Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30679 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 27/11/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 27/11/2018), n.30679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8750-2017 proposto da:

L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO GHERA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO GAROFALO giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., P.I. (OMISSIS), già

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO MARIA VALERIO RIGI LUPERTI giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 346/2016 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 26/01/2017 R.G.N. 128/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/06/2018 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SCAPPATURA PATRIZIA per delega verbale Avvocato

GAROFALO DOMENICO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 346 pubblicata il 26.1.17, ha respinto il reclamo proposto dal sig. L. avverso la sentenza di primo grado che aveva, a sua volta, respinto l’opposizione avverso l’ordinanza di rigetto dell’impugnativa del licenziamento intimato al predetto il (OMISSIS).

2. La Corte territoriale ha ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti come operata dal primo giudice, rilevando come il lavoratore avesse sostanzialmente confessato, nel corso dell’attività ispettiva, l’utilizzo in favore di se stesso, di sua moglie e di suo fratello, delle somme derivanti da eccedenze di pagamento da parte di terzi, e risultando comunque tutte le operazioni irregolari compiute con uso della utenza di accesso al sistema informatico intestata al predetto.

3. Ha escluso che fosse stato violato il principio di immediatezza, ritenendo che l’intervallo di tempo tra la conoscenza dei fatti, la contestazione disciplinare e l’intimazione del licenziamento, pari a circa quattro mesi, fosse giustificato dalla complessità dell’organizzazione aziendale e che, comunque, in seguito alla verifica ispettiva era stata revocata al lavoratore l’abilitazione all’attività di cassa, sicchè nessun affidamento il predetto avrebbe potuto fare sulla prosecuzione del rapporto.

4. Ha considerato la sanzione espulsiva proporzionata in ragione non tanto del danno economico arrecato alla società quanto della “sua nocività e pericolosità dal punto di vista sociale”.

5. Ha escluso che le informazioni richieste al lavoratore nel corso della verifica ispettiva potessero integrare una contestazione disciplinare in forma orale, in violazione delle garanzie di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, ritenendo consentito al datore di lavoro di svolgere indagini preliminari prima dell’inizio del procedimento disciplinare.

6. Ha confermato la statuizione di primo grado, di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società, sul rilievo che la responsabilità del dipendente per tutte le operazioni irregolari contestate fosse desumibile dal compimento delle stesse con uso della password al medesimo assegnata e in favore, per la maggior parte, di persone a lui legate da vincoli familiari.

7. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il sig. L., affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso Equitalia Servizi Riscossione s.p.a. (già Equitalia Sud s.p.a.).

8. Il sig. L. ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5, come modificato dalla L. n. 92 del 2012 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c.. Nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 118 disp. att. c.p.c.. Ha censurato la sentenza impugnata per aver addossato al lavoratore la responsabilità di tutte le operazioni irregolari, nonostante la confessione del predetto fosse limitata a cinque operazioni, con erronea valutazione delle prove e motivazione apparente e illogica.

2. Il motivo non può trovare accoglimento.

3. Questa Corte ha più volte precisato come la censura di violazione e falsa applicazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, debba essere dedotta, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 23847 del 2017; Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).

4. Difatti, il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione, per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero sia stata applicata in assenza dei presupposti, ovvero sia stata applicata a fattispecie estranee al suo ambito di previsione (cfr. Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicchè il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata, al contrario del sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti, come nella specie.

5. Questa Corte (Cass. n. 21214 del 2009; Cass. n. 8254 del 2004) ha poi affermato che la giusta causa di licenziamento, quale “fatto che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” è una nozione che la legge – allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo – configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama; tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica, e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in Cassazione se privo di errori logici o giuridici.

6. Nel caso di specie, le censure mosse dal ricorrente non denunciano errori interpretativi o di sussunzione della fattispecie concreta, così come accertata, nella astratta previsione normativa, nè denunciano la non coerenza del giudizio espresso dalla Corte di merito rispetto ai parametri integrativi della giusta causa di recesso ma, attraverso plurimi riferimenti alle deposizioni dei testimoni, investono la valutazione delle prove come risultante dalla motivazione della sentenza che si assume essere inidonea a tracciare l’iter logico della decisione e quindi apparente.

7. Questo genere di censura, attinente alla erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, è estraneo all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, denunciabile in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione” (Cass. n. 195 del 2016; n. 26110 del 2015; n. 8315 del 2013; n. 16698 del 2010; n. 7394 del 2010).

8. Nel ricorso in esame, il vizio motivazionale risulta, tuttavia, inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis poichè il reclamo è stato depositato in epoca successiva all’11.9.2012. Questa Corte ha peraltro già affermato l’applicabilità degli artt. 348 bis e ter c.p.c., ai procedimenti di reclamo di cui alla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 58, (cfr. Cass. n. 14416 del 2015; Cass., n. 23021 del 2014). Nè la parte ricorrente ha dedotto, ai fini della ammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado (cfr. Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014).

9. Non appare configurabile il vizio di carenza assoluta di motivazione tale da integrare la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) hanno precisato che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienzà della motivazione”.

10. Tali requisiti non sono rinvenibili nella pronuncia in esame che ha una motivazione certamente sussistente, ben al di là del cosiddetto “minimo costituzionale”, fondata su un compiuto accertamento dei fatti e su una valutazione della condotta tenuta dal ricorrente contraria ai doveri nascenti dal rapporto di lavoro e di oggettiva gravità per la distrazione del denaro altrui, gestito per ragioni di servizio, nell’interesse proprio e dei propri familiari.

11. Neppure è fondata la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nell’ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale, oppure inverta gli oneri probatori. La sentenza impugnata ha correttamente addossato a parte datoriale l’onere di dimostrare la sussistenza dell’addebito ed ha ritenuto assolto tale onere, valutando peraltro come condotta idonea a ledere il vincolo fiduciario e ad integrare la giusta causa di recesso anche quella limitata alle cinque operazioni irregolari di cui il dipendente si è dichiarato responsabile.

12. Col secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, degli artt. 2119 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 116c.p.c., dell’art. 37 c.c.n.l. di settore, nonchè della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4, 5 e 6, come modificato dalla L. n. 92 del 2012. Nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 156 c.p.c, comma 2 e art. 118 disp. att. c.p.c.. Ha censurato la decisione di secondo grado per erroneo rigetto dell’eccezione di intempestività della contestazione disciplinare e del licenziamento.

13. Il motivo è infondato, oltre che per le ragioni già esposte nell’esame del primo motivo quanto alla dedotta violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., anche per le seguenti considerazioni.

14. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo l’addebito non grave o comunque non meritevole della massima sanzione (Cass. n. 19115 del 2013; Cass. n. 15649 del 2010; Cass. n. 19424 del 2005; Cass. n. 11100 del 2006). Si è inoltre sottolineato come il criterio dell’immediatezza, esplicazione del generale precetto di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro, vada inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, necessario per l’accertamento e la valutazione dei fatti, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di atti convergenti in un’unica condotta, ed implichi pertanto una valutazione globale ed unitaria, ovvero quando la complessità dell’organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona titolare dell’organo abilitato ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicchè risultano ritardati i tempi di percezione e di accertamento dei fatti e, quindi, di adozione dei relativi provvedimenti (Cass. n. 15649 del 2010; Cass. n. 22066 del 2007; Cass. n. 19159 del 2006; Cass. n. 6228 del 2004; Cass. n. 12141 del 2003). Va segnalato che, sempre secondo consolidato orientamento di questa Corte, la valutazione relativa alla tempestività della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato (Cass. n. 19115 del 2013 ed altre sopra citate).

15. In base a tali principi deve riconoscersi la correttezza giuridica della sentenza impugnata che ha dato conto della complessità della struttura organizzativa aziendale ed anche del numero di operazioni irregolari, pari a ventotto, e della verifica ispettiva svolta.

16. Nè l’intervallo di tempo intercorso tra la conoscenza dei fatti da parte datoriale ((OMISSIS)) e la contestazione scritta ((OMISSIS)), pari a circa due mesi, con successivo licenziamento del (OMISSIS), può considerarsi idoneo ad ingenerare nel dipendente la convinzione della rinuncia all’esercizio del potere di recesso, e tanto meno incompatibile con la giusta causa di licenziamento, tenuto conto anche della immediata revoca al dipendente dell’abilitazione all’attività di cassa.

17. Col terzo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2104,2106 e 2119 c.c., della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 37 c.c.n.l. di settore. Nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 118 disp. att. c.p.c.. Ha censurato la decisione di secondo grado per aver ritenuto la sanzione irrogata proporzionata all’illecito contestato.

18. Ribaditi i rilievi già svolti a proposito della violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 116 e 117 c.p.c., art. 2697 c.c. e dell’art. 2119 c.c., deve osservarsi come il giudice investito della domanda di illegittimità d’un licenziamento disciplinare, accertata in primo luogo la sussistenza dell’addebito in punto di fatto, debba controllare che l’infrazione contestata sia astrattamente sussumibile sotto la specie della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di recesso (ossia che costituisca notevole inadempimento degli obblighi del dipendente) e, in caso di esito positivo, deve poi apprezzare in concreto la gravità della condotta e stabilire se la stessa comporti una grave negazione dell’elemento fiduciario e sia idonea a ledere irrimediabilmente l’affidamento circa la futura correttezza nell’esecuzione della prestazione dedotta in contratto (cfr. Cass. n. 15058 del 2015; Cass. n. 2013 del 2012; Cass. n. 2906 del 2005; Cass. n. 16260 del 2004; Cass. n. 5633 del 2001).

19. Ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’addebito, l’indagine deve essere condotta sia in astratto, rispetto alle previsioni pattizie e alla nozione legale di giusta causa o giustificato motivo, e sia in concreto, vale a dire in relazione alle singole circostanze oggettive e soggettive del comportamento disciplinarmente rilevante.

20. La sentenza impugnata si è attenuta ai principi sopra richiamati ed ha motivatamente valutato la gravità dell’infrazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo, in particolare tenendo conto del contenuto della condotta contestata al L., di “improprio utilizzo delle somme derivanti dalle eccedenze di pagamento, nella consapevolezza di attribuirle a soggetti diversi dagli aventi diritto, tra cui egli stesso, la moglie e il fratello”; della volontarietà della condotta necessariamente sorretta da uno specifico intento di appropriazione e distrazione di denaro; della grave violazione in tal modo realizzata degli obblighi di correttezza, buona fede e lealtà, idonea a incidere in senso negativo sulla previsione di esatto futuro adempimento della prestazione.

21. Tali valutazioni in punto di fatto sono insindacabili in sede di legittimità, anche quanto al diverso peso specifico attribuito a ciascuno dei dati fattuali presi in considerazione (cfr., Cass. n. 7948 del 2011; Cass. n. 8131 del 2017; Cass. n. 5322 del 2017), e le censure mosse dal ricorrente sulla esiguità del vantaggio economico ottenuto e del correlato danno economico causato a parte datoriale e sull’assenza di precedenti disciplinari, se pure formulate come violazione e falsa applicazione di legge, si limitano a contrapporre alla valutazione operata dal giudice d’appello, un diverso apprezzamento dei dati fattuali e ciò al fine di sostenere come la valutazione (di merito) eseguita in appello fosse errata e come la condotta in questione non integrasse una giusta causa.

22. Deve ribadirsi come questo tipo di critica rimane confinato nell’ambito del merito e quindi le censure mosse non vanno al di là della deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, il cui esame è nella specie precluso in ragione della disciplina c.d. della doppia conforme, di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5.

23. Col quarto motivo il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 118 disp. att. c.p.c.. Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., della L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 4 e L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 6, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, per violazione del diritto di difesa e dell’obbligo di contestazione disciplinare per iscritto.

24. Il motivo è infondato.

25. Questa Corte ha già affermato come “In tema di licenziamenti (come di altre sanzioni) disciplinari, non sono illegittime le indagini preliminari del datore di lavoro – volte ad acquisire elementi di giudizio necessari per verificare la configurabilità (o meno) di un illecito disciplinare e per identificarne il responsabile – purchè all’esito delle stesse il datore proceda (ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 2 e 3) alla rituale contestazione dell’addebito, con possibilità per il lavoratore di difendersi anche con l’assistenza dei rappresentanti sindacali, (Cass. n. 12027 del 2003; Cass. n. 7193 del 2001).

26. Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente non ha dedotto limitazioni al proprio diritto di difesa ed anzi ha ribadito, anche nel ricorso in esame, la propria responsabilità per le cinque operazioni irregolari in favore proprio e dei propri familiari.

27. Col quinto motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito confermato la condanna del L. alla restituzione di somme per un importo pari complessivamente al totale delle operazioni contestate.

28. Anche il quinto motivo non è suscettibile di accoglimento non essendo configurabile, per le ragioni già esposte, il vizio di violazione di legge come denunciato.

29. Le censure mosse investono inammissibilmente il merito, e più esattamente la ricostruzione in fatto operata dalla Corte d’appello quanto alla attribuibilità al L. di tutte le operazioni irregolari poichè poste in essere con la password di cui egli era titolare e per lo più a beneficio di persone al medesimo legate, ciò a prescindere dall’elemento soggettivo, eventualmente colposo, delle stesse.

30. Per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

31. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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