Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3068 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 10/02/2020), n.3068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26988-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

D.R.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO,

23, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MOSCARINI, rappresentata

e difesa dall’avvocato EVO TALONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1231/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/11/2013 R.G.N. 131/2013.

Fatto

RITENUTO

che:

con sentenza n. 1231 del 2013, la Corte d’appello di L’Aquila, riformando la sentenza del Tribunale di Chieti, ha accolto l’opposizione proposta dalla ditta individuale D.R.V. avverso la cartella esattoriale emessa per il recupero dei contributi non versati nel periodo settembre 2000 – dicembre 2002, per indebita fruizione degli sgravi di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 3 richiamata dalla L. n. 448 del 2001, oltre somme aggiuntive ed interessi (complessivamente in Euro 108.629,73);

ad avviso della Corte territoriale, non si era verificata alcuna circostanza che facesse venir meno il diritto a fruire degli sgravi in quanto il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non era stato mantenuto per fatti non imputabili all’impresa e non prevedibili essendo stata provata la mancanza di commesse che aveva portato alla totale cessazione dell’attività;

avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso, affidato ad un motivo; la ditta D.R.V. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’INPS ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, e della L. n. 448 del 2001, art. 44 per avere la Corte di merito ritenuto giustificata la circostanza, ostativa al mantenimento del diritto alla fruizione degli sgravi, che i licenziamenti non erano imputabili a scelte discrezionali del datore di lavoro ma a ragioni economiche oggettive;

il tenore del ricorso, contenente una sufficiente rappresentazione dei fatti processuali necessari alla decisione, unito alla riconducibilità delle questioni poste al piano della pura interpretazione delle disposizioni che si denunciano essere state violate, non essendo le stesse fondate su specifici atti o documenti, rendono del tutto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione formulata dalla contro ricorrente con riferimento all’art. 366 c.p.c.;

il ricorso è fondato;

la fonte normativa che disciplina lo sgravio contributivo del quale si controverte va ravvisata nella L. n. 448 del 2001, art. 44, comma 1, che recita: “A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell’anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo… Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite alla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 6, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui all’art. 3, medesimo comma 6, lett. a)”;

la citata L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, alla quale il legislatore del 2001 ha inteso rinviare, a sua volta dispone che lo sgravio contributivo, in misura totale, si applica a condizione che: a) l’impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998 (31 dicembre 2001), l’incremento è commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data; b) l’impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie; c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

non controverso che, nella specie, la ditta ha provveduto a licenziare tutti i lavoratori il 20 dicembre 2002, prima della scadenza del triennio per cessazione di attività, tale circostanza ha, comunque, comportato un decremento del livello occupazionale raggiunto a seguito delle nuove assunzioni nel periodo agevolato, indicato, dai legislatore, in un triennio;

questa Corte ha pure chiarito (Cass., sez. lav. 26 ottobre 2017 n. 25474; Cass. sez. lav. 28.7.2016 n. 15688) che la concessione degli sgravi contributivi di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, richiamato dalla L. n. 448 del 2001, presuppone che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel periodo agevolato sicchè il venir meno di tale condizione determina l’integrale perdita del diritto al beneficio, avendo la norma natura eccezionale, per cui, ove diversamente interpretata, si porrebbe in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea;

pertanto non sussiste il diritto dell’impresa al mantenimento del beneficio dello sgravio contributivo nelle ipotesi di mancata conservazione del livello occupazionale anche nei casi in cui la situazione di contrazione del personale non possa essere ricondotta ad una volontà della parte datoriale; in altri termini, il dato oggettivo della contrazione dell’organico del personale dipendente non può essere superato attraverso il ricorso alla qualificazione soggettiva della causa del decremento stesso (nella fattispecie esaminata nel richiamato arresto di questa Corte n. 25474/2017 la sentenza impugnata è stata cassata per avere escluso dal computo del livello occupazionale i lavoratori che nel frattempo si erano dimessi);

è, dunque, da escludere che il mantenimento del diritto allo sgravio possa ricondursi alla mera (ed in quanto tale insindacabile) scelta datoriale di non esercitare ulteriormente l’attività d’impresa pur se dettata da carenza di commesse, derivandone in caso contrario lo sviamento dello sgravio dalla sua causa tipica, che consiste nell’assunzione da parte dello Stato di una parte dell’onere economico proprio dell’attività d’impresa allo scopo di favorire l’incremento dell’occupazione stabile nelle zone depresse del Paese;

peraltro, in continuità con altri precedenti di questa Corte, va ribadito che, per la natura eccezionale della norma, una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea (v., fra le altre, Cass. n. 15688 del 2016);

in difetto, pertanto, dell’ininterrotto decorso del periodo triennale agevolato, va ritenuto insussistente un requisito costitutivo per beneficiare degli sgravi in esame;

la sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi illustrati, va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in ordine all’esatta entità delle somme dovute dall’odierna intimata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Ancona anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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