi che il riferimento alle risultanze delle schede

contabili, per debiti di lavoro e per quanto inerente ad elemento
preesistente alla dichiarazione di fallimento, avesse costituito
circostanza trattata nell’istruttoria ed in essa emersa, trattandosi di
accertamento invece e per di più correlato ancora alle “verifiche
svolte dal curatore”, dunque in contraddizione con quel requisito di
riscontro

processualmente

circoscritto

secondo

il

seguito

orientamento;
4.

la sentenza impugnata va pertanto cassata, restando

assorbito il secondo motivo d’impugnazione, con il conseguente rinvio
della causa alla Corte d’Appello di Milano, che provvederà, in diversa
composizione, anche alla liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il
secondo, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, che provvederà,

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pre fallimentare, ai fini della dichiarazione o meno del fallimento»;

in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese del giudizio
di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre

2017.

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