Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3068 del 08/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3068 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso 29161-2016 proposto da:
VENEZIA PAN S.R.L. C.F.05938591004, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RONIA VIA
mALAGoyn n.15, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA sALDurn, che la rappresenta e difende;
LORENZO
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, CE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORIOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DEUX.)
STATO, che la rappresenta e difende ope leg,is;
– contro ricorrente contro
Data pubblicazione: 08/02/2018
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.;
– intimata avverso la sentenza n. 2878/38/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 12/05/2016;
partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 2 marzo 2016 la Commissione tributaria
regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dalla Venezia Pan srl
avverso la sentenza n. 24591/27/14 della Commissione tributaria
provinciale di Roma che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di
accertamento e la cartella di pagamento per imposte erariali
2003/2006. La CTR osservava in particolare che nessuno dei profili di
illegittimità degli atti impositivi e della riscossione impugnati eccepiti
dalla società contribuente aveva fondamento e che dunque risultava
complessivamente corretta la pronuncia della CTP.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società
contribuente deducendo tre, complessi, motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
L’intimato Agente della riscossione non si è difeso.
La ricorrente successivamente ha depositato una memoria.
Considerato che:
In via preliminare si deve affermare l’infondatezza dell’eccezione di
inammissibilità
del
ricorso
sollevata
dall’agenzia
fiscale
controricorrente con riguardo alla proposizione congiunta nelle
Ric. 2016 n. 29161 sez. MT – ud. 10-01-2018
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
censure proposte di più profili di illegittimità ex art. 360, primo
comma, cod. proc. civ.
Va infatti ribadito che «In materia di ricorso per cassazione, il fatto che
un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei
quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo,
dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che
la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze
prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato
esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse
fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati» (Sez.
U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015, Rv. 635452 — 01; successive
conformi, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017, Rv. 643681 —
01; Sez. L – , Sentenza n. 20335 del 24/08/2017, Rv. 645601 – 01).
Nel caso di specie lo sviluppo delle censure corrisponde allo standard di
ammissibilità indicato nel principio di diritto di cui a tale arresto
giurisprudenziale, dato appunto che, in ogni singolo motivo, sono ben
distinte le ragioni di affermazione degli, autonomi, vizi di violazione di
legge e di motivazione.
Peraltro, per le ragioni giuridiche di cui infra, le carenze motivazionali
della sentenza impugnata hanno quel carattere di “radicalità” ed
assolutezza che le relative censure si sottraggono alla preclusione di cui
all’art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., come sotto
altro profilo di inammissibilità altresì eccepito dalla agenzia fiscale
controricorrente.
Ciò posto in limine, con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n.
3-5, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa
applicazione degli artt. 43, d.P.R. 600/1973, 57, d.P.R. 633/1972 e di
vizio motivazionale, poiché la CFR ha totalmente omesso di
Ric. 2016 n. 29161 sez. MT – ud. 10-01-2018
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non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione,
argomentare in ordine alla questione, riproposta con il gravame, della
invalidità degli avvisi di accertamento impugnati in quanto notificati
oltre il termine decadenziale ordinario, affermandosi l’inapplicabilità
della disciplina del c.d. “raddoppio dei termini”, anche nella
considerazione delle recenti modicihe normative.
civ.- la ricorrente lamenta vizio motivazionale e violazione degli artt. 7,
legge 212/2000, 42, d.P.R. 600/1973, 56, d.P.R. 633/1972, poiché la
CTR ha omesso di motivare sull’eccepita carenza di motivazione degli
atti impositivi impugnati.
Con il terzo motivo —ex art. 360, primo comma, nn. 5-3, cod. proc.
civ.- la ricorrente denuncia vizio motivazionale e violazione dell’art. 36,
d.lgs. 546/1992, poiché la CTR ha omesso di motivare in ordine agli
eccepiti errori di calcolo degli avvisi di accertamento impugnati.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione,
sono fondate quanto ai singolarmente e, come detto,
distintamente/autonomamente dedotti vizi motivazionali.
Va ribadito che:
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