Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3068 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3068 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 16650-2012 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

ricorrente; –

contro
CHIARIELLO ANNAMARIA, FAZZINI MIRANDA;

– intimate avverso la sentenza n. 98/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 12/05/2011, depositata il
26/05/2012;

Data pubblicazione: 11/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 16650 sez. MT – ud. 18-12-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia del territorio -appello proposto
contro la sentenza n.23/0412010 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso
della parte contribuente Chiariello Annamaria e Fazzini Miranda- ed ha così
annullato l’avviso di classamento di una unità immobiliare urbana, recante aumento
della rendita catastale.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di (oltre al resto) ritenere viziato
l’atto di classamento perché privo di idonea motivazione, non essendo stati esplicitati
gli elementi specifici presi in considerazione né gli argomenti tecnici che
giustifichino i citati mutamenti, ma considerazioni generiche non idonee a consentire
un’efficace difesa da parte del destinatario, ed inoltre nel senso che non avrebbe
dovuto ritenersi necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo
ed ultimo dei comproprietari, “dal momento che è consentito al comproprietario agire
da solo in difesa della proprietà ed il ricorso in questione può considerarsi appunto
un’azione in difesa della proprietà”.
L’Agenzia del territorio ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’an.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di censura (improntato alla violazione dell’art.102 cpc, in
relazione all’art.360 n.4 cpc, assorbente rispetto agli altri) la ricorrente si duole in
sostanza della pronuncia negativa, da parte del giudice del merito e in controversia
caratterizzata da litisconsorzio necessario tra le parti, sulla censura di nullità della

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letti gli atti depositati

sentenza di primo grado per difetto del contradditorio tra le parti necessarie del
processo.
Il motivo di impugnazione appare fondato ed è preliminare rispetto anche all’esame
della fondatezza della questioni relative alla legittimità dei provvedimenti impugnati,
siccome risulta manifesto che il giudice di appello ha fatto erroneo governo delle

dello stesso immobile in materia che costituisce poi presupposto vincolante ai fini
dell’esercizio della potestà tributaria per ogni aspetto per il quale rilevi la rendita
catastalmente attribuita.
Infatti, con nota pronuncia successivamente confermata da altre (Sez. 5, Sentenza n.
15489 del 30/06/2010; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24101 del 28/12/2012) la Suprema
Corte ha messo in chiaro che:”In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione
dell’atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, al fine di
ottenere l’accertamento della natura agricola dello stesso, dà luogo ad un
litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale
accertamento – vincolante ai fini dell’esercizio del potere impositivo da parte del
Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) – possa condurre a
valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo. (In applicazione del
principio, la S.C. ha annullato i giudizi di primo e secondo grado di impugnazione di
atti di classamento di un immobile, promossi da uno dei comproprietari del bene,
coniuge in comunione legale, non avendo il giudice di merito disposto l’integrazione
del contraddittorio)”.
Poiché è pacifico che nella specie qui in esame il contradditorio non sia stato
integrato —nei confronti di uno dei comproprietari che pure aveva separatamente
impugnato il provvedimento di riclassamento, senza che qui consti quale sia stato
l’esito di detta ultima impugnazione- e poiché non risulta ricorrere nella specie di
causa il presupposto esonerativo considerato da questa Corte nella sentenza
n.14815/2008, in ossequio al principio sopra richiamato, non resta che annullare la
pronuncia qui impugnata e rimettere la controversia al giudice di primo grado (la

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disposizioni che regolano il necessario contraddittorio processuale tra comproprietari

CTP di Napoli), affinché provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente
esperita, previa l’integrazione del contradditorio nei confronti delle altre parti
necessarie.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTP
di Napoli che, in diversa composizione e previa integrazione del contraddittorio tra
le parti necessarie, provvederà sul ricorso introduttivo oltre che sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013
il

idente

Roma, l O aprile 2013.

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